CASS
Sentenza 6 febbraio 2023
Sentenza 6 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2023, n. 5048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5048 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO EL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/03/2022 del TRIBUNALE di BRINDISI udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG Simone Perelli che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata Penale Sent. Sez. 1 Num. 5048 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: ROCCHI GIACOMO Data Udienza: 21/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata da AF ME con riguardo ai fatti giudicati con le seguenti sentenze: - sentenza di condanna del Tribunale di Brindisi emessa il 29/01/2014, irrevocabile il 05/01/2016, per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, commessi dal 2010 con permanenza (e quindi sino alla data di emissione della sentenza, 29/01/2014); - sentenza di condanna del Tribunale di Brindisi emessa il 29/01/2021, irrevocabile il 15/06/2021, per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, commessi dal novembre 2014 al 09/04/2015; - sentenza di condanna del Tribunale di Brindisi emessa il 08/06/2021, irrevocabile il 24/07/2021, per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, commessi dal 09/04/2015 e sino al 25/05/2018. Ad avviso del decidente, dal contenuto delle sentenze emergeva la totale indifferenza dell'istante rispetto ai propri doveri familiari, propria di un generico programma di attività delinquenziale piuttosto che di un unico disegno criminoso. A sostegno di tale assunto, il giudice dell'esecuzione valorizzava il fatto che l'istante si era limitato ad invocare l'unicità del disegno criminoso sulla scorta dell'analogia delle condotte delittuose, senza indicare quale sarebbe il programma unitario ideato e perseguito;
inoltre, il periodo temporale lunghissimo di commissione dei fatti li rendeva sganciati l'uno dall'altro. 2. Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per cassazione AF ME, tramite il difensore di fiducia, il quale, con unico motivo, deduce erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. In particolare, il ricorrente mette in luce la contraddittorietà del ragionamento seguito dal giudice dell'esecuzione che, anziché valutare e motivare in ordine alla possibilità di applicare la disciplina del reato continuato per il medesimo reato permanente (come indicato dallo stesso decidente in premessa), ha fondato il proprio rigetto sull'impossibilità di ricondurre ad un medesimo disegno criminoso una pluralità di condotte omogenee tra loro, ritenute (del tutto erroneamente) "sganciate l'una dall'altra". Infatti, si tratta di distinte frazioni di una condotta unitaria, giudicate separatamente solo perché il Pubblico Ministero aveva acquisito in modo graduale la prova della commissione del reato permanente. Secondo il ricorrente, non è possibile sostenere che, nel caso di specie, i reati successivi al primo avessero costituito il frutto di una determinazione 1 estemporanea. 3. Nella requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale Simone Perelli conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1. La giurisprudenza di legittimità afferma costantemente che il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. è reato permanente, che non può essere scomposto in una pluralità di reati omogenei, essendo unico ed identico il bene leso nel corso della durata dell'omissione; la cessazione della permanenza si verifica o con l'adempimento dell'obbligo eluso o, in difetto, con la pronuncia della sentenza di primo grado (tra le tante, Sez. 6, n. 45462 del 20/10/2015, D'A., Rv. 265452 - 01). Alla luce di quanto sopra, risulta imprecisa l'affermazione del ricorrente secondo cui AF ME si sarebbe reso responsabile di un "unico reato permanente", per il quale ha riportato tre diverse condanne: al contrario, essendo la permanenza cessata con la pronuncia delle sentenze di primo grado o con la data indicata con la contestazione "chiusa", la responsabilità è stata affermata per tre diversi reati dello stesso tipo compiuti in periodi diversi. Si può richiamare, comunque, l'ampia trattazione svolta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 53 del 2018, emessa nell'ambito di una fattispecie identica alla presente. 2. In ogni caso, anche prescindendo da tale precisazione, il tema della continuazione tra i reati giudicati con le tre diverse sentenze di condanna non è automaticamente risolto dalla circostanza che il mancato adempimento dei medesimi obblighi si era ripetuto in periodi successivi. Si deve ricordare che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità: quindi, per ritenere sussistente la continuazione tra i tre reati (o, se si vuole, tra i periodi oggetto delle tre sentenze), occorre dimostrare che, fin dal 2010, ME avesse programmato di non adempiere ai propri obblighi di assistenza familiare per i successivi otto anni, cioè fino al 25/5/2018. Il tema, in effetti, è stato affrontato dalla giurisprudenza di legittimità per lo più con riferimento al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, per 2 il quale si è affermato che l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l'imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado, sicché la successiva prosecuzione della medesima condotta illecita oggetto di accertamento può essere valutata esclusivamente quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi (Sez. 2, n. 680 del 19/11/2019, dep. 2020, D'Alessandro, Rv. 277788 - 01; Sez. 6, n. 3054 del 14/12/2017, dep. 2018, Olivieri, Rv. 272138 - 01). Appare significativa la precisazione compiuta in una delle sentenze che si sono occupate della questione: il principio secondo cui l'identità del disegno criminoso del reato continuato viene meno per fatti imprevedibili come la detenzione o la condanna non si può automaticamente applicare a contesti delinquenziali, come quelli determinati dalle associazioni mafiose, nei quali detenzioni e condanne definitive sono accettate come prevedibili eventualità, sicché, in tali casi, il vincolo della continuazione non è incompatibile con un reato permanente, ontologicamente unico, come quello di appartenenza ad un'associazione di stampo mafioso, quando il segmento della condotta associativa successiva ad un evento interruttivo - costituito da fasi di detenzione o da condanne - trovi la sua spinta psicologica nel pregresso accordo per il sodalizio (Sez. 1, n. 38486 del 19/05/2011, Rinzivillo, Rv. 251364 - 01). In effetti con riferimento ai diversi periodi di partecipazione alla medesima associazione di stampo mafioso, è forte e implicito il presupposto che tale partecipazione sia la conseguenza di una iniziale adesione, accettata dal sodalizio criminale, e della caratteristica della partecipazione come irrevocabile e valida per tutta la vita del partecipe. 3. Tale presupposto non può essere ritenuto valido per ogni tipo di reato permanente: se è vero - come osservava la Corte Costituzionale con la sentenza n. 53 del 2018 - che "l'identità del disegno criminoso, richiesta dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. al fine di cementare i vari fatti di reato, è d'altronde facilmente riscontrabile nella determinazione volitiva che sorregge le singole porzioni temporali di una condotta antigiuridica omogenea, dipanatasi nel tempo senza soluzione di continuità, quale quella integrativa del reato permanente", è altrettanto vero che tale disegno deve essere esplicitato o, quanto meno, allegato dall'interessato. Come è noto, in tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, si è ripetutamente affermata l'esistenza di un onere di allegazione di elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, 3 Il Consigliere estensore Il Presidente dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451; Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580); ma anche a voler negare l'esistenza di un onere giuridico e, quindi, impedendo al giudice dell'esecuzione di valorizzarne negativamente la mancanza, l'allegazione integra un interesse del richiedente, perché la continuazione tra i reati non può essere presunta, ma deve essere riconosciuta dal giudice dell'esecuzione solo se provata (Sez. 1, n. 12914 del 23/02/2022, Altavilla, Rv. 283083 - 0). 4. Ebbene: il Tribunale di Brindisi ha dato atto che ME, né nei processi cui erano seguite le sentenze di condanna né nel presente procedimento, aveva mai fatto presente quale fosse il disegno criminoso per il quale chiedeva il riconoscimento della medesimezza, sottolineando che le ipotesi ricostruttive potevano essere differenti e che, comunque, l'analogia dei fatti e la loro vicinanza nel tempo, benché sintomi indicatori della continuazione, non ne costituiscono l'essenza. Il Giudice è arrivato, piuttosto, alla conclusione dell'insussistenza di un unico disegno criminoso e del mancato adempimento frutto di totale indifferenza rispetto agli obblighi familiari. A fronte di questa ricostruzione, il ricorrente si limita a ribadire l'unicità del reato, non fornendo alcun elemento, eventualmente tralasciato dal Tribunale, dimostrativo di una decisione adottata nel 2010 di non adempiere agli obblighi per l'intero arco temporale in cui gli stessi sarebbero stati vigenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 dicembre 2022
lette le conclusioni del PG Simone Perelli che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata Penale Sent. Sez. 1 Num. 5048 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: ROCCHI GIACOMO Data Udienza: 21/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata da AF ME con riguardo ai fatti giudicati con le seguenti sentenze: - sentenza di condanna del Tribunale di Brindisi emessa il 29/01/2014, irrevocabile il 05/01/2016, per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, commessi dal 2010 con permanenza (e quindi sino alla data di emissione della sentenza, 29/01/2014); - sentenza di condanna del Tribunale di Brindisi emessa il 29/01/2021, irrevocabile il 15/06/2021, per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, commessi dal novembre 2014 al 09/04/2015; - sentenza di condanna del Tribunale di Brindisi emessa il 08/06/2021, irrevocabile il 24/07/2021, per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, commessi dal 09/04/2015 e sino al 25/05/2018. Ad avviso del decidente, dal contenuto delle sentenze emergeva la totale indifferenza dell'istante rispetto ai propri doveri familiari, propria di un generico programma di attività delinquenziale piuttosto che di un unico disegno criminoso. A sostegno di tale assunto, il giudice dell'esecuzione valorizzava il fatto che l'istante si era limitato ad invocare l'unicità del disegno criminoso sulla scorta dell'analogia delle condotte delittuose, senza indicare quale sarebbe il programma unitario ideato e perseguito;
inoltre, il periodo temporale lunghissimo di commissione dei fatti li rendeva sganciati l'uno dall'altro. 2. Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per cassazione AF ME, tramite il difensore di fiducia, il quale, con unico motivo, deduce erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. In particolare, il ricorrente mette in luce la contraddittorietà del ragionamento seguito dal giudice dell'esecuzione che, anziché valutare e motivare in ordine alla possibilità di applicare la disciplina del reato continuato per il medesimo reato permanente (come indicato dallo stesso decidente in premessa), ha fondato il proprio rigetto sull'impossibilità di ricondurre ad un medesimo disegno criminoso una pluralità di condotte omogenee tra loro, ritenute (del tutto erroneamente) "sganciate l'una dall'altra". Infatti, si tratta di distinte frazioni di una condotta unitaria, giudicate separatamente solo perché il Pubblico Ministero aveva acquisito in modo graduale la prova della commissione del reato permanente. Secondo il ricorrente, non è possibile sostenere che, nel caso di specie, i reati successivi al primo avessero costituito il frutto di una determinazione 1 estemporanea. 3. Nella requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale Simone Perelli conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1. La giurisprudenza di legittimità afferma costantemente che il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. è reato permanente, che non può essere scomposto in una pluralità di reati omogenei, essendo unico ed identico il bene leso nel corso della durata dell'omissione; la cessazione della permanenza si verifica o con l'adempimento dell'obbligo eluso o, in difetto, con la pronuncia della sentenza di primo grado (tra le tante, Sez. 6, n. 45462 del 20/10/2015, D'A., Rv. 265452 - 01). Alla luce di quanto sopra, risulta imprecisa l'affermazione del ricorrente secondo cui AF ME si sarebbe reso responsabile di un "unico reato permanente", per il quale ha riportato tre diverse condanne: al contrario, essendo la permanenza cessata con la pronuncia delle sentenze di primo grado o con la data indicata con la contestazione "chiusa", la responsabilità è stata affermata per tre diversi reati dello stesso tipo compiuti in periodi diversi. Si può richiamare, comunque, l'ampia trattazione svolta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 53 del 2018, emessa nell'ambito di una fattispecie identica alla presente. 2. In ogni caso, anche prescindendo da tale precisazione, il tema della continuazione tra i reati giudicati con le tre diverse sentenze di condanna non è automaticamente risolto dalla circostanza che il mancato adempimento dei medesimi obblighi si era ripetuto in periodi successivi. Si deve ricordare che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità: quindi, per ritenere sussistente la continuazione tra i tre reati (o, se si vuole, tra i periodi oggetto delle tre sentenze), occorre dimostrare che, fin dal 2010, ME avesse programmato di non adempiere ai propri obblighi di assistenza familiare per i successivi otto anni, cioè fino al 25/5/2018. Il tema, in effetti, è stato affrontato dalla giurisprudenza di legittimità per lo più con riferimento al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, per 2 il quale si è affermato che l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l'imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado, sicché la successiva prosecuzione della medesima condotta illecita oggetto di accertamento può essere valutata esclusivamente quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi (Sez. 2, n. 680 del 19/11/2019, dep. 2020, D'Alessandro, Rv. 277788 - 01; Sez. 6, n. 3054 del 14/12/2017, dep. 2018, Olivieri, Rv. 272138 - 01). Appare significativa la precisazione compiuta in una delle sentenze che si sono occupate della questione: il principio secondo cui l'identità del disegno criminoso del reato continuato viene meno per fatti imprevedibili come la detenzione o la condanna non si può automaticamente applicare a contesti delinquenziali, come quelli determinati dalle associazioni mafiose, nei quali detenzioni e condanne definitive sono accettate come prevedibili eventualità, sicché, in tali casi, il vincolo della continuazione non è incompatibile con un reato permanente, ontologicamente unico, come quello di appartenenza ad un'associazione di stampo mafioso, quando il segmento della condotta associativa successiva ad un evento interruttivo - costituito da fasi di detenzione o da condanne - trovi la sua spinta psicologica nel pregresso accordo per il sodalizio (Sez. 1, n. 38486 del 19/05/2011, Rinzivillo, Rv. 251364 - 01). In effetti con riferimento ai diversi periodi di partecipazione alla medesima associazione di stampo mafioso, è forte e implicito il presupposto che tale partecipazione sia la conseguenza di una iniziale adesione, accettata dal sodalizio criminale, e della caratteristica della partecipazione come irrevocabile e valida per tutta la vita del partecipe. 3. Tale presupposto non può essere ritenuto valido per ogni tipo di reato permanente: se è vero - come osservava la Corte Costituzionale con la sentenza n. 53 del 2018 - che "l'identità del disegno criminoso, richiesta dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. al fine di cementare i vari fatti di reato, è d'altronde facilmente riscontrabile nella determinazione volitiva che sorregge le singole porzioni temporali di una condotta antigiuridica omogenea, dipanatasi nel tempo senza soluzione di continuità, quale quella integrativa del reato permanente", è altrettanto vero che tale disegno deve essere esplicitato o, quanto meno, allegato dall'interessato. Come è noto, in tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, si è ripetutamente affermata l'esistenza di un onere di allegazione di elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, 3 Il Consigliere estensore Il Presidente dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451; Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580); ma anche a voler negare l'esistenza di un onere giuridico e, quindi, impedendo al giudice dell'esecuzione di valorizzarne negativamente la mancanza, l'allegazione integra un interesse del richiedente, perché la continuazione tra i reati non può essere presunta, ma deve essere riconosciuta dal giudice dell'esecuzione solo se provata (Sez. 1, n. 12914 del 23/02/2022, Altavilla, Rv. 283083 - 0). 4. Ebbene: il Tribunale di Brindisi ha dato atto che ME, né nei processi cui erano seguite le sentenze di condanna né nel presente procedimento, aveva mai fatto presente quale fosse il disegno criminoso per il quale chiedeva il riconoscimento della medesimezza, sottolineando che le ipotesi ricostruttive potevano essere differenti e che, comunque, l'analogia dei fatti e la loro vicinanza nel tempo, benché sintomi indicatori della continuazione, non ne costituiscono l'essenza. Il Giudice è arrivato, piuttosto, alla conclusione dell'insussistenza di un unico disegno criminoso e del mancato adempimento frutto di totale indifferenza rispetto agli obblighi familiari. A fronte di questa ricostruzione, il ricorrente si limita a ribadire l'unicità del reato, non fornendo alcun elemento, eventualmente tralasciato dal Tribunale, dimostrativo di una decisione adottata nel 2010 di non adempiere agli obblighi per l'intero arco temporale in cui gli stessi sarebbero stati vigenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 dicembre 2022