Sentenza 27 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2002, n. 4438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4438 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NO044 38/02 ) 4 7 E 3 ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE . C O L N A L Oggetto , P O 1 - I B 9 E 9 D Ripetizione di indebita 1 E - E SEZIONE TERZA CIVILE 1 N maggiorazione di 1 C O I - I 1 Z premio assicurativo D 2 A U . I R L T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: G S 9 I 3 E G E E N I R 6 Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente R.G.N. 23434/00 T 4 A S . - D I ( T E T T R N A E S Dott. Michele LO PIANO Consigliere E Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Cron.10317 Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere Rep. - Consigliere Ud. 29/01/02Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UNIPOL COMPAGNIA ASSICURATRICE SPA, con sede in Bologna, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Ing. Giovanni Consorte, ADRIANA 8,elettivamente domiciliata in ROMA PZZA presso 10 studio dell'avvocato GIOVANNI FRANCESCO BIASOTTI MOGLIAZZA, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DELL'UVA ENRICO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AMITERNO 3, presso lo studio dell'avvocato STEFANO NOTARMUZI, che lo difende, giusta delega in2002 265 atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 9004/00 del Giudice di pace di ROMA, emessa il 18/07/00 e depositata il 27/07/00 (R.G. 20396/00); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 29/01/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Biagio Francesco LEVATO (per delega Avv. G. F. LEVATO); udito l'Avvocato Stefano NOTARMUZI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA, confermate in camera di consiglio dal P.M. Dott. Riccardo Fuzio, che ha chiesto si rigetti il ricorso. RILEVATO che è proposto ricorso per cassazione av- verso la sentenza del giudice di pace di Roma che, de- cidendo secondo equità, ha condannato la Compagnia As- sicuratrice Unipol s.p.a. a restituire ad NR PA L'UV la somma di L. 104.678, corrispondente alla maggiorazione versata dal medesimo in aumento del pre- mio annuo di L. 302.422, relativo alla polizza n. 154830303349838; 2 che con i due motivi di ricorso - rispettivamente deducendo "violazione a falsa applicazione degli artt. 1342, 1369 bis e SS. C.C. nonché delle norme e dei principi in tema di contratti del consumatore, insuffi- 2 ciente, contraddittoria ed erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia" e "violazione e fal- sa applicazione degli artt. 1362 e SS. C.C., nonché delle norme e dei principi in tema di interpretazione del contratto, omessa 0 quanto meno insufficiente ed erronea motivazione circa un punto decisivo della con- troversia, in riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5 -c.p.c. la società ricorrente si duole che il giudice di pace abbia erroneamente qualificato come vessatoria la clausola n. 42 prevedente la maggiorazione del pre- mio per il secondo periodo assicurativo e che non abbia correttamente interpretato il contratto, prevedente che la tariffa da applicare sarebbe stata quella vigente all'epoca, concordata secondo una convenzione tra il Circolo dipendenti del Mediocredito Centrale e la SO- cietà assicuratrice;
che il P.M. ha chiesto che il ricorso sia rigettato con decisione da adottarsi in camera di consiglio;
che la ricorrente ha anche depositato memoria illu- strativa;
che i difensori delle parti sono stati entrambi sentiti, su richiesta, in camera di consiglio;
RITENUTO che
, non eccedendo il valore della
contro
- versia i due milioni di lire, il giudice di pace ha ne- cessariamente deciso secondo equità (quand' anche abbia 3 fatto riferimento a norme di diritto, posto che in tal caso deve ritenersi che egli abbia implicitamente con- siderato la regola di diritto conforme all'equità) a norma dell'art. 113, secondo comma, c.p.c.; che, secondo l'orientamento ormai consolidato di questa corte, unico limite del giudizio di equità è co- stituito, per quanto concerne il diritto sostanziale, dal dovere del giudice di conformarsi alle norme di rango costituzionale ed a quelle del diritto comunita- rio, siccome poste da fonti di livello superiore a quella della legge ordinaria che il giudizio equitativo (e sostitutivo di quello secundun legem) prevede, sic- ché la sentenza equitativa del giudice di pace può es- sere impugnata con ricorso per cassazione per error in iudicando, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., sol- tanto per far valere il superamento di questo limite, essendo l'ammissibilità del ricorso per violazione di legge concettualmente preclusa, al di fuori di siffatta ipotesi, dalla non configurabilità - a proposito del giudizio equitativo della violazione di una regola (posta dalla legge) che presuppone un giudizio secondo diritto;
CONSIDERATO che
la censura è dunque inammissibile là dove si deduce la violazione di norme e principi po- sti dalla legge sostanziale ordinaria, non essendo il giudice di pace tenuto neppure al rispetto dei principi regolatori della materia;
che palesemente non sussiste il prospettato vizio di motivazione, essendo perfettamente chiara la ratio decidendi equitativa posta a fondamento della decisio- ne, correlata all'inefficacia della clausola n. 42 pre- vedente la maggiorazione del premio predeterminato in polizza, che il giudice di pace ha ritenuto vessatoria;
che l'addotta non conformità a diritto di tale ra- tio decidendi è del tutto irrilevante, essendo stata la decisione necessariamente adottata in base ad equità (sostitutiva della regola di diritto); che il ricorso è, pertanto, manifestamente infonda- e che al rigetto dello stesso consegue la condanna to della società ricorrente alle spese sostenute dal resi- stente L'UV; visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro110,00 ' oltre ad Euro 610,00 per onorari. Roma, 29 gennaio 2002 Il consigliere estensore Th Il presidente IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli