CASS
Sentenza 17 novembre 2023
Sentenza 17 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2023, n. 46478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46478 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AR US, nato a [...] il [...], avverso il decreto della Corte di appello di Reggio Calabria in data 11/03/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento in data 4/03/2020, il Tribunale di Reggio Calabria aveva applicato, nei confronti di US AR, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di 1 anno con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza e la cauzione di 1.000 euro. Secondo il Tribunale, AR doveva ritenersi attualmente pericoloso ai sensi dell'art. 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 159 del 2011, tenuto conto della vicinanza temporale dell'ultima condotta delittuosa, commessa nel 2019 e dei procedimenti pendenti a suo carico (n. 5038/17 per i reati di cui agli artt. 707 cod. pen. e 4, legge n. 110 del 1975, commessi il 25/10/2017; n. 2814/18, per il reato dell'art. 17, TULPS, commesso il 14/06/2018; n. 3501/2018, per il delitto degli artt. 582 e 110 cod. pen., Penale Sent. Sez. 1 Num. 46478 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 18/10/2023 accertato il 13/07/2018; n. 5690/18 per il reato degli artt. 727 cod. pen., 1 e 30, legge n. 150 del 1992, accertato il 4/12/2019; n. 829/2019 per il delitto degli artt. 624 e 624 cod. pen., accertato il 25/02/2019; n. 880/2019 per i reati di cui agli artt. 648, 337 e 61, n. 2, cod. pen., accertato in data 2/03/2019). Inoltre, la natura illecita dei redditi allo stesso riferibili si desumeva dal numero e dalla tipologia dei reati contro il patrimonio contestati, in mancanza di specifiche indicazioni contrarie fornite dal proposto sulla sufficienza dei redditi leciti. 1.2. Con decreto della Corte di appello di Reggio Calabria in data 29/01/2021 era stata respinta l'impugnazione avverso il primo provvedimento. 1.3. Con sentenza n. 31697 della Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione del 12/07/2021 il decreto fu annullato in relazione al giudizio di attualità della pericolosità sociale, fondato dalla Corte di appello sulla mera elencazione di alcuni procedimenti riportati nel certificato dei carichi pendenti, senza dare conto dell'esito di essi e, soprattutto, senza un'autonoma valutazione dei fatti da essi desumibili. Inoltre, il giudizio di pericolosità ai sensi dell'art. 1, lett. b) , d.lgs. n. 159 del 2011 era stato basato su alcune condanne per reati contro il patrimonio, senza dare conto dell'epoca dei fatti, della loro effettiva capacità di produrre reddito e se i relativi profitti avessero potuto costituire, in un determinato arco temporale, l'unica fonte di reddito per il proposto. 1.3. Con decreto in data 11/03/2022, la Corte di appello di Reggio Calabria ha nuovamente respinto l'appello, confermando a carico di US AR il giudizio di pericolosità ai sensi della sola lett. c) dell'art. 1, d.lgs. n. 159 del 2011. Nel frangente, la Corte di appello ha acquisito gli esiti dei procedimenti penali e, in particolare: la sentenza di primo grado n. 3158/19 resa nel procedimento n. 880/19 di condanna a 10 mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., commesso il 2/03/2019; l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nel procedimento n. 2814/18 per il reato di cui all'art. 17 TULPS, commesso il 16/06/2018, per la detenzione nell'abitazione di una spada;
gli atti del procedimento n. 880/19, relativo alla fuga contromano, in data 2/03/2019, a bordo di uno scooter, ponendo in pericolo l'incolumità personale di Carabinieri e utenti della strada. Tali fatti, unitamente alle precedenti condanne per detenzione di stupefacenti e guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di droga, sono stati ritenuti indicativi della pericolosità sociale del proposto ai sensi della lett. c) dell'art. 1 e della sua attualità, essendo l'ultimo episodio prossimo alla data di emissione del decreto di primo grado, mentre la detenzione della spada era stata accertata il 16/06/2018. La Corte ha, invece, escluso l'applicazione dell'art. 1, lett. b) , d.lgs. n. 159 del 2011, non risultando elementi concreti sulla situazione economica del proposto da cui desumere che egli fosse dedito a commettere reati dai quali traeva, in tutto o in parte, i mezzi del proprio sostentamento. 2 2. AR ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Giacomo lana, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011, nonché la apparenza della motivazione in relazione al giudizio di attualità della pericolosità sociale e l'inesistenza di essa in ordine alla modifica della entità della misura. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che la Corte territoriale si sia limitata ad acquisire gli esiti dei procedimenti penali pendenti, che avrebbero condotto alla condanna soltanto in un caso, mentre in altre due ipotesi il procedimento sarebbe giunto solo agli avvisi ex art. 415-bis cod. proc. pen. Da tali episodi la Corte territoriale desumerebbe la pericolosità sociale di AR con motivazione apparente, rimettendo all'interprete il compito di integrare il suo ragionamento con le più varie congetture. Invero, allorché gli elementi sintomatici di pericolosità siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio, sarebbe necessaria la puntuale esplicitazione delle ragioni per cui essi rilevino nella valutazione della personalità del soggetto. Al contrario, il provvedimento impugnato, come quello precedentemente annullato, avrebbe valorizzato soltanto i precedenti penali e le pendenze giudiziarie di AR. Infine, non vi sarebbe accenno, in motivazione, a una possibile rivalutazione della durata della misura in virtù dell'avvenuto alleggerimento della posizione del proposto. 3. In data 27/09/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto,. deve essere respinto. 2. Va premesso che in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mule', Rv. 279284 - 01). Orbene, nel caso qui in rilievo, la Corte di appello, in sede di rinvio, ha esaminato gli esiti di due procedimenti penali che, nel provvedimento originario, 3 erano stati citati semplicemente quali pendenze a carico di US AR e senza compiere un'autonoma valutazione degli episodi che ne costituivano oggetto;
e ha, in relazione ad essi, formulato una prognosi di pericolosità sociale, che accanto ai fatti di resistenza e di possesso di arma bianca oggetto dei procedimenti in questione, stavolta oggetto di specifico scrutinio, ha anche preso in esame i precedenti penali del proposto per detenzione di stupefacenti, furto, guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti. Tale valutazione appare conforme alla previsione dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a mente della quale può essere ritenuto socialmente pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubblica, il soggetto che risulti dedito, in maniera non occasionale, alla commissione di fatti criminosi la cui offensività sia proiettata verso beni giuridici non meramente individuali, ma connessi alla preservazione dell'ordine e della sicurezza della collettività, quali condizioni materiali necessarie alla convivenza sociale (Sez. 5, n. 15492 del 19/01/2018, Bonura, Rv. 272682 - 01; Sez. 6, n. 32903 del 22/06/2021, Marcucci, Rv. 281842 - 01). Quanto, poi, al profilo della attualità del relativo giudizio, il decreto ha fondato, non illogicamente, tale valutazione a partire dalla considerazione che i procedimenti de quibus erano relativi a episodi temporalmente prossimi alla data della proposta, in quanto posti in essere negli anni 2018 - 2019. 3. La Corte territoriale ha, dunque, fornito una motivazione sintetica, ma non apparente, della prognosi di attuale pericolosità del proposto, affermata alla stregua di un percorso giustificativo differente rispetto al decreto originario, che ha emendato le carenze che avevano dato luogo alla pronuncia rescindente. Ne consegue che la censura di apparenza della motivazione formulata con l'odierno ricorso non appare in alcun modo fondata. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 18/10/2023 bo
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento in data 4/03/2020, il Tribunale di Reggio Calabria aveva applicato, nei confronti di US AR, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di 1 anno con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza e la cauzione di 1.000 euro. Secondo il Tribunale, AR doveva ritenersi attualmente pericoloso ai sensi dell'art. 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 159 del 2011, tenuto conto della vicinanza temporale dell'ultima condotta delittuosa, commessa nel 2019 e dei procedimenti pendenti a suo carico (n. 5038/17 per i reati di cui agli artt. 707 cod. pen. e 4, legge n. 110 del 1975, commessi il 25/10/2017; n. 2814/18, per il reato dell'art. 17, TULPS, commesso il 14/06/2018; n. 3501/2018, per il delitto degli artt. 582 e 110 cod. pen., Penale Sent. Sez. 1 Num. 46478 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 18/10/2023 accertato il 13/07/2018; n. 5690/18 per il reato degli artt. 727 cod. pen., 1 e 30, legge n. 150 del 1992, accertato il 4/12/2019; n. 829/2019 per il delitto degli artt. 624 e 624 cod. pen., accertato il 25/02/2019; n. 880/2019 per i reati di cui agli artt. 648, 337 e 61, n. 2, cod. pen., accertato in data 2/03/2019). Inoltre, la natura illecita dei redditi allo stesso riferibili si desumeva dal numero e dalla tipologia dei reati contro il patrimonio contestati, in mancanza di specifiche indicazioni contrarie fornite dal proposto sulla sufficienza dei redditi leciti. 1.2. Con decreto della Corte di appello di Reggio Calabria in data 29/01/2021 era stata respinta l'impugnazione avverso il primo provvedimento. 1.3. Con sentenza n. 31697 della Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione del 12/07/2021 il decreto fu annullato in relazione al giudizio di attualità della pericolosità sociale, fondato dalla Corte di appello sulla mera elencazione di alcuni procedimenti riportati nel certificato dei carichi pendenti, senza dare conto dell'esito di essi e, soprattutto, senza un'autonoma valutazione dei fatti da essi desumibili. Inoltre, il giudizio di pericolosità ai sensi dell'art. 1, lett. b) , d.lgs. n. 159 del 2011 era stato basato su alcune condanne per reati contro il patrimonio, senza dare conto dell'epoca dei fatti, della loro effettiva capacità di produrre reddito e se i relativi profitti avessero potuto costituire, in un determinato arco temporale, l'unica fonte di reddito per il proposto. 1.3. Con decreto in data 11/03/2022, la Corte di appello di Reggio Calabria ha nuovamente respinto l'appello, confermando a carico di US AR il giudizio di pericolosità ai sensi della sola lett. c) dell'art. 1, d.lgs. n. 159 del 2011. Nel frangente, la Corte di appello ha acquisito gli esiti dei procedimenti penali e, in particolare: la sentenza di primo grado n. 3158/19 resa nel procedimento n. 880/19 di condanna a 10 mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., commesso il 2/03/2019; l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nel procedimento n. 2814/18 per il reato di cui all'art. 17 TULPS, commesso il 16/06/2018, per la detenzione nell'abitazione di una spada;
gli atti del procedimento n. 880/19, relativo alla fuga contromano, in data 2/03/2019, a bordo di uno scooter, ponendo in pericolo l'incolumità personale di Carabinieri e utenti della strada. Tali fatti, unitamente alle precedenti condanne per detenzione di stupefacenti e guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di droga, sono stati ritenuti indicativi della pericolosità sociale del proposto ai sensi della lett. c) dell'art. 1 e della sua attualità, essendo l'ultimo episodio prossimo alla data di emissione del decreto di primo grado, mentre la detenzione della spada era stata accertata il 16/06/2018. La Corte ha, invece, escluso l'applicazione dell'art. 1, lett. b) , d.lgs. n. 159 del 2011, non risultando elementi concreti sulla situazione economica del proposto da cui desumere che egli fosse dedito a commettere reati dai quali traeva, in tutto o in parte, i mezzi del proprio sostentamento. 2 2. AR ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Giacomo lana, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011, nonché la apparenza della motivazione in relazione al giudizio di attualità della pericolosità sociale e l'inesistenza di essa in ordine alla modifica della entità della misura. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che la Corte territoriale si sia limitata ad acquisire gli esiti dei procedimenti penali pendenti, che avrebbero condotto alla condanna soltanto in un caso, mentre in altre due ipotesi il procedimento sarebbe giunto solo agli avvisi ex art. 415-bis cod. proc. pen. Da tali episodi la Corte territoriale desumerebbe la pericolosità sociale di AR con motivazione apparente, rimettendo all'interprete il compito di integrare il suo ragionamento con le più varie congetture. Invero, allorché gli elementi sintomatici di pericolosità siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio, sarebbe necessaria la puntuale esplicitazione delle ragioni per cui essi rilevino nella valutazione della personalità del soggetto. Al contrario, il provvedimento impugnato, come quello precedentemente annullato, avrebbe valorizzato soltanto i precedenti penali e le pendenze giudiziarie di AR. Infine, non vi sarebbe accenno, in motivazione, a una possibile rivalutazione della durata della misura in virtù dell'avvenuto alleggerimento della posizione del proposto. 3. In data 27/09/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto,. deve essere respinto. 2. Va premesso che in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mule', Rv. 279284 - 01). Orbene, nel caso qui in rilievo, la Corte di appello, in sede di rinvio, ha esaminato gli esiti di due procedimenti penali che, nel provvedimento originario, 3 erano stati citati semplicemente quali pendenze a carico di US AR e senza compiere un'autonoma valutazione degli episodi che ne costituivano oggetto;
e ha, in relazione ad essi, formulato una prognosi di pericolosità sociale, che accanto ai fatti di resistenza e di possesso di arma bianca oggetto dei procedimenti in questione, stavolta oggetto di specifico scrutinio, ha anche preso in esame i precedenti penali del proposto per detenzione di stupefacenti, furto, guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti. Tale valutazione appare conforme alla previsione dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a mente della quale può essere ritenuto socialmente pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubblica, il soggetto che risulti dedito, in maniera non occasionale, alla commissione di fatti criminosi la cui offensività sia proiettata verso beni giuridici non meramente individuali, ma connessi alla preservazione dell'ordine e della sicurezza della collettività, quali condizioni materiali necessarie alla convivenza sociale (Sez. 5, n. 15492 del 19/01/2018, Bonura, Rv. 272682 - 01; Sez. 6, n. 32903 del 22/06/2021, Marcucci, Rv. 281842 - 01). Quanto, poi, al profilo della attualità del relativo giudizio, il decreto ha fondato, non illogicamente, tale valutazione a partire dalla considerazione che i procedimenti de quibus erano relativi a episodi temporalmente prossimi alla data della proposta, in quanto posti in essere negli anni 2018 - 2019. 3. La Corte territoriale ha, dunque, fornito una motivazione sintetica, ma non apparente, della prognosi di attuale pericolosità del proposto, affermata alla stregua di un percorso giustificativo differente rispetto al decreto originario, che ha emendato le carenze che avevano dato luogo alla pronuncia rescindente. Ne consegue che la censura di apparenza della motivazione formulata con l'odierno ricorso non appare in alcun modo fondata. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 18/10/2023 bo