Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/2003, n. 3343
CASS
Sentenza 6 marzo 2003

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Il giudizio di impugnazione dinanzi all'autorità giudiziaria della decisione della Commissione regionale per l'artigianato, previsto e disciplinato dall'art. 7, sesto comma, della legge n. 443 del 1985, concerne la legittimità dell'atto di iscrizione, modificazione o cancellazione dall'albo, ed ha come parti necessarie, oltre al pubblico ministero, che deve essere necessariamente sentito, il soggetto della cui iscrizione si discuta, la Commissione regionale autrice dell'atto impugnato, ed il soggetto - eventualmente diverso - che abbia sollecitato l'adozione di tali provvedimenti avvalendosi della facoltà accordata dal quinto comma dell'art. 7. Il committente, o il beneficiario delle prestazioni del soggetto iscritto all'albo, pur non essendo parti necessarie, possono partecipare al giudizio spiegando intervento adesivo dipendente, in quanto la loro posizione nel rapporto contrattuale con l'artigiano non è direttamente coinvolta o pregiudicata dalla conformità o meno alla legge dell'iscrizione di questi all'Albo, o dalla sua eventuale modificazione o cancellazione.

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte che nel giudizio di merito abbia svolto intervento adesivo dipendente se la parte adiuvata ha prestato acquiescenza alla sentenza impugnata, in quanto detto interventore è legittimato ad intraprendere solo iniziative che siano collaterali e subordinate a quelle svolte dalla parte adiuvata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/2003, n. 3343
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3343
    Data del deposito : 6 marzo 2003

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