Sentenza 6 marzo 2003
Massime • 2
Il giudizio di impugnazione dinanzi all'autorità giudiziaria della decisione della Commissione regionale per l'artigianato, previsto e disciplinato dall'art. 7, sesto comma, della legge n. 443 del 1985, concerne la legittimità dell'atto di iscrizione, modificazione o cancellazione dall'albo, ed ha come parti necessarie, oltre al pubblico ministero, che deve essere necessariamente sentito, il soggetto della cui iscrizione si discuta, la Commissione regionale autrice dell'atto impugnato, ed il soggetto - eventualmente diverso - che abbia sollecitato l'adozione di tali provvedimenti avvalendosi della facoltà accordata dal quinto comma dell'art. 7. Il committente, o il beneficiario delle prestazioni del soggetto iscritto all'albo, pur non essendo parti necessarie, possono partecipare al giudizio spiegando intervento adesivo dipendente, in quanto la loro posizione nel rapporto contrattuale con l'artigiano non è direttamente coinvolta o pregiudicata dalla conformità o meno alla legge dell'iscrizione di questi all'Albo, o dalla sua eventuale modificazione o cancellazione.
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte che nel giudizio di merito abbia svolto intervento adesivo dipendente se la parte adiuvata ha prestato acquiescenza alla sentenza impugnata, in quanto detto interventore è legittimato ad intraprendere solo iniziative che siano collaterali e subordinate a quelle svolte dalla parte adiuvata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/2003, n. 3343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3343 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. LUCCIOLI Maria GA - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - rel. Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. SALMÈ Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso principale proposto dallo:
Istituto nazionale della previdenza sociale, INPS, in persona del presidente prof. Massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto medesimo, difeso dagli avv.ti Antonino Sgroi e Fabio Fonzo per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
S.p.a. Barin, in persona del presidente Iginio Liberali, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Giunone Regina n. 1, presso l'avv. Anselmo Carlevaro, difesa dall'avv. Giampiero Paoli per procura allegata al controricorso e ricorso incidentale;
- resistente - ed inoltre
contro
Commissione regionale per l'artigianato della Regione Marche, in persona del legale rappresentante, Regione Marche, in persona del presidente, EL EG, RO TR, GA IS, IA LA ed EL IN;
- intimati -
nonché Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Ancona;
- intimato -
ed inoltre sul ricorso incidentale proposto dalla S.p.a. FI, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa;
- ricorrente -
contro
Istituto nazionale della previdenza sociale, INPS, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso;
- resistente -
e nei confronti di
Commissione regionale per l'artigianato della Regione Marche, in persona del legale rappresentante, Regione Marche, in persona del presidente, EL EG, RO TR, GA IS, IA LA ed EL IN;
- intimati -
per la cassazione del decreto della Corte d'appello di Ancona n. 53 del 13 dicembre 2000-12 gennaio 2001, notificato il 17 gennaio 2001;
- sentiti - il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Sgroi, per l'Istituto;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Umberto De Augustinis, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'PS ha impugnato davanti al Tribunale di Ancona, ai sensi dell'art. 7 sesto comma della legge 8 agosto 1985 n. 443, la decisione con la quale la Commissione regionale per l'artigianato delle Marche, confermando precedente pronuncia della Commissione provinciale, aveva respinto la sua richiesta di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, a partire dalla data dell'iscrizione, di EL EG e delle altre quattro persone sopra elencate come parti intimate, le quali svolgevano per conto della S.r.l. Fime prestazioni di montaggio di accessori industriali;
tali prestazioni, secondo l'Istituto, erano da ricondursi a rapporti di lavoro subordinato a domicilio, non ad esercizio d'impresa artigiana.
Il Tribunale, in contraddittorio anche della Fime, ha respinto l'impugnazione.
La Corte d'appello di Ancona, in parziale accoglimento del reclamo dell'PS:
- ha rilevato che l'intervento della S.r.l. Fime, poi S.p.a. Barin, non era ammissibile, in quanto le sue posizioni non erano coinvolte dal tema del dibattito e restavano tutelabili in separata sede;
- ha escluso la configurabilità d'attività imprenditoriale artigiana, con la considerazione che difettava il requisito del rischio d'impresa, non ravvisabile nella mera assunzione da parte dei lavoranti delle conseguenze dell'eventuale perimento delle cose loro affidate e dell'eventuale non conformità dei prodotti finiti alle prescrizioni ricevute;
- ha ritenuto che l'illegittimità delle iscrizioni comportasse la cancellazione dall'albo con decorso dal giorno 22 aprile 1995, nel quale l'PS aveva formulato la relativa istanza alla Commissione provinciale di Ancona, osservando che l'art. 6 sesto comma della legge Regione Marche 28 marzo 1988 n. 6, secondo cui la cancellazione opera dalla data della notificazione della deliberazione della commissione provinciale che la disponga, è applicabile ad ogni ipotesi di cancellazione, non solo a quella su istanza di parte, indipendentemente dall'epoca del verificarsi della situazione che la richiedeva, ed aggiungendo che, nel caso concreto, ove difettava un provvedimento di cancellazione adottato da detta Commissione di Ancona, si doveva fare riferimento alla data della richiesta dell'Istituto in sede amministrativa:
- ha disposto detta cancellazione nei confronti di EL EG e RO TR, rilevando che gli altri lavoranti risultavano già cancellati con decorrenza anteriore all'indicata data. L'PS, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 111 della Costituzione e notificato il 15-17 marzo 2001, ha chiesto la cassazione del decreto della Corte d'appello.
Tornando a sostenere la decorrenza della cancellazione, per tutti i lavoranti, dalla data dell'iscrizione, il ricorrente osserva:
- che, in base all'art. 7 della legge nazionale n. 443 del 1985 ed ai principi generali, lo status d'imprenditore artigiano non può sussistere e produrre effetti, in ipotesi d'iscrizione priva ab origine dei prescritti presupposti, solo perché il relativo vizio venga contestato ed accertato in un momento successivo;
- che l'art. 6 sesto comma della legge regionale n. 6 del 1988, ove dispone che la cancellazione dall'albo decorre dalla data della notificazione della corrispondente deliberazione della commissione provinciale, è riferibile soltanto all'ipotesi del sopraggiunto mutamento della situazione iniziale;
- che la diversa interpretazione seguita dalla Corte d'appello porrebbe la norma regionale in conflitto con gli artt. 3, 38 e 117 della Costituzione, in quanto introdurrebbe una non consentita modificazione dei criteri posti dalla legge - quadro n. 443 del 1985, ed inoltre implicherebbe, nell'ambito della Regione Marche, ingiustificate posizioni di privilegio.
La società FI ha replicato con controricorso, ed ha contestualmente proposto ricorso incidentale, denunciando la violazione dell'art. 105 cod. proc. civ., in quanto la Corte d'appello avrebbe dovuto riconoscere la sua facoltà di partecipare al giudizio come titolare di rapporti connessi, e poi insistendo nella legittimità delle iscrizioni, con critiche alla qualificazione dei rapporti in questione come rapporti di lavoro subordinato, anziché autonomo.
L'PS ha presentato controricorso al ricorso incidentale. La FI ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. In via pregiudiziale si rileva che il decreto, reso nel procedimento contemplato dal citato art. 7 ultimo comma della legge n. 443 del 1985, è atto giurisdizionale decisorio, con natura sostanziale di sentenza, in quanto pronuncia, con attitudine ad assumere autorità di giudicato, sullo status d'imprenditore artigiano, e, pertanto, ove non altrimenti impugnabile, in quanto adottato dal giudice di secondo grado sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ., può essere denunciato con ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, per violazione di legge (v. Cass. 9 aprile 1991 n. 3720, 23 aprile 1997 n. 3546, 27 giugno 2000 n.
8703; cfr. anche Cass. s.u. 17 giugno 1996 n. 5519). Il ricorso incidentale è inammissibile.
Il giudizio d'impugnazione delle decisioni della commissione regionale per l'artigianato, previsto e regolato dall'art. 7 sesto comma della legge n. 443 del 1985, investe la legittimità dell'atto d'iscrizione, modificazione o cancellazione dall'albo, ed ha come parti necessarie, oltre al pubblico ministero che deve essere obbligatoriamente sentito, il soggetto della cui iscrizione si discuta, il soggetto eventualmente diverso che abbia sollecitato detti provvedimenti avvalendosi della facoltà accordata dal quinto comma di detto art. 7, e la medesima commissione regionale, quale autrice dell'atto impugnato (cfr. Cass. 20 maggio 1993 n. 5746 e 28 marzo 1997 n. 2798). La partecipazione al giudizio del committente o beneficiario delle prestazioni del soggetto iscritto all'albo, da ritenersi consentita per l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 105 cod. proc. civ. anche nei procedimenti camerali che abbiano natura contenziosa,
va ricondotta nelle previsioni del secondo comma di detto art. 105, e va qualificata come intervento adesivo dipendente, basato su un interesse di mero fatto a sostenere le tesi dell'uno o dell'altro dei contendenti, non su un diritto connesso o dipendente dal tema del dibattito, in quanto le posizioni di detto committente o beneficiario, nel rapporto contrattuale con l'iscritto e nel rapporto previdenziale con l'PS, non sono coinvolte o pregiudicate dalla pronuncia sulla conformità o meno a legge dell'iscrizione, modificazione o cancellazione.
Ne consegue che la FI non ha interesse a criticare la declaratoria d'inammissibilità del suo intervento nelle pregresse fasi, quale mezzo al fine di ottenere una revisione della pronuncia nel merito, dato che l'eventuale riconoscimento dell'ammissibilità di tale intervento non sarebbe utile a detto fine, essendo l'interventore adesivo dipendente abilitato ad iniziative collaterali e subordinate rispetto a quelle della parte adiuvata, non dunque a proporre impugnazione (principale od incidentale) in caso di acquiescenza di detta parte (v., ex pluribus, Cass. 7 settembre 1993 n. 9385, 25 agosto 1995 n. 8996). Il ricorso principale è fondato.
L'art. 7 primo comma della legge - quadro per l'artigianato 8 agosto 1985 n. 443 contempla la cancellazione delle imprese artigiane dall'albo provinciale in relazione alla perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dagli artt. 2, 3, 4 e 5 terzo comma, e, quindi, per fatti sopravvenuti, che impongano di far cessare, a partire dal loro verificarsi, l'iscrizione e gli effetti ad essa connessi.
Detta norma non considera l'ipotesi in cui l'iscrizione sia viziata ab initio da carenza delle condizioni di legge.
Tale ipotesi non può non ricadere nella regola generale, secondo cui l'invalidità dell'atto retroagisce a far tempo dall'insorgenza delle cause che la determinano.
Questa regola generale non trova ostacolo nella valenza dell'iscrizione di provvedimento costitutivo dello status d'imprenditore artigiano (art. 5 quinto comma della legge n. 443 del 1985), dato che tale efficacia costitutiva postula la validità
dell'iscrizione medesima, a sua volta dipendente dalla presenza dei prescritti requisiti.
Ne deriva che, mentre ha effetti ex nunc la cancellazione in senso stretto, disposta per la perdita dei requisiti dell'iscrizione;
all'albo delle imprese artigiane o per altri sopraggiunti fatti che la esigano (quale l'istanza dell'interessato), opera ex tunc la cancellazione consequenziale all'accertamento in sede amministrativa o giudiziale dell'originaria insussistenza dei requisiti medesimi (v. Cass. 1 ottobre 1994 n. 7991, 5 novembre 1999 n. 12322). La legge della Regione Marche n. 6 del 1988, in linea con il dichiarato proposito di dare attuazione alla legge - quadro nazionale, recepisce l'indicata nozione di cancellazione in senso stretto, quando, con il quinto comma dell'art. 6, la prevede in esito a revisione o verifica, cioè per fatti nuovi constatati nel corso di attività di controllo.
Il successivo sesto comma, ai sensi del quale la cancellazione decorre dalla data di notificazione della deliberazione della commissione provinciale, deve essere coordinato con le disposizioni che lo precedono, e, quindi, è da riferirsi alla cancellazione "propria", non a quella derivante dall'invalidità dell'iscrizione. Pur dandosi atto dell'astratta compatibilità della lettera della norma regionale anche con l'esegesi seguita dalla pronuncia impugnata, si deve privilegiare l'interpretazione restrittiva sopra indicata, quale unica alternativa idonea a sottrarla a dubbi di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 117 della Costituzione (che vincola la potestà legislativa delle regioni all'osservanza dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato).
Il principio dinanzi enunciato e la sua riconosciuta applicabilità anche nell'ambito della Regione Marche comportano, con l'accoglimento del ricorso principale e la cassazione della sentenza impugnata, una conforme pronuncia nel merito, ai sensi dell'art. 384 primo comma cod. proc. civ..
La natura dei quesiti affrontati e la sostanziale novità di alcuni di essi rendono equa la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata, e, pronunciando nel merito, dispone la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, a decorrere dalle date delle rispettive iscrizioni, di EL EG, RO TR, GA IS, IA LA ed EL IN;
compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione prima civile, l'8 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2003