Sentenza 12 luglio 2017
Massime • 1
Al fine di consentire all'imputato di beneficiare dell'indulto nella massima estensione possibile, il periodo di custodia cautelare presofferto può essere computato in parte per la pena detentiva e in parte per la pena pecuniaria, non ostandovi la lettera dell'art. 657 cod. proc. pen., che, pur prevedendo al primo ed al terzo comma la possibilità di imputare il presofferto all'uno e all'altro tipo di pena, non esclude la possibilità di combinare le due operazioni. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta del condannato sia di applicazione dell'indulto, che di dichiarazione di fungibilità della pena espiata in presofferto per detta condanna con la pena pecuniaria inflitta ancora in esecuzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/07/2017, n. 52473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52473 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2017 |
Testo completo
52473-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 12/07/2017 Sentenza n. 2636/2017- Registro generale n. 33842/2016 Composta dai Consiglieri: Dott. ADET TONI NOVIK Presidente Dott. ANGELA TARDIO Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Consigliere Dott. MARCO VANNUCCI Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL NA, n. il 14/08/1958; avverso l'ordinanza n. 335/2016 GIP TRIBUNALE di MILANO, del 07/07/2016; sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Oscar Cedran- golo, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame;
2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 07/07/2016 il G.I.P. del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione dell'indulto proposta da LS SI in relazione al reato giudicato con sentenza del G.I.P. del Tribu- nale di Milano del 01/07/2005 (condanna alla pena di anni tre di reclusione ed euro tredicimila di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 D.P.R. n. 309 -del 1990 per la quale era concesso l'indulto per la pena di anni uno, mesi nove e giorni ventidue). Tale provvedimento era emesso a seguito di richiesta della condannata, la quale - a seguito di notifica di cartella esattoriale per la pena pecuniaria residua -aveva chiesto l'applicazione dell'indulto e la dichiarazione di fungibilità della pena espiata in regime di presofferto per detta condanna (in misura di giorni 635) ex art. 672, comma 4, cod. proc. pen. e la pena pecuniaria inflitta, ancora in esecuzione. Il G.I.P. ha osservato che la pena detentiva già espiata (e perciò non condonata) non poteva essere computata per la determinazione della pena pecuniaria residua da eseguire per lo stesso reato.
2. La LS, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge. La ricorrente premette di aver chiesto l'applicazione dell'indulto sulla pena pecu- niaria residua di euro tremila di multa inflitta con sentenza del G.I.P. del Tribunale di Milano dell'01/07/2005, irrevocabile il 13/07/2006 e sulle spese di giustizia (su tale ultima richiesta v'è rinunzia del difensore non presentata nelle forme di legge). La ricorrente deduce che, nel caso in esame, sussiste un interesse concreto ed attuale ad ottenere l'indulto nella misura di anni uno, mesi due e giorni 8, corrispon- dente alla pena espiata in regime di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 672, comma 4, cod. proc. pen., mediante il meccanismo del ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria previsto dall'art. 138 cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Nella fattispecie, la ricorrente ha chiesto l'applicazione dell'indulto e la dichia- razione di fungibilità della pena espiata in regime di presofferto in relazione ad una condanna definitiva (in misura di giorni 635) ex art. 672, comma 4, cod. proc. pen. e la pena pecuniaria inflitta, ancora in esecuzione. 3 L'applicazione dell'indulto deve avvenire in modo da assicurare un beneficio effet- tivo all'imputato e, pertanto, le norme debbono essere interpretate nel senso di ga- rantire la possibilità dell'imputato di beneficiarne nella sua massima estensione. Ne consegue che, in presenza di un periodo di pena presofferto, esso può essere com- putato parte alla pena detentiva, parte a quella pecuniaria in modo da consentire al condannato di usufruire per intero del limite massimo del condono (Sez. 1, n. 16740 del 02/04/2008, Polselli, Rv. 240127). In tal senso, la giurisprudenza di legittimità si era già espressa in relazione ad altro istituto e cioè la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 4, n. 1371 del 30/11/1993, dep. 1994, Rv. 196511), prevedendo in capo al condannato la facoltà di chiedere il computo del periodo di custodia cautelare parte per la pena detentiva, parte per quella pecuniaria. A ciò deve aggiungersi che la lettera della norma di cui all'art. 657 cod. proc. pen., che prevede al comma 1 lo scomputo della pena presofferta dalla pena detentiva e al comma 3 la possibilità di operare lo scomputo, previo ragguaglio, dalla pena pe- cuniaria, non esclude la possibilità di combinare le due operazioni.
3. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice dell'esecuzione, alla luce dei principi di diritto sopra affermati.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.I.P. del Tribunale di Milano. Così deciso in Roma il 12 luglio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Adet Toni Novik Aldo Esposito Aldo Ent DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 NOV 2017 IL CANCELLIERE Stefania FA ELLA