Sentenza 8 maggio 2001
Massime • 2
La delibera autorizzativa della Giunta municipale - necessaria perché il Sindaco possa rappresentare in giudizio il Comune - non è richiesta allorché il Sindaco sia evocato in giudizio (nella specie: a seguito di esercizio di azione popolare) non quale organo del Comune ma esclusivamente come persona fisica, in proprio; a nulla rilevando che costui, costituendosi in giudizio e, successivamente, nel proporre ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, abbia indicato di agire in proprio e nella qualità di Sindaco, giacché l'indicazione della funzione istituzionale assume in tal caso un mero valore enunciativo, giustificato comunque dal rilievo che il comportamento denunciato con l'azione di danni proposta nei suoi confronti riguardava attività poste in essere nell'esercizio delle relative funzioni.
Allorché il cittadino elettore, citando in giudizio il Sindaco di un Comune (in proprio), chieda la condanna al risarcimento del danno economico subito dall'ente territoriale a causa del comportamento del suo amministratore, si verte in tema di danno erariale, devoluto alla giurisdizione della Corte dei conti (alla quale spetta anche di decidere in ordine alla legittimazione del cittadino elettore ad esercitare l'azione di responsabilità di cui è titolare il procuratore della Corte dei conti), a nulla rilevando che si assuma sussistente anche il danno conseguente alla perdita di prestigio ed al grave detrimento della personalità e credibilità, oltre che dell'immagine sotto il profilo turistico - paesaggistico, dell'ente territoriale, che, pur se non comporta una menomazione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di una valutazione economica sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene leso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/05/2001, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREA VELA - Primo Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - rel. Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TI AN, in proprio e nella qualità di Sindaco e Consigliere Comunale del Comune di Praia a Mare, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA ABBAMONTE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NICOLA GUERRERA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ST IE US, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 4, presso lo studio, dell'avvocato ALFREDO MIRABELLI CENTURIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato US CARRATELLI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 98/00 del Tribunale di PAOLA - Sezione distaccata di Scalea;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
uditi gli avvocati Andrea ABBAMONTE, Giuseppe CARRATELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del Comune, per il ricorso di NI TI che una parte sia dichiarato inammissibile e per una parte rigettato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per azione popolare ex art. 7 L. n. 142 del 1990 e successive modiche notificato il 24/2/2000, IE
US ST conveniva davanti al Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalca, AN TI chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, nella misura indicativa di L. 750.000.000, cagionati nella sua qualità di Sindaco del Comune di Praia a Mare al suddetto Ente con comportamenti che avevano già dato origine alla richiesta di rinvio a giudizio nel procedimento n. 398/99/21 della Procura della Repubblica di Paola per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 323 c.p.c. (abuso di ufficio), in materia di licenze e di appalti.
Con ulteriore ricorso depositato il 28/2/2000, il ST, cittadino ed elettore di Praia a Mare, chiedeva al Tribunale di Paola che venisse dichiarata la decadenza ex art. 9 bis. 3^ co. d.P.R. n. 570 del 1960, del TI dalle cariche di consigliere comunale e di
Sindaco per incompatibilità a ricoprirle stante la lite pendente con il Comune di Praia a Mare ex art. 3 n. 4 L. n. 154 del 1981. Il TI, costituitosi nel primo giudizio in proprio e nella qualità di Sindaco e consigliere comunale del Comune di Praia a Mare, ha proposto istanza di regolamento preventivo di giurisdizione per sentire dichiarare la competenza giurisdizionale della Corte dei Conti o, in via gradata, del giudice amministrativo. Ha resistito il ST con controricorso, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del regolamento proposto nella qualità di Sindaco senza la preventiva deliberazione della Giunta. Ambedue le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre esaminare per prima l'eccezione con la quale il resistente chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal TI nella qualità di Sindaco di Praia a Mare, senza la preventiva autorizzazione a stare in giudizio con deliberazione della Giunta.
L'eccezione non ha pregio. Ancorché al giudizio a seguito di esercizio di azione popolare ex 7 L. n. 142 del 1990 (come modificato dall'art. 4 L. n. 265 del 1999) debba partecipare anche il Comune, nel caso di specie il Comune non era stato convenuto in causa, ne' era stata disposta nel suoi confronti l'integrazione del contraddittorio (2^ comma dell'art. 7 cit.). Pertanto il Comune di Praia a Mare, estraneo al giudizio, non ha proposto il regolamento preventivo di giurisdizione, proposto invece dal TI. È ben vero che costui ha indicato di agire "in proprio e n.q. di Sindaco e Consigliere Comunale di Praia a Mare", ma ovviamente non intendeva (nè poteva) agire in rappresentanza del Comune (dell'Ente cioè che assumeva essere stato danneggiato), ma in proprio e l'indicazione delle qualifiche istituzionali (Sindaco e consigliere Comunale) assumono quindi mero valore enunciativo, giustificato comunque dal rilievo che il comportamento denunciato riguardava attività poste in essere nell'esercizio delle relative funzioni. Concludendo, poiché il TI ha agito in proprio, non vi era la necessità della delibera autorizzativa della Giunta, necessaria solo perché il Sindaco possa rappresentare il Comune (Cass. sez. un. n. 2639/92). L'eccezione va, pertanto, rigettatata.
Tuttavia anche del ricorso proposto dal TI in proprio il P.G. ha concluso per una declaratoria di parziale inammissibilità e tale richiesta presenta una problematica assai delicata. Al riguardo occorre prendere le mosse dalle conclusioni precisate nel ricorso ove si dichiara di agire "per la declaratoria della inesistenza in capo al ST (ed in generale in capo al privato, agente ex art. 7 L. 142/90) del potere di azionare un giudizio di danno nei confronti del ricorrente (ed in genere nei confronti di un amministratore pubblico, per fatti connessi all'espletamento del mandato) essendo la giurisdizione in materia (per gli atti posti in essere dagli amministratori di un ente locale) devoluta esclusivamente alla competente Autorità Giudiziaria Contabile (segnatamente della competente Procura Generale presso la Corte dei Conti).
In via gradata e con riferimento al giudizio che ha originato il presente ricorso, per il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. vertendosi in materia devoluta alla Giurisdizione esclusiva del G.A.".
La formulazione letterale della domanda prospettata in via principale ("... declaratoria di inesistenza in capo al ST ... del potere di azionare...") comporta, con ogni evidenza, una questione di legittimazione processuale e, quindi, (non di giurisdizione ma) di merito. Certo non può ignorarsi che nella materia, una volta riconosciuto in via esclusiva al Procuratore Regionale della Corte dei Conti il potere di iniziativa nel giudizio di responsabilità amministrativa-contabile ex art. 5 d.l. n. 453 del 1993. conv. con modif. in L. n. 19 del 1994 (con correlata esclusione della legittimazione ad agire o ad intervenire dell'amministrazione - danneggiata, senza che ciò comporti dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con gli arti. 3, 5 e 24 Cost.: Cass. sez. un. 1^ settembre 1999 n. 612), il problema della giurisdizione e quello della legittimazione ad agire risultano interconnessi, nei senso che - secondo la prospettazione dello stesso ricorrente - in tanto il ST non poteva esercitare l'azione popolare in quanto l'iniziativa processuale in materia di danno erariale spetta solo al Procuratore Regionale ed un qualsiasi cittadino non può agire come sostituto processuale di un organo pubblico. Si potrebbe dubitare, pertanto, che la questione della legittimazione, ancorché formalmente posta in via primaria, in realtà costituisca l'argomentazione fondante per affermare la sussistenza della giurisdizione contabile. Ma trattasi di rilievi che se spiegano e giustificano l'erronea impostazione del ricorso, noti sono sufficienti ad impedire che la prospettazione principale dello stesso, per come formulata, riguardando un problema di merito, debba essere dichiarata inammissibile in sede di regolamento preventivo di giurisdizione.
Questa declaratoria, peraltro, impone di esaminare il profilo giurisdizionale addotto in via gradata, secondo il quale la controversia spetterebbe alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 5 L. n. 1034 del 1971, vertendosi in materia di concessione amministrativa. In questi termini. il regolamento è ammissibile ma infondato, non rinvenendosi, nella specie, alcun atto amministrativo impugnato;
comunque. esso abilita questa Corte a dichiarare d'ufficio la giurisdizione, assolvendo così al suo compito istituzionale.
Ora per individuare il giudice competente occorre esaminare il tenore della domanda proposta dal ST, in veste di attore popolare ex art. 7 L. n. 142 del 1990, il quale ha agito in luogo del Comune di Praia a Mare assumendo che la condotta del Sindaco TI avrebbe "generato all'Ente danni, patrimoniali e noti, di ingente proporzione: come ad es. introito di un cartone non congruo, perdita di valore del sito adibito a discoteca, attualmente in stato di abbandono, seppure facente parte di un contesto notoriamente di enorme fascino paesaggistico-ambientale e meta turistica estiva di centinaia di migliaia di visitatori e vacanzieri, perdita di immagine e credibilità della P.A., danno quest'ultimo incommensurabile, ecc." Trattandosi di danno economico subito da un ente pubblico territoriale a causa del comportamento di un suo amministratore. si verte in tema di danno erariale, devoluto alla giurisdizione della Corte dei Conti in quanto anche l'aspetto del pregiudizio al "fascino paesaggistico" viene denunciato per la sua incidenza, economicamente valutabile, sull'afflusso turistico;
ed alla stessa giurisdizione appartiene anche la cognizione del danno conseguente alla perdita di prestigio ed al detrimento della personalità e credibilità dell'ente territoriale che. se pure non comporta una menomazione patrimoniale diretta, è tuttavia anch'esso suscettibile di valutazione economica sotto Il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso (Cass. sez. un. 25 giugno 1997 n. 5668). Forse rendendosi conto dell'inevitabilità di questa conclusione il ST, con la memoria conclusiva, ricordando che nell'atto di citazione si era lamentato che la discoteca in questione "non adeguatamente attrezzata e non a norma con gli impianti acustici, causava inquinamento e disturbo della quiete pubblica", sostiene che "tale tipologia di danni, ed in particolare quello connesso alla riduzione del fascino paesaggistico ambientale e quello derivante dall'inquinamento acustico, non può certamente rientrare nella categoria del danno erariale soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti", essendo - per pacifica giurisprudenza, puntualmente richiamata - devoluto alla giurisdizione ordinaria. Ma, per quanto riguarda il danno al lascino paesaggistico, si è già rilevato come esso venga prospettato non in sè, ma come pregiudizio sul potenziale afflusso turistico nella zona, per quel che concerne, infine, il danno da inquinamento acustico, non se n'è chiesto il risarcimento diretto, essendo stato enunciato come ulteriore elemento caratterizzante il comportamento del Sindaco che, con la concessione della licenza per l'esercizio della discoteca, è entrato in conflitto con l'interesse della collettività comunale (v. pag. 12 della citazione).
In virtù di tutte le argomentazioni esposte, va pertanto dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti. È appena il caso di aggiungere che spetterà al giudice contabile -
giurisdizionalmente competente - risolvere il problema di legittimazione processuale sopraindicato (se, cioè, il cittadino- elettore possa esercitare o meno l'azione di responsabilità di cui è titolare il Procuratore della Corte dei Conti).
La novità e la delicatezza delle questioni trattate costituiscono giusti motivi per compensare le spese di questa fase processuale.
P. Q. M.
La Corte dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti e compensa le spese di questo regolamento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2001