CASS
Sentenza 31 marzo 2023
Sentenza 31 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2023, n. 13721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13721 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) CO FO nato a [...] il [...] 2) TI NN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso SE RO e del secondo motivo articolato nel ricorso di RE AL;
per l'accoglimento, invece, del primo motivo di ricorso di RE AL e, per l'effetto, per l'annullamento con rinvio del capo della sentenza riguardante la determinazione della pena;
udito il difensore degli imputati avv. Antonella LEOPIZZI, in sostituzione dell'avv. IG NO RI RR (per RE) e dell'avv. Sergio LUCERI (per SE), che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 13721 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 ottobre 2018 la Sesta Sezione della Corte di Cassazione - per quanto qui rileva - annullava parzialmente la sentenza della Corte di appello di Napoli, emessa il 5 dicembre 2017, nei confronti di AL RE e di RO SE. Quanto al primo imputato, la sentenza rescindente rilevava che la Corte territoriale, in violazione del divieto di reformatio in peius, aveva inflitto un aumento di pena in continuazione, in ordine al reato satellite di estorsione di cui al capo Al), più alto rispetto a quello determinato in primo grado (anni uno, mesi otto di reclusione anziché anni uno di reclusione). In secondo luogo, dal dispositivo della sentenza di primo grado emergeva l'avvenuto riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 73, comma 7, d.P.R. 309 del 1990, quanto ai fatti di spaccio, e 8 legge n. 203 del 1991, quanto al reato di estorsione pluriaggravata: il dato - osservava questa Corte - non sembrava trovare alcun riscontro nel calcolo della pena sviluppato dal Tribunale, donde la necessità di una risposta in proposito che, per contro, la Corte d'appello, pure investita sul punto, non aveva fornito, così come in ordine al tema delle attenuanti generiche. Quanto ad SE RO, la Corte di legittimità annullava la sentenza di secondo grado per una nuova valutazione inerente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in rapporto alla già concessa attenuante della "dissociazione attuosa". Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in sede di giudizio di rinvio, ha rideterminato la pena complessivamente inflitta ad AL RE, con la già ritenuta continuazione, ad anni cinque e mesi sei di reclusione e ha confermato la sentenza di condanna di primo grado quanto a RO SE, negando il riconoscimento delle attenuanti generiche. 2. Hanno proposto ricorso i due imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della suddetta sentenza. 2.1. AL RE deduce: - violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento alla violazione del divieto di reformatio in peíus: la Corte di appello non si è uniformata al principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente, confermando la pena già inflitta all'imputato; - mancanza assoluta di motivazione quanto alla valutazione inerente alla eventuale diminuzione di pena per effetto delle circostanze attenuanti previste dagli artt. 73, comma 7, d.P.R. 309 del 1990 e 8 legge 203 del 1991; 2 - mancanza assoluta di motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.2 RO SE deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche: la Corte di appello, adottando una motivazione stereotipata, non ha valutato l'ammissione degli addebiti da parte del ricorrente, anche in relazione a reati non contestatigli, così dimostrando la sua piena collaborazione con la giustizia e la cesura con il passato, già produttiva di effetti sul piano dei benefici penitenziari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di AL RE è fondato, mentre è inammissibile quello di RO SE. 2. Ricorso RE. 2.1. In ordine al primo motivo, l'annullamento con rinvio era stato disposto per violazione della legge processuale e, in particolare, del principio del divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597, comma 3, del codice di rito. Ciò premesso, anche da ultimo questa Corte ha ribadito che i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale, oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione: nella prima ipotesi il giudice è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato, mentre nella seconda può procedersi a un nuovo esame del compendio probatorio con il limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 5, n. 24133 del 31/05/2022, Ministero della Giustizia, Rv. 283440; Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333); e siffatta delimitazione dell'ambito della devoluzione dispiega simmetrica rilevanza nella valutazione dell'impugnazione del provvedimento emesso nel giudizio di rinvio. Il vincolo imposto dall'annullamento con rinvio per violazione di legge, pertanto, deve ritenersi esteso non solo al principio di diritto, ma anche all'accertamento dei fatti che ad esso hanno dato luogo. Nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto di non osservare il principio di diritto stabilito dalla sentenza rescindente, rilevando un presunto errore materiale nella indicazione dell'entità dell'aumento in continuazione per il reato di cui al capo Al), essendo stato omesso dalla Corte di appello, nella sentenza annullata, l'aumento di pena per continuazione in relazione al reato di 3 cui al capo B1) che se fosse stato considerato non avrebbe comportato alcuna modifica peggiorativa per l'imputato. Tale valutazione, però, esulava dai poteri della Corte di appello in sede di giudizio di rinvio per annullamento dovuto a violazione di legge, avendo la Corte di cassazione, a torto o a ragione, accertato che l'aumento di pena per il reato satellite di cui al capo Al) era pari ad anni uno e mesi otto di reclusione ed era superiore a quello inflitto dal giudice di primo grado, così ritenendo integrata - sulla base di presupposti di fatto non più valutabili - la violazione di cui si discute. L'eventuale errore rilevato dal giudice di rinvio si sarebbe potuto emendare in precedenza a seguito di un ricorso della parte pubblica avverso la sentenza di appello annullata, nella parte in cui non aveva calcolato l'aumento di pena in continuazione per il reato di cui al capo B1); non è legittimo, invece, l'operato della Corte territoriale, in ragione di quanto già evidenziato. 2.2. Anche gli altri due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono fondati. La Corte di appello ha pure riportato anche il punto nel quale la sentenza rescindente, in accoglimento di due motivi di ricorso, aveva demandato al giudice di rinvio di verificare l'incidenza sul calcolo della pena del riconoscimento delle attenuanti previste dagli artt. 73, comma 7, d.P.R. 309 del 1990 e 8 legge n. 203 del 1991 e di rispondere al motivo di appello in ordine alla concessione delle attenuanti generiche. Ciononostante, il giudice del rinvio ha del tutto obliterato i due punti, non assolvendo i compiti demandati da questa Corte. 3. Ricorso SE. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato. La sentenza rescindente aveva ricordato che gli elementi posti a fondamento della concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (attenuante della "dissociazione attuosa"), non possono essere utilizzati per giustificare anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche", in ragione della diversità dei presupposti che ne costituiscono il fondamento;
tuttavia ciò non comporta il divieto di riconoscimento delle attenuanti generiche, sempre possibile purché sulla scorta di elementi non coincidenti con quelli che hanno legittimato l'applicazione della ricordata attenuante a effetto speciale. La Corte di appello ha colmato la lacuna rilevata dalla sentenza di annullamento con rinvio, valutando l'assenza di elementi fattuali distinti da quelli 4 che hanno condotto alla già disposta applicazione della circostanza di cui all'art. 8 della legge n. 203 del 1991 e nel contempo evidenziando numerosi elementi ostativi al riconoscimento anche delle attenuanti generiche: il numero e la gravità dei fatti, il ruolo di primo piano assunto dal ricorrente, i gravissimi precedenti penali a suo carico, ritenendo recessivi tutti gli altri dati portati alla sua attenzione. Va ribadito sul punto che il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione;
anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o riconoscere dette attenuanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826). 4. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta da SE segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RE AL limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso di SE RO e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 marzo 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso SE RO e del secondo motivo articolato nel ricorso di RE AL;
per l'accoglimento, invece, del primo motivo di ricorso di RE AL e, per l'effetto, per l'annullamento con rinvio del capo della sentenza riguardante la determinazione della pena;
udito il difensore degli imputati avv. Antonella LEOPIZZI, in sostituzione dell'avv. IG NO RI RR (per RE) e dell'avv. Sergio LUCERI (per SE), che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 13721 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 ottobre 2018 la Sesta Sezione della Corte di Cassazione - per quanto qui rileva - annullava parzialmente la sentenza della Corte di appello di Napoli, emessa il 5 dicembre 2017, nei confronti di AL RE e di RO SE. Quanto al primo imputato, la sentenza rescindente rilevava che la Corte territoriale, in violazione del divieto di reformatio in peius, aveva inflitto un aumento di pena in continuazione, in ordine al reato satellite di estorsione di cui al capo Al), più alto rispetto a quello determinato in primo grado (anni uno, mesi otto di reclusione anziché anni uno di reclusione). In secondo luogo, dal dispositivo della sentenza di primo grado emergeva l'avvenuto riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 73, comma 7, d.P.R. 309 del 1990, quanto ai fatti di spaccio, e 8 legge n. 203 del 1991, quanto al reato di estorsione pluriaggravata: il dato - osservava questa Corte - non sembrava trovare alcun riscontro nel calcolo della pena sviluppato dal Tribunale, donde la necessità di una risposta in proposito che, per contro, la Corte d'appello, pure investita sul punto, non aveva fornito, così come in ordine al tema delle attenuanti generiche. Quanto ad SE RO, la Corte di legittimità annullava la sentenza di secondo grado per una nuova valutazione inerente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in rapporto alla già concessa attenuante della "dissociazione attuosa". Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in sede di giudizio di rinvio, ha rideterminato la pena complessivamente inflitta ad AL RE, con la già ritenuta continuazione, ad anni cinque e mesi sei di reclusione e ha confermato la sentenza di condanna di primo grado quanto a RO SE, negando il riconoscimento delle attenuanti generiche. 2. Hanno proposto ricorso i due imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della suddetta sentenza. 2.1. AL RE deduce: - violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento alla violazione del divieto di reformatio in peíus: la Corte di appello non si è uniformata al principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente, confermando la pena già inflitta all'imputato; - mancanza assoluta di motivazione quanto alla valutazione inerente alla eventuale diminuzione di pena per effetto delle circostanze attenuanti previste dagli artt. 73, comma 7, d.P.R. 309 del 1990 e 8 legge 203 del 1991; 2 - mancanza assoluta di motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.2 RO SE deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche: la Corte di appello, adottando una motivazione stereotipata, non ha valutato l'ammissione degli addebiti da parte del ricorrente, anche in relazione a reati non contestatigli, così dimostrando la sua piena collaborazione con la giustizia e la cesura con il passato, già produttiva di effetti sul piano dei benefici penitenziari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di AL RE è fondato, mentre è inammissibile quello di RO SE. 2. Ricorso RE. 2.1. In ordine al primo motivo, l'annullamento con rinvio era stato disposto per violazione della legge processuale e, in particolare, del principio del divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597, comma 3, del codice di rito. Ciò premesso, anche da ultimo questa Corte ha ribadito che i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale, oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione: nella prima ipotesi il giudice è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato, mentre nella seconda può procedersi a un nuovo esame del compendio probatorio con il limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 5, n. 24133 del 31/05/2022, Ministero della Giustizia, Rv. 283440; Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333); e siffatta delimitazione dell'ambito della devoluzione dispiega simmetrica rilevanza nella valutazione dell'impugnazione del provvedimento emesso nel giudizio di rinvio. Il vincolo imposto dall'annullamento con rinvio per violazione di legge, pertanto, deve ritenersi esteso non solo al principio di diritto, ma anche all'accertamento dei fatti che ad esso hanno dato luogo. Nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto di non osservare il principio di diritto stabilito dalla sentenza rescindente, rilevando un presunto errore materiale nella indicazione dell'entità dell'aumento in continuazione per il reato di cui al capo Al), essendo stato omesso dalla Corte di appello, nella sentenza annullata, l'aumento di pena per continuazione in relazione al reato di 3 cui al capo B1) che se fosse stato considerato non avrebbe comportato alcuna modifica peggiorativa per l'imputato. Tale valutazione, però, esulava dai poteri della Corte di appello in sede di giudizio di rinvio per annullamento dovuto a violazione di legge, avendo la Corte di cassazione, a torto o a ragione, accertato che l'aumento di pena per il reato satellite di cui al capo Al) era pari ad anni uno e mesi otto di reclusione ed era superiore a quello inflitto dal giudice di primo grado, così ritenendo integrata - sulla base di presupposti di fatto non più valutabili - la violazione di cui si discute. L'eventuale errore rilevato dal giudice di rinvio si sarebbe potuto emendare in precedenza a seguito di un ricorso della parte pubblica avverso la sentenza di appello annullata, nella parte in cui non aveva calcolato l'aumento di pena in continuazione per il reato di cui al capo B1); non è legittimo, invece, l'operato della Corte territoriale, in ragione di quanto già evidenziato. 2.2. Anche gli altri due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono fondati. La Corte di appello ha pure riportato anche il punto nel quale la sentenza rescindente, in accoglimento di due motivi di ricorso, aveva demandato al giudice di rinvio di verificare l'incidenza sul calcolo della pena del riconoscimento delle attenuanti previste dagli artt. 73, comma 7, d.P.R. 309 del 1990 e 8 legge n. 203 del 1991 e di rispondere al motivo di appello in ordine alla concessione delle attenuanti generiche. Ciononostante, il giudice del rinvio ha del tutto obliterato i due punti, non assolvendo i compiti demandati da questa Corte. 3. Ricorso SE. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato. La sentenza rescindente aveva ricordato che gli elementi posti a fondamento della concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (attenuante della "dissociazione attuosa"), non possono essere utilizzati per giustificare anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche", in ragione della diversità dei presupposti che ne costituiscono il fondamento;
tuttavia ciò non comporta il divieto di riconoscimento delle attenuanti generiche, sempre possibile purché sulla scorta di elementi non coincidenti con quelli che hanno legittimato l'applicazione della ricordata attenuante a effetto speciale. La Corte di appello ha colmato la lacuna rilevata dalla sentenza di annullamento con rinvio, valutando l'assenza di elementi fattuali distinti da quelli 4 che hanno condotto alla già disposta applicazione della circostanza di cui all'art. 8 della legge n. 203 del 1991 e nel contempo evidenziando numerosi elementi ostativi al riconoscimento anche delle attenuanti generiche: il numero e la gravità dei fatti, il ruolo di primo piano assunto dal ricorrente, i gravissimi precedenti penali a suo carico, ritenendo recessivi tutti gli altri dati portati alla sua attenzione. Va ribadito sul punto che il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione;
anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o riconoscere dette attenuanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826). 4. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta da SE segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RE AL limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso di SE RO e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 marzo 2023.