Sentenza 27 gennaio 2012
Massime • 1
La sentenza non irrevocabile di condanna per evasione, seppure non comporta la preclusione automatica della concessione degli arresti domiciliari prevista dall'art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen., costituisce tuttavia elemento di valutazione del quale il giudice può tener conto per apprezzare il pericolo di fuga e per negare l'applicazione della custodia domestica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2012, n. 8148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8148 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 27/01/2012
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 220
Dott. MULLIRI Guicla - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 35088/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM EN, nato a [...] il [...];
indagato D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73;
avverso l'ordinanza del Tribunale per il Riesame di Palermo in data 8.7.11;
Sentita la relazione del cons. Guida Mulliri;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. dr. BAGLIONE Tindari, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Con l'ordinanza qui impugnata, il Tribunale per il Riesame ha respinto l'appello che il ricorrente AM aveva proposto contro l'ordinanza del Gip. reiettiva di una sua istanza di sostituzione della custodia cautelare con arresti domiciliari (misura restrittiva cui il ricorrente era stato sottoposto in relazione all'accusa di avere violato il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73).
Avverso tale decisione, l'indagato ha proposto ricorso, personalmente, deducendo manifesta illogicità della motivazione che, in primo luogo, fa leva sulla preclusione di cui all'art. 284 c.p.p., comma 5 bis, citando il fatto che egli sia stato condannato per evasione quando, però, tale condanna non è ancora divenuta definitiva. Si critica, altresì, come inammissibile l'evocazione, da parte dei giudici di merito, della patologia (psicosi schizofrenica) - dalla quale egli risulta affetto - che viene indicata come sintomatica di una "maggiore attitudine alla violazione delle prescrizioni cautelari". Si fa, infine, notare che il Tribunale ha erroneamente negato rilevanza di "elemento di novità" alla sentenza di assoluzione dall'ipotesi associativa perché, non solo, la decisione in proposito è avvenuta con la formula "perché il fatto non sussiste", ma anche, perché, con la medesima sentenza, il AM è stato assolto anche da un'altra imputazione di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 (per non aver commesso il fatto), in modo tale che le contestazioni per le quali egli risulta attualmente ristretto concernono una attività di spaccio circoscritta nel tempo (febbraio/aprile 2008).
Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
Come si evince agevolmente anche solo dalla breve sintesi dei motivi, si è al cospetto di un chiaro sforzo da parte del ricorrente di ottenere da questa S.C. una nuova valutazione dei medesimi dati procedimentali al fine di trame conclusioni più favorevole. Siffatto obiettivo non rientra però nelle prerogative di questo giudice di legittimità che, nel controllo della motivazione, deve solo limitarsi a verifì care che la decisione impugnata abbia esaminato tutti gli atti e ne abbia dato una lettura coerente e non manifestamente illogica.
Orbene, nella specie, il vaglio non può che concludersi in modo positivo posto che, se è vero che la condanna per evasione riportata dal AM non è definitiva, è pur vero che si tratta di un dato processuale incontrovertibile del quale i giudici ben possono tener conto ai fini di una valutazione della complessiva situazione processuale dell'indagato e della sussistenza o meno di un pericolo di fuga. L'eventuale definitività della condanna per evasione avrebbe comportato una preclusione automatica ex lege, nella specie, essa è semplicemente uno degli argomenti evocati dal Tribunale per il Riesame per giustificare il proprio convincimento. Nè risulta censurabile il fatto che il Tribunale abbia valutato anche le scompensate condizioni psichiche dell'indagato (tenute sotto controllo solo grazie al fatto che in regime carcerario gli vengono somministrate le opportune cure farmacologiche) perché - così come è pacifica la possibilità/doverosità di tener conto delle condizioni di salute (fisiopsichiche) dell'indagato ai fini della scelta della misura cautelare (nell'ottica della eventuale incompatibilità del regime custodiaie più severo - da ult. sez. 6^, 16.2.11, Grassi, Rv. 249638) - analogamente non deve ritenersi preclusa al giudice di merito la possibilità di considerare la patologia dalla quale è affetto l'indagato come incidente sul suo comportamento e sulla sua attitudine a sottostare spontaneamente ad un regime, come quello degli arresti domiciliari che implica una maggiore capacità di autocontrollo.
Nessun vizio, infine, si ravvisa nella decisione impugnata per il fatto di avere escluso carattere di novità alla sentenza che aveva assolto l'indagato dall'ipotesi associativa e condannandolo "solo per un numero esiguo di condotte concentrate nell'arco temporale di tre mesi (così come detto nei motivi di appello riportati nell'ordinanza impugnata).
A ben vedere, infatti, come bene si ribadisce nella decisione qui al vaglio, "già il Tribunale della Libertà, all'esito del giudizio di riesame, aveva mantenuto il regime detentivo (sostituendo la custodia in carcere con gli arresti domiciliari poi trasgrediti dal AM) solo in relazione alle ipotesi di reato rubricate all'art. 81 cpv c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (per la quale poi è stata emessa sentenza di condanna)". Il fatto che quella assoluzione dall'ipotesi associativa sia stata affiancata anche dall'assoluzione da una parte delle accuse di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 è aspetto che, semmai, ha svolto i propri effetti in sede di giudizio di merito e che, comunque, legittimamente (nell'ambito di un apprezzamento discrezionale logicamente motivato) non è stato considerato decisivo ai fini di una modifica in melius del regime carcerario in corso.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 Euro.
P.Q.M.
Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 Euro;
Visto l'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, ordina che a cura della cancelleria, sia trasmessa copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis. Così deciso in Roma, nell'udienza, il 27 gennaio 2012. Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2012