Sentenza 11 aprile 2002
Massime • 1
Le somme erogate da fondi integrativi aziendali mediante distrazione dal fine di destinazione hanno natura retributiva e vanno pertanto incluse nella retribuzione imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali obbligatori, dal momento che non rientrano in alcuna delle eccezioni previste dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969 (fattispecie relativa a somme erogate "una tantum" ai soci lavoratori di una cooperativa mediante divisione di un fondo integrativo di quiescenza e destinate all'aumento delle rispettive quote sociali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2002, n. 5202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5202 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
società Cooperativa Muratori & Cementisti CMC di Ravenna, società Cooperativa a responsabilità limitata, elettivamente domiciliata in Roma, largo del Teatro Valle n. 6, presso l'avv. Massimo Garutti che, unitamente all'avv. Mirca Tognacci, la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente e controricorrente -
contro
INPS, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. l7, Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso gli avvocati Fabio Fonzo, Paolo Marchini, Antonino Sgroi, Pulli Clementina e Coretti Antonietta che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente e controricorrente -
avverso la sentenza n. 527/98, decisa il 18 giugno 1998 e pubblicata il 18 luglio 1998, resa dal Tribunale di Ravenna nel procedimento n. 310/98 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
uditi gli avvocati Garutti Massimo per la società Cooperativa Muratori e Cementisti, Fabio Fonni per l'I.N.P.S.;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo Destro, ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3 luglio 1995, la società Cooperativa Muratori & Cementisti S.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Ravenna l'INPS al fine di ottenere l'annullamento di ordinanze emesse dall'Istituto per il pagamento di sanzioni e somme aggiuntive in relazione ad omesso versamento di contributi sull'ammontare di operazioni con le quali la cooperativa aveva provveduto a liquidare i fondi integrativi di quiescenza e a destinare le spettanze di ciascun lavoratore ad aumento di capitale. L'Istituto considerava infatti tale operazione come corresponsione di retribuzioni, soggette a contribuzione.
Con successivi ricorsi depositati in data 21 agosto 1995, la stessa società cooperativa proponeva opposizione avverso decreti ingiuntivi emessi su istanza dell'INPS, relativi al pagamento dei contributi per l'operazione sopra indicata.
La società opponente assumeva che tali importi non potevano rientrare nella base contributiva, essendo stati liquidati esclusivamente ai soci in quanto tali e indipendentemente dalla quantità e qualità del lavoro prestato.
Resisteva l'Istituto convenuto.
Il Giudice adito, riuniti i vari giudizi, con sentenza in data 12 marzo - 5 giugno 1997, dichiarava inammissibili per tardività le opposizioni ai decreti ingiuntivi;
dichiarava invece la nullità delle ordinanze relative a sanzioni e somme aggiuntive, osservando che si deve escludere la natura retributiva di erogazioni che trovano causa nel rapporto sociale e non già in quello di lavoro. Interponevano appello la Cooperativa e l'Istituto. In esito il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 527/98, emessa in data 18 giugno - 18 luglio 1998, respingeva entrambi i gravami e cosi, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione. Osservava che la circostanza della sopravvenuta inefficienza di un PC portatile nel quale sarebbero stati predisposti i files contenenti il testo delle opposizioni a decreto ingiuntivo, oltre che provata solo con riferimento al giorno 21 agosto 1995, mentre il termine già era scaduto il precedente giorno 19, non poteva considerarsi causa di forza maggiore, dal momento che nello studio esisteva quanto meno una copia su supporto cartaceo dei ricorsi per annullamento delle ordinanze ingiunzione, praticamente uguali nel testo a quelli poi tardivamente presentati.
In ordine all'appello proposto dall'INPS osservava che entrambe le operazioni contestate erano su capitale e collegate al rapporto societario, non già a quello di lavoro.
Avverso la sentenza, non notificata, propongono ricorso per cassazione, la Cooperativa e l'Istituto, entrambi con atti notificati in data 12 luglio 1999; la Cooperativa deduce tre motivi;
l'Istituto deduce due motivi.
Entrambi i ricorrenti resistono con controricorsi rispettivamente notificati in data 4 agosto e 30 luglio 1993.
L'Istituto deposita memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 cpc. Col primo mezzo la Cooperativa denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione degli art. 421 e 437 cpc nonché, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione.
Rileva che gli elementi valorizzati dal Tribunale valgono se mai a dimostrare che il guasto al computer si è verificato in data anteriore al 21 agosto 1995 e non certo quello stesso giorno. Osserva ancora che non vi era tempo per riscrivere gli atti mentre il guasto impediva di utilizzare quelli esistenti.
Col secondo mezzo la Cooperativa denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 650 cpc. Osserva che la causa di forza maggiore va valutata in base ad un comportamento di normale diligenza e prudenza e non già in relazione ad eventi imprevedibili.
Col terzo mezzo la stessa denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 184 bis cpc ed afferma che è intervenuto appunto un evento non imputabile alla parte la quale deve quindi esser rimessa in termini.
I tre motivi vanno esaminati congiuntamente, siccome volti a censurare la statuizione del Tribunale in punto di tardività del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, sotto i profili, strettamente collegati, della sussistenza di un impedimento dovuto a forza maggiore, della violazione dell'art. 650 cpc, del rifiuto di rimettere in termini la parte incorsa in decadenze, ai sensi dell'art. 184 bis cpc. Le censure non sono fondate.
Rileva la Corte, prima di ogni altra considerazione, che l'accertamento circa la sussistenza di un fatto non voluto, imprevedibile e comunque non evitabile, tale da giustificare l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 cpc, costituisce un apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, purché sostenuto da motivazione logicamente e giuridicamente corretta (Cass., Sez. 1^, sent. n. 3271 del 13 luglio 1989). Il Tribunale ha osservato anzitutto che la stessa documentazione prodotta dalla Cooperativa, ovvero la lettera di accompagnamento del PC portatile consegnato per riparazione, ove si riferisce l'inconveniente riscontrato, datata 21 agosto 1995, la lettera di risposta del riparatore ove vengono indicati il guasto cui si è posto rimedio, il componente difettoso, la non evitabile perdita di tutti i documenti immagazzinati, ugualmente in data 21 agosto 1995 i e infine la fattura, anch'essa datata 21 agosto 1995 (il lunedì successivo al giorno di sabato in cui scadeva appunto il termine per l'opposizione) appaiono redatti in vista del processo, siccome inusuali nella pratica corrente. Ha ancora evidenziato che il guasto riguardava un PC portatile, apparecchiatura che normalmente si usa in aggiunta ad altri strumenti fissi la cui esistenza nello studio legale officiato per il giudizio di opposizione è tra l'altro riconosciuta. Ha infine fatto notare che gli atti di opposizione a decreto ingiuntivo, tardivamente presentati, sono pressoché uguali a quelli già presentati in opposizione alle ordinanze ingiunzione e pertanto, esistendo comunque una copia su supporto cartaceo di questi ultimi, era senz'altro possibile provvedere nella stessa giornata in cui fu riscontrato il difetto.
A tale valutazione, coerente e fondata su rilievi di comune buon senso, la ricorrente oppone una diversa valutazione delle risultanze documentali, venendo così a prospettare una censura inammissibile in sede di legittimità, siccome attinente alla bontà e non alla coerenza del giudizio di merito.
Rileva ancora la Corte che "ai fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano rispettivamente in una forza esterna ostativa in assoluto ed in un fatto di carattere meramente oggettivo del tutto avulso dall'umana volontà, e causativo dell'evento unicamente per forza propria, nel senso che il fatto non solo non è voluto, ma non può nemmeno essere preveduto, o, anche se preveduto, non può essere impedito - (Cass., Sez. 1^, sent. n. 3271 del 13 luglio 1989, conf. Sez. 1^, sent. n. 10170 del 20 novembre 1996, Sez. 1^, sent. n. 4761 del 12 maggio 1998). La società ricorrente sostiene che solo con un giudizio ex post si può affermare che la cautela di fare copia del testo da stampare su altro computer o su memoria rimovibile avrebbe evitato l'inconveniente.
Il ragionamento cela peraltro una petizione di principio, dando per ammesso, senza indicare la giustificazione di tale assunto, che il guasto di un PC portatile rappresenti un evento del tutto anomalo e imprevedibile, parificabile all'incendio che distrugge un supporto cartaceo o al coinvolgimento in un sinistro stradale della persona fisica che si accinge a portare l'atto alla cancelleria. L'affermazione che il caso fortuito o la forza maggiore vanno valutate in base alla normale diligenza è senz'altro esatta ma presuppone la prova, neppure ipotizzata, che sia conforme a tale canone conservare in un PC portatile l'unica copia esistente di un atto che va depositato il giorno successivo a quello della redazione. In ordine alla denunciata violazione dell'art. 184 bis cpc, rileva infine la Corte che "la disciplina della rimessione in termini - in particolare quella dell'art. 184/bis cod. proc. civ. - concerne solo la fase istruttoria del procedimento e non la proposizione delle impugnazioni. Nè può ritenersi consentita l'interpretazione analogica della suddetta norma stante il suo carattere palesemente eccezionale". (Cass., Sez. 3^, sent. n. 5197 del 25 maggio 1998, conf. Sez. 1^, sent. 23 ottobre 1998 n. 10537, Sez. 3^, sent. 27 agosto 1999 n. 8999, Sez. 2^, sent. 11 luglio 2000, n. 9178). D'altro canto la non imputabilità dell'evento alla parte che lo invoca presuppone appunto che si tratti di fatto imprevedibile, dovuto ad agente esterno e la ricorrenza di tale ipotesi non può certo dimostrarsi con la mera affermazione che tale ruolo sarebbe stato svolto da un fulmine i cui effetti si manifestarono proprio su un oggetto non collegato alla rete elettrica, quale è un PC portatile, lasciando indenni i computer operanti in posizione statica e quindi collegati alla rete di alimentazione.
Conclusivamente il ricorso della società Cooperativa Muratori & Cementisti S.r.l. va rigettato.
Col primo mezzo l'Istituto denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 legge 30 aprile 1962 n. 153, 2117, 2442, 2443, 2536 cc e della normativa in tema di cooperative di lavoro. Rileva che i conferimenti al fondo previdenziale trovano la loro causa nel rapporto di lavoro e devono essere assoggettati a contribuzione.
Col secondo mezzo denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia. Sostiene che il compimento di un'operazione finanziaria non può essere affidato ad una scelta dei soci, libera e discrezionale, mentre l'erogazione è conseguita alla liquidazione del fondo previdenziale.
I due motivi vanno esaminati congiuntamente attesa la stretta connessione.
Le censure appaiono fondate.
Riferisce la denunciata sentenza che, secondo la documentazione prodotta dalla Cooperativa, era stato istituito, con assemblea ordinaria del 4 giugno 1977, un "Fondo integrativo di quiescenza", alimentato con somme prelevate dal Fondo di Previdenza, a sua volta costituito con una porzione degli utili di esercizio e con i proventi delle quote dei soci espulsi e di donazioni o elargizioni. Con deliberazione del 17 dicembre 1997 l'Assemblea Ordinaria, ravvisando la convenienza di elevare la quota di capitale sottoscritto da ciascun socio, decise di erogare ai soci l'ammontare del Fondo costituito con l'accantonamento annuale del premio sociale, invitando contestualmente gli stessi a destinare la somma ricevuta ad incremento delle quote individuali di capitale sociale. Analoga operazione di aumento del capitale sociale fu compiuta con delibera 26 marzo 1988. Peraltro il provento della liquidazione fu automaticamente iscritto a credito dei soci, sempre per aumento del capitale sociale.
L'Istituto afferma che tali operazioni si configurano come erogazione di retribuzione e comportano il versamento dei contributi previdenziali.
Il Tribunale ha ritenuto che entrambe le iniziative siano in realtà su capitale, collegate al rapporto societario e riguardanti il socio come capitalista e non già come prestatore d'opera, siccome provenienti "dal capitale investito nell'attività produttiva" e senza "alcun collegamento funzionale con l'attività lavorativa prestata".
L'assunto non può essere condiviso.
Non ha infatti considerato il Collegio di merito che il Fondo poi distribuito è stato alimentato mediante trasferimento dal Fondo di Previdenza, a sua volta formato da una quota di utili, oltre che dall'importo delle quote dei soci espulsi e di somme incamerate a norma di statuto nonché da elargizioni e donazioni volontarie. Nessuna di tali voci può essere assimilata ad un reddito da capitale siccome proveniente "dal capitale investito dell'attività produttiva" poiché gli utili di un'impresa non sono di puro capitale ma rappresentano il prodotto della combinazione dei fattori produttivi, quali sono appunto il capitale e il lavoro. Gli utili conseguiti dalle società cooperative devono essere destinati, ai sensi dell'art. 2536 cc, per un quinto a riserva legale, per una quota da determinarsi dallo Statuto Sociale a fondi per lo sviluppo della Cooperazione, per il resto assegnati ad altre riserve o fondi, distribuiti ai soci e, infine, destinati a fini mutualistici.
In tale ultimo senso fu appunto la destinazione di una parte degli utili da parte della C.M.C., il cui Statuto prevedeva appunto l'istituzione di un fondo integrativo di quiescenza. È il caso di osservare che tale fondo rientra appieno nella nozione di fondo speciale di previdenza e assistenza che, secondo il disposto dell'art. 2117 cc, non può esser distratto dal fine cui è destinato. La violazione di tale divieto è peraltro ininfluente ai fini della presente causa latteso che il problema è solamente quello di verificare se tale distrazione in favore dei soci, lecita o meno. valga, una volta che si escluda trattarsi di mera remunerazione del capitale investito, come retribuzione del lavoro prestato e sia quindi assoggettata a retribuzione.
La risposta deve essere affermativa.
Nella sentenza di questa Corte a Sezioni Unite, n. 974, in data 1 febbraio 1997, si è affermato, con ciò confermando l'orientamento espresso nella sentenza di questa Sezione Lavoro n. 5505 del 19 maggio 1955, che le somme erogate da fondi aziendali hanno natura retributiva e funzione previdenziale e vanno pertanto incluse nella retribuzione imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali obbligatori, dal momento che non rientrano in nessuna delle eccezioni previste dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969. A maggior ragione tale orientamento deve essere seguito per il caso delle società cooperative di produzione e lavoro, le quali remunerano i soci attingendo dagli utili e pertanto, destinando parte degli stessi a fondi integrativi mutualistici, riducono proprio la parte distribuita ai lavoratori, ai quali in cambio garantiscono una retribuzione differita.
La distribuzione del fondo integrativo di quiescenza, ancorché effettuata a favore di tutti i soci in modo fittizio, tatteso che nella prima occasione vi fu un invito a destinare le somme così ottenute ad aumento del capitale sociale, nel secondo una mera operazione contabile consistente nell'azzerare il fondo integrativo e contemporaneamente iscrivere ad aumento della quota sociale la porzione spettante a ciascun socio, è stata effettuata al di fuori delle finalità istituzionali del fondo stesso e deve quindi valere come aumento di retribuzione, ancorché effettuata mediante iscrizione di un credito nei confronti della cooperativa anziché mediante dazione di denaro.
Esclusa dunque la natura finanziaria dell'operazione di passaggio dal fondo a capitale sociale, dal momento che la stessa è stata compiuta con somme che non provenivano dalla remunerazione del capitale investito in quanto tale ma da combinazione dello stesso e del fattore lavoro, non sussistono ragioni per escludere dall'obbligo contributivo gli importi risultanti a favore di ciascun socio. Si impone pertanto la cassazione dell'impugnata sentenza, in relazione al ricorso presentato dall'I.N.P.S. i con rinvio ad altro giudice in grado di appello, che si designa come in dispositivo. Detto Giudice, verificate le risultanze acquisite nella fase di merito anche sotto il profilo contabile, deciderà la causa sulla base del principio di diritto che di seguito si enuncia. "Le somme erogate da fondi aziendali hanno natura retributiva e funzione previdenziale e vanno pertanto incluse nella retribuzione imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali obbligatori, dal momento che non rientrano in alcuna delle eccezioni previste dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969. A nulla rileva che l'importo così erogato una tantum ai soci lavoratori di una Società Cooperativa, mediante divisione di un fondo integrativo di quiescenza, anticipata e al di fuori dei fini istitutivi, sia stato destinato, direttamente o indirettamente, ad aumento della quota di capitale sociale dei singoli aderenti al sodalizio, atteso che trattasi di somme realizzate con la combinazione dei fattori produttivi capitale e lavoro e non vi si può quindi ravvisare una mera operazione finanziaria sui redditi del capitale investito".
Lo stesso Giudice deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
Riunisce i ricorsi.
Accoglie il ricorso proposto dall'I.N.P.S. e rigetta quello proposto dalla Cooperativa Muratori & Cementisti S.r.l..
Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Bologna. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2002