Cass. civ., sez. II, sentenza 19/10/2012, n. 18078
CASS
Sentenza 19 ottobre 2012

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Ai fini della responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili destinate a lunga durata, l'art. 1669 cod. civ., oltre a richiedere che i vizi si palesino entro un decennio dal compimento dell'opera, stabilisce, al primo comma, un termine annuale di decadenza, relativo alla denunzia dei vizi, che decorre dalla scoperta della gravità dei difetti e della loro imputabilità alla prestazione dell'appaltatore, e pone, al secondo comma, un termine annuale di prescrizione, che si lega unicamente, sotto il profilo cronologico, alla denunzia dei difetti, la quale, pertanto, è atto condizionante la decorrenza del termine prescrizionale.

In tema di responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili destinate a lunga durata, la decadenza dall'azione per tardività della denunzia, stabilita dall'art. 1669, primo comma, cod. civ., non può essere rilevata d'ufficio dal giudice ma deve essere eccepita dalla parte, trattandosi di decadenza posta a tutela di interessi individuali e concernente diritti disponibili.

Commentari3

  • 1La decadenza dall’azione per rovina e difetti di cose immobili è materia di eccezione in senso stretto.
    Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    La decadenza dall'azione per rovina e difetti di cose immobili è materia di eccezione in senso stretto. Come tale, deve essere sollevata con la costituzione in giudizio nei termini previsti dal codice di procedura civile. Decisione: Ordinanza n. 5931/2016 – Sezione VI Il caso. Un progettista, a seguito dell'appello proposto da un condominio, veniva condannato a risarcire il condominio a causa della errata pendenza della rampa di accesso alle autorimesse. Il progettista, che avrebbe potuto eccepire la decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1669 codice civile se si fosse costituito nei termini (cosa non avvenuta), propone ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di …

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  • 2Legittimazione passiva del venditore nell’azione ex art. 1669 c.c.
    Mario Scarabelli · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Con la sentenza n. 18891/2017 la Corte di Cassazione ha aggiunto un ulteriore tassello alla disciplina prevista dall'art. 1669 c.c., avente ad oggetto la responsabilità per rovina e difetti di cose immobili. Con detta decisione la S.C. ha stabilito che l'azione ai sensi dell'art. 1669 c.c. può essere esercitata dall'acquirente di un immobile nei confronti del venditore che, prima di procedere alla compravendita, abbia eseguito, avvalendosi di un'impresa appaltatrice su cui abbia esercitato poteri di direzione e controllo, lavori di ristrutturazione edilizia o altro intervento manutentivo o modificativo di lunga durata che sia stato causa della rovina o dei gravi difetti del bene. Una …

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  • 3La decadenza dall’azione per rovina e difetti di cose immobili è materia di eccezione in senso stretto
    Graziotto Fulvio · https://www.diritto.it/ · 8 giugno 2016

    Come tale, deve essere sollevata con la costituzione in giudizio nei termini previsti dal codice di procedura civile. Decisione: Ordinanza n. 5931/2016 – Sezione VI Classificazione: Civile Parole chiave: appalto – azione per rovina e difetti – decadenza – eccezione in senso stretto – preclusioni Il caso. Un progettista, a seguito dell'appello proposto da un condominio, veniva condannato a risarcire il condominio a causa della errata pendenza della rampa di accesso alle autorimesse. Il progettista, che avrebbe potuto eccepire la decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1669 codice civile se si fosse costituito nei termini (cosa non avvenuta), propone ricorso per la cassazione della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 19/10/2012, n. 18078
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18078
Data del deposito : 19 ottobre 2012

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