Sentenza 8 giugno 1998
Massime • 1
Anche in caso di nuova richiesta di archiviazione dopo l'espletamento delle indagini suppletive disposte dal G.I.P. in accoglimento della opposizione della parte offesa, il P.M. che reiteri la richiesta è tenuto a darne avviso alla stessa parte offesa che abbia a suo tempo dichiarato di volerne essere informata (art. 408,comma secondo,cod. proc. pen.), e ciò a garanzia del contraddittorio anche in questa fase e di eventuale nuova opposizione (art. 410).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/06/1998, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 8 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 8.6.1998
1. Dott. Luigi SANSONE Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni CASO " N. 2100
3. " Ugo CANDELA " REGISTRO GENERALE
4. " Ugo Luigi SCELFO " N. 3072/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da ON OB, nato a [...] il [...]
avverso il decreto di archiviazione emesso in data 26.8.96 dal GIP del Tribunale di Bologna nel procedimento penale n. 4211/94 R.G. GIP Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Sansone Letta la requisitoria del Pubblico Ministero nella persona del Dott. Giovanna Vacca che ha concluso per l'annullamento dell'impugnato decreto;
vista la memoria fatta pervenire dai denunciati con cui si chiede la reiezione del ricorso;
osserva in
Fatto e diritto
Con i motivi addotti a sostegno del ricorso ON OB deduce la nullità del decreto di archiviazione indicato in premessa, in quanto esso ricorrente - che, quale persona offesa dal reato, era stata informata ai sensi dell'art. 408/2^ comma c.p.p. di una prima richiesta di archiviazione del P.M. - era stato inizialmente posto in grado di proporre rituale opposizione alla richiesta, ex art. 410 cpp, ma successivamente, cioè dopo l'espletamento delle disposte indagini suppletive, non era stato notiziato della reiterazione della richiesta del P.M., per cui il susseguente decreto di archiviazione doveva considerarsi nullo perché emesso "de plano" in palese violazione del principio del contraddittorio.
Il ricorso è fondato.
È, infatti, giurisprudenza costante di questa Corte, dalla quale non vi sono motivi di discostarsi, che "anche in caso di reiterazione della richiesta di archiviazione dopo l'espletamento delle indagini suppletive disposte dal GIP in accoglimento della rituale opposizione della parte offesa, il P.M. che reiteri la richiesta è tenuto a darne parimenti avviso alla stessa parte offesa che abbia dichiarato di voler essere informata (art. 408/2^ co. c.p.p.): e ciò a garanzia del contraddittorio anche in questa fase e di eventuale nuova opposizione" (Cass. Sez. VI, sent. N. 1314 del 6.5.93; imp. Tomaselli).
L'avviso in questione, però, come esattamente evidenziato dal ricorrente, non è stato dato in relazione alla reiterazione della richiesta.
Pertanto l'impugnato provvedimento, che, non essendosi ancora conclusa la fase camerale, avrebbe dovuto assumere la forma dell'ordinanza, deve essere annullato senza rinvio. A tanto va perciò provveduto con i conseguenti atti di impulso.
P.Q.M.
Visti gli artt. 408 e segg. c.p.p., 606 e segg. c.p.p., annulla senza rinvio l'impugnato decreto e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso di giustizia. Così deciso in Roma, il 8 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 1998