Sentenza 19 febbraio 2010
Massime • 1
In tema di estradizione esecutiva per l'estero, a seguito dell'adesione della Romania alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 deve ritenersi abrogata, ai sensi dell'art. 28 di quest'ultima Convenzione, la L. 20 febbraio 1975, n. 127, che ha ratificato e posto in esecuzione nel nostro ordinamento la Convenzione bilaterale di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Romania, sottoscritta a Bucarest l'11 novembre 1971. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto possibile l'estradizione verso la Romania per l'esecuzione di pene inferiori al limite di un anno di reclusione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/2010, n. 7397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7397 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 19/02/2010
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - N. 316
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 45779/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI MA;
contro la sentenza 12 novembre 2009 della Corte d'Appello di Roma;
Udita la relazione del Consigliere Dr. Antonio Stefano Agrò;
Udito il P.G. Dr. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Roma ha espresso parere favorevole all'estradizione di CI MA verso la Romania per l'esecuzione della pena di dieci mesi di reclusione, inflittagli dal Tribunale di Galati con sentenza del 22 aprile 2003. 2. Ricorre il MA che deduce violazione di legge in quanto, in virtù delle riserve espresse, in base alla Convenzione Europea di estradizione, la Romania non poteva avanzare richieste di tal genere per una pena inferiore ad un anno di reclusione.
In ogni modo, secondo motivo, per i rapporti tra l'Italia e la Romania doveva ritenersi tuttora in vigore la L. n. 127 del 1975, mai abrogata dal legislatore italiano, la quale, all'art. 31, consente l'estradizione solo per l'esecuzione di pene superiori ad un anno di reclusione.
3. In prossimità della trattazione del ricorso il MA ha presentato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non ha fondamento.
La convenzione bilaterale tra l'Italia e la Romania in materia di estradizione deve infatti ritenersi risolta con l'adesione da parte della Romania alla Convenzione europea di estradizione, avvenuta il 10 settembre 1997. Tanto, ai sensi dell'art. 28 della anzidetta Convenzione europea, ha comportato l'abrogazione della L. Nazionale n. 127 del 1975 di ratifica ed esecuzione della convenzione bilaterale.
2. La riserva espressa dalla Romania all'atto dell'adesione alla Convenzione europea circa i limiti di pena per cui concedere o richiedere l'estradizione per l'esecuzione di una pena, deve poi ritenersi revocata con l'entrata in vigore della Legge Rumena n. 224 del 2006, la quale, come mostra la richiesta di estradizione in esame, è interpretata nel senso che il limite di quattro mesi di pena riguarda tanto l'estradizione attiva che quella passiva.
3. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010