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Sentenza 10 marzo 2023
Sentenza 10 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/03/2023, n. 10338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10338 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AS AS AL nato il [...] a [...]- PUBBLICA DOMINICANA) avverso sentenza del 03/11/2020 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio la sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di impugnazione e dichiarando inammissibile nel resto il ricorso;
letta la nota dell'Avvocata MONICA ROSSI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 10338 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 25/11/2022 1. AR AR AL, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 03/11/2021 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza in data 01/12/2017 del G.i.p. Tribunale di Forlì, che lo aveva condannato per il reato di rapina. Deduce: 1.1. Con il primo motivo lamenta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena attesa l'età dell'imputato inferiore ad anni 21 all'epoca del reato. 1.2. Con il secondo motivo lamenta vizi di motivazione in ordine alla prova della violenza fisica esercitata sulla persona offesa 1.3. Con il terzo motivo lamenta vizi di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via di priorità logica vanno esaminati il secondo e il terzo motivo che, riguardando la sussistenza e la alificazione giuridica del fatto precedono il tema della sospensione condizionaleena@ nella sequenza ordinata delle questioni da decidere. 1.1. Ciò premesso, il secondo e il terzo dei motivi di ricorso sono inammissibili perché meramente reiterativi delle medesime questioni di merito esposte con il gravame e risolte dalla Corte dl appello che: a) quanto alla prova della violenza fisica, ha ribadito l'attendibilità soggettiva e oggettiva della persona offesa, le cui dichiarazioni sono state pienamente riscontrate dalle stesse ammissioni dell'imputato; ha rimarcato come il mancato rilievo cli tracce di violenza da parte della Polizia giudiziaria, il rifiuto della persona offesa sottoporsi alle cure sanitarie e la mancanza di segni evidenti di violenza non escludessero la verità del racconto di RO SE quanto al fatto di essere stato colpito con il proprio bastone alla gamba e sulla fronte, attesa l'evidenziata attendibilità e l'assenza di ragioni per rendere dichiarazioni menzognere;
b) quanto alla qualificazione giuridica del fatto, ha rimarcato come l'azione violenta venisse realizzata anche per ottenere una somma non dovuta, così mancando il requisito della tutelabilità in via giudiziale della pretesa economica. A fronte di una motivazione adeguata, logica, non contraddittoria e conforme agli insegnamento della Corte di legittimità, in presenza di motivi di ricorso meramente reiterativi di quelli dell'appello va richiamato il costante insegnamento di questa Corte di cassazione, che ha chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ti• 2 DEPOSITATO IN CANCELLEKA Il Presidente ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano;
Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), cod.proc.pen. 1.3. Il primo motivo di ricorso è, invece, fondato. A tale riguardo va rilevato che l'imputato (nato il [...]), all'epoca del fatto (commesso in data 05/05/2017) non aveva ancora compiuto 21 anni di età, per come correttamente evidenziato dal ricorrente. Nel caso in esame, quindi, trova applicazione l'art. 163, comma terzo, cod.pen., che così dispone: «Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi». La Corte di appello ha negato il beneficio sul solo presupposto dell'entità della pena, ritenendo che la stessa non consentisse la concessione della sospensione condizionale della pena, in ciò incorrendo nel vizio di violazione di legge, che emerge al solo rilevare come la pena finale inflitta zi AR fosse pari ad anni 2, mesi due di reclusione ed euro 400,00 di multa, in una misura -cioè- inferiore ai limiti previsti dall'art. 163, comma terzo, cod.pen., così come riportato. La sentenza va, dunque, annullata con rinvio alla Co -te di appello che valuterà la concedibilità della sospensione condizionale sulla base della prognosi di ricaduta o meno nel delitto a essa sottesa, non potendo la Carte di Cassazione operare una valutazione che coinvolga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio limitatamente alla sospensione condizionale della pena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso il 25 novembre 2022 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio la sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di impugnazione e dichiarando inammissibile nel resto il ricorso;
letta la nota dell'Avvocata MONICA ROSSI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 10338 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 25/11/2022 1. AR AR AL, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 03/11/2021 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza in data 01/12/2017 del G.i.p. Tribunale di Forlì, che lo aveva condannato per il reato di rapina. Deduce: 1.1. Con il primo motivo lamenta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena attesa l'età dell'imputato inferiore ad anni 21 all'epoca del reato. 1.2. Con il secondo motivo lamenta vizi di motivazione in ordine alla prova della violenza fisica esercitata sulla persona offesa 1.3. Con il terzo motivo lamenta vizi di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via di priorità logica vanno esaminati il secondo e il terzo motivo che, riguardando la sussistenza e la alificazione giuridica del fatto precedono il tema della sospensione condizionaleena@ nella sequenza ordinata delle questioni da decidere. 1.1. Ciò premesso, il secondo e il terzo dei motivi di ricorso sono inammissibili perché meramente reiterativi delle medesime questioni di merito esposte con il gravame e risolte dalla Corte dl appello che: a) quanto alla prova della violenza fisica, ha ribadito l'attendibilità soggettiva e oggettiva della persona offesa, le cui dichiarazioni sono state pienamente riscontrate dalle stesse ammissioni dell'imputato; ha rimarcato come il mancato rilievo cli tracce di violenza da parte della Polizia giudiziaria, il rifiuto della persona offesa sottoporsi alle cure sanitarie e la mancanza di segni evidenti di violenza non escludessero la verità del racconto di RO SE quanto al fatto di essere stato colpito con il proprio bastone alla gamba e sulla fronte, attesa l'evidenziata attendibilità e l'assenza di ragioni per rendere dichiarazioni menzognere;
b) quanto alla qualificazione giuridica del fatto, ha rimarcato come l'azione violenta venisse realizzata anche per ottenere una somma non dovuta, così mancando il requisito della tutelabilità in via giudiziale della pretesa economica. A fronte di una motivazione adeguata, logica, non contraddittoria e conforme agli insegnamento della Corte di legittimità, in presenza di motivi di ricorso meramente reiterativi di quelli dell'appello va richiamato il costante insegnamento di questa Corte di cassazione, che ha chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ti• 2 DEPOSITATO IN CANCELLEKA Il Presidente ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano;
Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), cod.proc.pen. 1.3. Il primo motivo di ricorso è, invece, fondato. A tale riguardo va rilevato che l'imputato (nato il [...]), all'epoca del fatto (commesso in data 05/05/2017) non aveva ancora compiuto 21 anni di età, per come correttamente evidenziato dal ricorrente. Nel caso in esame, quindi, trova applicazione l'art. 163, comma terzo, cod.pen., che così dispone: «Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi». La Corte di appello ha negato il beneficio sul solo presupposto dell'entità della pena, ritenendo che la stessa non consentisse la concessione della sospensione condizionale della pena, in ciò incorrendo nel vizio di violazione di legge, che emerge al solo rilevare come la pena finale inflitta zi AR fosse pari ad anni 2, mesi due di reclusione ed euro 400,00 di multa, in una misura -cioè- inferiore ai limiti previsti dall'art. 163, comma terzo, cod.pen., così come riportato. La sentenza va, dunque, annullata con rinvio alla Co -te di appello che valuterà la concedibilità della sospensione condizionale sulla base della prognosi di ricaduta o meno nel delitto a essa sottesa, non potendo la Carte di Cassazione operare una valutazione che coinvolga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio limitatamente alla sospensione condizionale della pena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso il 25 novembre 2022 Il Consigliere estensore