Sentenza 3 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/10/2003, n. 14759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14759 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' BOLLI E REGISTRAZIONE REPUBBLICA ITALIANA 24-11-1981, 1 4759 /03 INNOME DEL POPOLO ITALIANO TE SUPREMA DI C, DA ESENTE 4. al SS ART. 2 Oggetto modifiche Deel 2. Deuces SEZI Composta dagli Ill.mi gg.ri Magistrati: R.G. N. 5475/00 Dott. Angelo GRIECO - Presidente Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere- Cron. 25848 Dott. Gianfranco GILARDI Consigliere- - Rel. Consigliere Rep. Dott. Carlo PICCININNI Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Ud. 28/04/2003 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: UPICA, UFFICIO PROVINCIALE INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO DI REGGIO CALABRIA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA C GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
AN ME;
- intimata - 2003 avverso la sentenza n. 244/99 della Sezione distaccata 1079 di Pretura di SIDERNO, emessa il 09/12/99; 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2003 dal Consigliere Dott. Carlo PICCININNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. La Corte Osserva quanto segue. ritualmente notificato l'Ufficio Pro- Con ricorso vinciale Industria, Commercio e Artigianato (UPICA) di Reggio Calabria esponeva che il Pretore di Locri se- zione distaccata di Siderno con sentenza del 9.12.1999 aveva accolto l'opposizione proposta da Car- mela NC avverso l'ordinanza ingiunzione emessa a suo contenute nel carico, per violazione di disposizioni decreto legislativo 27.1.1992, n.110. Deduceva in proposito violazione di legge in rela- zione alla citata normativa, in quanto alla stregua di C quest'ultima la NC avrebbe dovuto dere i pro- dotti da lei commercializzati in lingua italiana, cir- costanza che non si sarebbe almeno in parte verifi- cata, e vizio di motivazione, poiché il giudicante ave- va ritenuto l'esistenza della violazione, pur conside- randola tenue, e da ciò avrebbe dovuto al più far di- scendere la riduzione dell'importo ingiunto, anziché la 2 Fly revoca dell'ordinanza-ingiunzione. La NC non svolgeva alcuna attività difensiva e il P.M., al quale venivano trasmessi gli atti per la sua richiesta in ordine all'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 375 c.p.c., concludeva chiedendo la trattazione del ricorso in pubblica udienza. La controversia veniva quindi decisa all'esito del- la udienza pubblica del 28.4.2003. MOTIVI DELLA DECISIONE I due motivi di ricorso sono fondati. Quanto al primo, con il quale è stata denunciata violazione dell'art. 8 del D.l.vo 27.1.1992 n. 110 che disciplina le modalità di etichettatura degli elementi surgelati destinati al consumatore, si osserva che in esso sono indicate diverse prescrizioni rivolte all'utente che, per essere convenientemente percepite ed apprezzate, devono evidentemente essere riportate in italiano. Nella specie,il Pretore di Locri, pur dando atto che dal controllo effettuato presso l'esercizio della NC è emerso che non tutte le diciture apposte sulle confezioni destinate alla vendita erano in lingua ita- liana, ha ritenuto l'insussistenza dell'infrazione pro- prio per la parziale osservanza della disposizione, e ciò senza fornire alcuna ulteriore indicazione al ri- На 3 guardo. condivisibile in sé, L'affermazione, dunque, non perché in contrasto con il dettato normativo, né può esserlo in relazione al caso concreto poiché, mancando ogni riferimento in ordine al numero ed al tipo di pre- scrizione con dicitura in lingua italiana o straniera, non è possibile valutare se gli adempimenti prescritti dal citato art. 8 a tutela del consumatore siano stati o meno sostanzialmente rispettati. A tal fine appare, dunque, indispensabile una nuova ed attenta disamina da parte del giudice del rinvio in ordine alle espressioni linguistiche adottate a tutela del consumatore relativamente alle caratteristiche dei prodotti surgelati posti in commercio dalla NC, allo scopo di stabilire, sulla base delle ulteriori acquisi- zioni compiute, se vi sia stata o meno violazione della normativa richiamata nell'ordinanza ingiunzione oggetto di contestazione. Quanto al secondo, il ricorrente ha individuato un vizio di motivazione della sentenza impugnata poiché dalla sua lettura si desume che il giudicante ha espli- citamente ravvisato una tenue violazione nel fatto che alcune confezioni erano state sistemate nel banco fri- gorifero senza gli scatoloni, ma da tale premessa, con affermazione apodittica, ha poi fatto derivare la con- 4 Нет seguenza che detta circostanza non sarebbe sanzionabi- le. La prospettata doglianza è del tutto condivisibile poiché, come già anticipato, non è stata esplicitata alcuna motivazione al riguardo, mentre è comunque evi- dente la contraddittorietà della sentenza per il fatto che dalla constata esistenza di una violazione, salve sarebbeprecisazioni nella specie non ricorrenti, si dovuto ragionevolmente far discendere l'irrogazione di una sanzione, e non già la conclusione opposta. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con cassa- zione della sentenza impugnata e conseguente rinvio al Tribunale di Locri, anche per le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia anche per le spese al Tribunale di Locri. Roma, 28.4.2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Grieco Carlo Piccininni e els e Carlo Pin W H CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ✓ CANCELLIERE Prima Sezione Civile Andrea Bianchi Depositato in Cancelleria 3 OTT. 2003 IL CANCELLIERE 5