CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 04/06/2026, n. 20548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20548 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IA SE CUI 0427TM0 nato il [...] CH NI CUI 05AHLOF nato il [...] avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 20548 Anno 2026 Presidente: BELMONTE MARIA TERESA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 22/04/2026 RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO - che SE MI e IS HA ricorrono (ulteriormente argomentando con memoria del 15 aprile 2026) avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, li ha ritenuti responsabili del reato di furto contestato nel capo d'imputazione; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta il difetto di querela necessaria ai fini della procedibilità dell'azione penale in relazione ad entrambi i reati contestati - è fondato, con conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso, non emergendo dalla denuncia presentata dalla persona offesa alcuna manifestazione di volontà punitiva nei confronti degli imputati;
- che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela;
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Così deciso il 22 aprile 2026
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 20548 Anno 2026 Presidente: BELMONTE MARIA TERESA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 22/04/2026 RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO - che SE MI e IS HA ricorrono (ulteriormente argomentando con memoria del 15 aprile 2026) avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, li ha ritenuti responsabili del reato di furto contestato nel capo d'imputazione; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta il difetto di querela necessaria ai fini della procedibilità dell'azione penale in relazione ad entrambi i reati contestati - è fondato, con conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso, non emergendo dalla denuncia presentata dalla persona offesa alcuna manifestazione di volontà punitiva nei confronti degli imputati;
- che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela;
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Così deciso il 22 aprile 2026