Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2002, n. 5202
CASS
Sentenza 11 aprile 2002

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Le somme erogate da fondi integrativi aziendali mediante distrazione dal fine di destinazione hanno natura retributiva e vanno pertanto incluse nella retribuzione imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali obbligatori, dal momento che non rientrano in alcuna delle eccezioni previste dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969 (fattispecie relativa a somme erogate "una tantum" ai soci lavoratori di una cooperativa mediante divisione di un fondo integrativo di quiescenza e destinate all'aumento delle rispettive quote sociali).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2002, n. 5202
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5202
    Data del deposito : 11 aprile 2002

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