Sentenza 6 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/03/2001, n. 3251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3251 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2001 |
Testo completo
032 5 1/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POROLO ALIA LA CORTE SUR Oggetto Pagamento indennità SEZIONE TERZA CIVILE di assicurazioni per incendio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17938/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente 20640/98 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere 21939/98 Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Cron..6714 Consigliere - Dott. Bruno DURANTE Rep. 1040 Consigliere - Dott. Mario FINOCCHIARO Ud. 06/11/00 ha pronunciato la seguente SEN TENZA r sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE COOPERATIVA GR ZANI ARL, in persona del suo UFFICIO COPIE Richiesta copia studio presidente e legale rappresentante, elettivamente dal Sig. IL SOLE 24 ORE 6000 domi liato in ROMA VIALE ANGELICO 36/B, presso 10 per diritti L. il☐ 6 MAR. 2001 studio dell'avvocato SCARDIGLI MASSIMO, che lo difende IL CANCELLIERE unitamente all'avvocato RIDOLFI ROBERTO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente
contro
AP ITAL COMP ASSIC, PRUDENTIAL ASSIC SPA;
- intimati -
DD678784 2000 °e sul 2° ricorso n' 20640/98 proposto da: 1753 AXA ASSICURAZIONI SPA, quale cessionaria del ramo 1 esercitato dalla Centurion d'azienda assicurativo SpA, già denominata Prudential Asicurazione Assicurazioni SpA, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTRANTO 36, NO RI, che lo presso lo studio dell'avvocato difende, giusta delega in atti;
ricorrente nonchè
contro
COOP GR ZANI SRL;
intimato e sul 3° ricorso n° 21939/98 proposto da: SOCIETA'AP ITALIANA SPA, in persona del Procuratore Speciale, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell'avvocato NO RI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale nonchè
contro
COOP GR ZANI A RL;
intimato avversO la sentenza n. 159/98 della Corte d'Appello di GENOVA, emessa il 26/2/1998, depositata il 09/03/98; RG, 666/96, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/00 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
2 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbiti i ricorsi incidentale. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 7 settem- bre 1992, la Cooperativa Granfrutta ZA S. r.
1. con- venne in giudizio, davanti al Tribunale di Genova, la società AP Italiana s. p. a., nonché la società Pru- dential Assicurazioni s. p. a., esponendo: che in da- ta 11 luglio 1991 presso uno degli stabilimenti della Cooperativa, sito in Faenza, via Monte S. Andrea, era scoppiato un violentissimo incendio;
che tale incen- dio aveva causato gravissimi danni e che i periti inca- ricati dalle Assicurazioni con le quali erano state stipulate alcune polizze, avevano accertato i danni stessi in lire 4.362.651.735; che, peraltro la AP Italiana, delegataria delle polizze di cui trattasi, aveva ritenuto non operante la polizza n. 16760. Sulla base di tali premesse, l'attrice chiese la condanna della società AP all'importo di L.
1.662.651.735 e del- la società Prudential della somma di L. 475.950.000. Costituitosi il contraddittorio, entrambe le conve- nute dedussero che la polizza n.16760 non comprendeva l'evento; per parte sua, la Prudential che per la po- 3 lizza 15932, pure questa invocata dalla ZA, la posi- zione di coassicuratrice era stata assunta da altra so- cietà. Il Tribunale adito respinse la domanda in conside- razione del fatto che lo stabilimento in cui si era ve- rificato l'incendio era indicato nelle polizze 15932 e 16643, le quali, peraltro, non prevedevano tale tipo di rischio;
viceversa la polizza n.16760 non copriva il danno, riferendosi detta polizza a beni ubicati a Gra- narolo Faentino e non a Faenza. A seguito di appello proposto dalla ZA, la Corte di appello di Genova, con sentenza depositata in data 9 marzo 1998, respinse il proposto gravame. Osservò, in parte motiva, la corte territoriale: che la polizza n. 16760 non elencava fra gli stabili- menti assicurati quello in cui si era verificato l'evento dannoso, laddove l'inclusione non poteva deri- vare dalla volontà manifestata dall'attrice attraverso la LBs con il telex che essa invocava, posto che lo stesso atteneva ad un particolare modo di essere dei beni assicurati. Questi avrebbero, cioè, dovuto consi- derarsi comunque coperti, tanto nel caso che si trovas- sero sotto tetto, tanto che fossero all'aperto; non veniva, invece, affatto menzionato 10 stabilimento di Faenza al quale avrebbe dovuto considerarsi estesa la 4 copertura assicurativa contro l'incendio; che l'in- clusione nemmeno poteva derivare dall'interpretazione che per implicito l'appellante dava al telefax, e cioè che quest'ultimo, pur avendo elencato fra gli stabili- menti quello di Granarolo Faentino, in effetti si era trattato di un errore, poiché detto stabilimento era già coperto proprio dalla polizza 16760: l'errore, pe- raltro, non era rilevante perché non riconoscibile, po- sto che la richiesta della ZA era l'estensione della copertura ai beni all'aperto, non l'inserimento di sta- bilimenti, quale quello di Faenza, non contemplati;
che, inoltre, il telex in questione non poteva essere considerato come una "precisazione", in quanto contene- va una modifica del rischio, per cui, ammesso che vi si dovesse ritenere compreso lo stabilimento di Faenza, ne conseguiva la necessità dell'accettazione della propo- sta: al contrario, la società assicuratrice aveva ri- sposto riferendosi alla polizza n.16643 e non a quella indicata dalla delegataria;
che, ancora, trattandosi di proposta, era necessaria un'adesione della
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- parte, adesione che comunque doveva considerarsi tardi- va rispetto al verificarsi dell'evento. Per la cassazione della suindicata sentenza la Co- operativa Granfrutta ZA s. r.
1. ha proposto ricorso, sulla base di quattro motivi, cui resistono, con con- 5 troricorso, le società AP Italiana S. p. a. ed Axa Assicurazioni S. p. a. (già Prudential Assicurazioni), le quali entrambe hanno proposto ricorso incidentale. La ricorrente principale ha depositato memoria. Motivi della decisione Va disposta, preliminarmente, la riunione dei 1) trattandosi di ricorsi avversO la medesima ricorsi, sentenza. 2) Con il primo motivo, la ricorrente principale, lamenta violazione e falsa applicazione del- l'art. 1326 c. C. e degli artt.1362 e segg. C. C., in relazione all'art.360 n. 3 C. p. C., per non avere la Corte di appello di Genova ritenuto perfezionato e con- cluso inter partes l'accordo relativo all'estensione della copertura assicurativa ex polizza n.16760 anche alle attrezzature e macchinari situati presso lo stabi- limento di Faenza, via Monte S. Andrea. Assume: a) che l'estensione della copertura risultava riconosciuta ed ammessa dalle stesse compagnie assicuratrici per effet- to delle deduzioni istruttorie 16 maggio 1994 deposita- te nel giudizio di primo grado, aventi chiara natura confessoria;
b) che il telefax della LB in data 25 febbraio 1991 non costituiva affatto una proposta contrattuale, ma soltanto una precisazione ed un chia- rimento circa l'oggetto ed i limiti della copertura as- 6 sicurativa della polizza n.16760; c) che, comunque, il successivo telefax della AP in data 11 luglio 1991 Co- stituiva una completa accettazione delle precisazioni formulate dalla LB;
d) che, quanto al riferimen- to riportato nel telefax suindicato alla polizza 16643, era evidente che lo stesso riguardasse una modifica consequenziale di tale polizza a seguito ed in relazio- ne al contenuto della polizza n.16760; e) che, infine, in ordine alla decorrenza della copertura assicurativa, come si rilevava dalle altre polizze inter partes, CO- stituiva una prassi quella di far decorrere la copertu- ra medesima da una data antecedente a quella di emis- sione della polizza medesima. Con il terzo motivo, la ricorrente principale la- menta violazione о falsa applicazione dell'art.1889 C. C., in relazione all'art. 360 n.3 C. p. C., per avere Corte di appello dichiarato che, anche qualora il telex del U.A. P. 11 luglio 1991 potesse valere come accetta- lazione dell'estensione della copertura assicurativa, relativa decorrenza avrebbe prodotto effetto soltanto dalle ore 21 dell'11 luglio 1991, e quindi dopo che il sinistro si era verificato. L'affermazione del giudice di merito non poteva essere condivisa, dovendosi far ai fini riferimento, di una corretta interpretazione delle condizioni contrattuali, al testo della polizza, 7 secondo cui l'assicurazione decorreva dalle ore 24 del giorno successivo in cui era stata firmata la polizza e pagato il premio. Poiché nel richiamato scambio di cor- rispondenza tra AP ed LB non si prevedeva alcu- na variazione della decorrenza, quest'ultima doveva ri- tenersi operante quanto meno dalla data del 25 febbraio 1991, in cui la LB comunicò alle compagnie assi- curatrici di ritenere operante la precisazione formula- ta. I motivi, che possono essere trattati congiuntamen- essendo strettamente connessi, sono entrambi infon- te dati. In primo luogo, deve escludersi qualsiasi natura confessoria in ordine alle deduzioni istruttorie dei procuratori delle resistenti, in quanto non provenienti dalle parti personalmente. Va, poi, rilevato che la ricorrente ha omesso di riportare nel ricorso il testo dei documenti che assume essere stati non correttamente interpretati dal giudice di merito. Al riguardo, è noto che, in virtù del prin- cipio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, per costante insegnamento di questo Supremo Collegio, il ricorrente che denuncia il vizio o la carenza di mo- tivazione in ordine a documenti decisivi, ai fini della corretta proposizione della censura, ha l'onere di 8 precisare, mediante integrale trascrizione degli stessi nel ricorso, i singoli documenti che assume essere sta- ti valutati insufficientemente o illogicamente, essendo la specificazione una condizione necessaria perché il giudice di legittimità possa controllare la sussistenza dell'elemento della decisività del motivo e dell'inade- guatezza della motivazione in rapporto al punto
contro
- verso, dovendosi diversamente considerare che la censu- ra propone una semplice revisione, inammissibile in questa sede, delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito. Sotto altro profilo, inoltre, può dirsi pacifico il principio che l'interpretazione del contratto, così nel suo complesso come in ciascuna sua singola clausola, essendo diretta a determinare una realtà storica ed og- gettiva qual è la comune intenzione delle parti con- traenti, è tipico accertamento di fatto, come tale istituzionalmente riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità unicamente per vio- lazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e segg. c. c. e per vizi di moti- vazione. Sotto il primo dei suindicati profili, avendo la ricorrente omesso di precisare, come invece era suo preciso onere, quali siano i canoni a suo avviso rima- in concreto inosservati, non è possibile in talsti modo alla Corte di verificare la fondatezza delle do- glianze. In ogni caso, tutte le circostanze sottolineate dalla ricorrente mirano, nella sostanza, solo a perve- nire ad un'interpretazione degli accordi contrattuali diversa da quella fornita dal giudice del merito, il che non è consentito nell'ambito del giudizio di le- gittimità, dovendosi ancora una volta ribadire che l'interpretazione del contratto è compito demandato istituzionalmente al giudice di merito. Va, infine, sottolineato come non risulti impugnata concernente l'affermazio- quella parte della sentenza, ne della non riconoscibilità dell'errore costituito dall'inclusione, nel telefax del 25 febbraio 1991, pro- veniente dalla LB per conto della ZA, degli invece che quellostabilimenti di Granarolo Faentino, di Faenza: al riguardo la corte distrettuale afferma che l'errore, anche se esistente ed essenziale, sarebbe comunque irrilevante in quanto non riconoscibile, posto che "quello che la ZA chiedeva era l'estensione della copertura ai beni all'aperto, non l'inserimento di sta- bilimenti non contemplati. Ancora, ammesso che nel te- lex della LB, la indicazione dello stabilimento di Granarolo Faentino dovesse considerarsi errata, per- ché proprio questo stabilimento era oggetto della po- 10 lizza 16760, non si vede perché al posto dell'indica- zione errata le società assicuratrici dovessero inten- dere che vi andava scritto quello di Faenza e non qual- (pag. 9 della sen- siasi altro stabilimento della ZA" tenza impugnata). Orbene, tale parte della motivazione della sentenza non ha formato oggetto di censura alcuna, ad opera del- la ricorrente, atteso che non si rinviene nel ricorso nessuna critica, sia pure indiretta, in ordine alle ar- gomentazioni poste a base di tale parte della senten- za, la quale, pertanto, resta intangibile ed è di per sé ostativa all'accoglimento del motivo in esame. In- fatti, essendo, la sentenza impugnata fondata anche sulla suindicata ragione, da sola logicamente e giuri- dicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione della suindicata ragione determina l'inam- missibilità, per carenza di interesse, delle ulteriori doglianze relative alla decisione, posto che l'eventua- le accoglimento del ricorso non potrebbe intaccare la ratio decidendi non censurata, sulla quale resterebbe comunque ferma la sentenza gravata. 3) Con il secondo motivo, si duole la ZA di vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 2721 e segg. in relazione all'art. 360 n.3 c. p. C., per avere C.C., corte territoriale ritenuto inammissibili le prove la 11 testimoniali dedotte da essa ricorrente in ordine alle modalità e circostanze in cui si svolsero le trattative e gli accordi tra le parti in ordine alla conclusione del contratto relativo alla copertura assicurativa de qua. Il motivo è inammissibile. Assorbente appare il ri- lievo che il giudice di merito, nel respingere la ri- chiesta di prove avanzata dall'appellante con riferi- mento all'ingente valore della controversia ed a come si atteggiava la stessa, ha statuito testualmente quan- to segue: "Infine, la testimonianza contrasterebbe con quanto risulta documentalmente provato: che cioè la AP, a seguito della richiesta Allbrakers, ha esteso ai beni all'aperto la copertura e quindi non è che non ab- bia risposto, ma ha risposto in modo diverso da quella che in tesi ZA aveva promesso di fare, con ciò rive- lando volontà contraria a quello che dovrebbe risultare per testi". Tale affermazione non risulta affatto impu- gnata dalla ricorrente, per cui la doglianza avverso la mancata ammissione della prova, peraltro del tutto ge- nerica, appare inammissibile. Con il quarto motivo, la ricorrente principale lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motiva- zione della decisione in relazione all'art.360 n. 5 C. p. C., non essendo in alcun modo comprensibili le argo- 12 mentazioni della sentenza di II grado nella parte in cui ha affermato di escludere la copertura assicurativa ex polizza n.16760 dello stabilimento di Faenza. Tali motivazioni, secondo la ricorrente, "oltre che poco chiare, appaiono comunque insufficienti e contradditto- rie e tale da costituire certamente motivo di ricorso contro la sentenza ex art. 360 n.5 c. p. c.". Trattasi, ad avviso della Corte, di censura assolu- tamente generica e, come tale, inammissibile, posto che il ricorso per cassazione, con il quale si facciano va- lere vizi di motivazione della sentenza ex art.360 n.5 C. p. C., deve contenere, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 366 n.4 c. p. C., la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione o il capo di essa oggetto di censu- ra, non risultando idoneo allo scopo il generico ri- chiamo a motivazioni insufficienti e contraddittorie della sentenza o di una parte di essa. In conclusione, il ricorso principale va respinto, mentre i ricorsi incidentali delle compagnie assicura- trici devono essere dichiarati assorbiti, in quanto condizionati. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soc- combenza
P.Q.M.
13 La Corte riunisce i ricorsi, respinge il ricorso principale, assorbiti quelli incidentali e condanna la ricorrente principale alle spese ₤ 338.400 14 oltre onorari, liquidati in lire quindici milioni. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 6 novembre 2000. Il Consigliere relatore ed estensore lev и Il Presidente Fidencia منه کمسیو CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleri Oggi, 1) #6 MAR. 2001 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista 80000 CANCELLIERE 01 330000 ели UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 18 SET. 2001 Care 4 Registrato in 41203 330.000 Trecento ventombe ol n. (lire Pervial (D.ssa Main C ANTHILIPPO) p. Il Responsabile Se ti Giudiziari (Dr. M. RICCIOHINI) 14