Sentenza 2 dicembre 1999
Massime • 2
La previsione dell'obbligo di traduzione in lingua, cui si riferisce l'art. 143 cod. proc. pen., trova il proprio spazio in relazione allo svolgimento degli atti processuali ai quali l'indagato o imputato partecipa, e per i quali è assicurata l'assistenza dell'interprete. La necessità di garantire la consapevole partecipazione agli atti del procedimento non è tuttavia prospettabile in relazione all'ordinanza cautelare, la quale non contiene, al proprio "interno", dati informativi ovvero mirati avvertimenti in ordine alla esistenza, ed alle modalità di esercizio, di diritti e facoltà dell'indagato, "in relazione" agli effetti dell'atto, cui il difetto della traduzione in lingua si porrebbe come concreto ostacolo. Ciò tanto più nella fattispecie, laddove la misura cautelare risulta aver fatto seguito ad udienza di convalida dell'arresto, sede nella quale i motivi dell'accusa erano stati già resi noti agli indagati che, assistiti dall'interprete, avevano avuto esatta cognizione delle ragioni e della finalità dell'atto.
In materia di diffamazione a mezzo stampa, se può dunque affermarsi, in via di principio, che la aperta inverosimiglianza dei fatti espressi in forma satirica esclude la loro capacità di offendere la reputazione e dunque che la satira è incompatibile col metro della verità, essa non si sottrae invece al limite della continenza, poiché comunque rappresenta una forma di critica caratterizzata da particolari mezzi espressivi. Ne consegue che, come ogni altra critica, la satira non sfugge al limite della correttezza, onde non può essere invocata la scriminante ex art. 51 cod. pen. per le attribuzioni di condotte illecite o moralmente disonorevoli, gli accostamenti volgari o ripugnanti, la deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo e dileggio. Peraltro, pur dovendosi valutare meno rigorosamente le espressioni della satira sotto il profilo della continenza non di meno la satira stessa, al pari di qualsiasi altra manifestazione del pensiero, non può infrangere il rispetto dei valori fondamentali, esponendo la persona al disprezzo e al ludibrio della sua immagine pubblica.
Commentari • 6
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§ 1. Premessa. Il rapporto tra esseri umani non conosce solo aspetti positivi di reciproco sostegno, socializzazione, amicizia ed, eventualmente, amore: ingiuria, diffamazione e minacce sono fattispecie antiche come il mondo. Tuttavia l'esistenza di internet e la sua crescente importanza nella vita quotidiana di milioni di individui pongono nuovi problemi. Mediante questo mezzo l'ingiuria e la diffamazione hanno la possibilità di “globalizzarsi”: fatte salve le barriere linguistiche, un'ingiuria postata a Roma su un sito internet può essere letta a Pechino o a Sidney. Se poi il potenziale lettore non ha un corredo di conoscenze tali da fargli discernere un'informazione autentica da una …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/1999, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IU Consoli Presidente del 2/12/1999
1. Dott. N. Cicchetti Consigliere SENTENZA
2. " G. Sica " N. 2110
3. " A. Amato " REGISTRO GENERALE
4. " G. Marasca " N. 21542/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da VE IU, n. S. Demetrio nei Vestini, 13.12.36
AR CO, n. Napoli 7.7.50
avverso la sentenza 12.2.99 corte app. L'Aquila Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amato
Udito, per la parte civile, l'avv. Silvestri
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A. Frasso che ha concluso per l'inamm.tà Udito il difensore avv. Marinucci.
Motivi della decisione
VE IU e AR CO erano tratti a giudizio del tribunale di L'Aquila, nella rispettiva qualità di giornalista e direttore de "L'Editoriale", per rispondere di diffamazione aggravata a mezzo stampa, per avere offeso la reputazione dell'on.le IU, deputato al Parlamento, il 24.2.94 con un articolo che riproponeva in parte il contenuto di articoli pubblicati in precedenza, il 28.2.94 con due vignette-fotomontaggi nelle quali la p.l. era rappresentata nell'atto di stringere un fascio di banconote da L. 100.000 con la scritta "Mazzette per IU?" e semisommersa da banconote con la scritta "Tangenti o contributi elettorali?" e due caricature che la effigiavano con le scritte "A me non piacciono gli hamburger" e "A me piacciono i soldi".
Il tribunale assolveva gli imputati dall'episodio del 24.2.94 riconoscendo la scriminante del diritto di critica, mentre li condanna per quello successivo, con l'esclusione del fatto determinato e la concessione dei doppi benefici.
La corte d'appello, sul gravame degli imputati, confermava la pronuncia, osservando:
- che i fotomontaggi e le scritte costituivano aggressione alla personalità del querelante ed erano insuscettibili di essere scriminati;
- che il diritti di satira non si sottrae all'osservanza del limite del rispetto dei valori fondamentali della persona, che non può vedere sottoposta a ludibrio la sua immagine pubblica;
- che la forma interrogativa adoperata per le scritte che accompagnano alcuni fotomontaggi, risulta subdola e insinuante sotto il profilo della lesività.
Ricorrono gli imputati, personalmente il AR, e tramite il difensore il VE.
Il primo sostiene che i giudici di merito avrebbero dovuto considerare che il Presidente del Tribunale, su domanda, aveva disposto la cancellazione dai Registri dell'incarico di editore, sicché egli non era in grado di svolgere alcun controllo sulle pubblicazioni de "L'Editoriale".
Egli deduce altresì il vizio di motivazione, dal momento che l'imputazione, originariamente unitaria, è stata scissa dal tribunale e come tale esaminata dalla corte d'appello, che ha eluso il problema della continuazione criminosa.
Il secondo ricorrente deduce a sua volta i motivi di cui all'art. 606, lett. b) ed e) cpp:
- la S. C. ha sancito l'esistenza del diritto di satira, funzionale al controllo sociale, quale espressione di un bisogno radicato nel costume della collettività.
- L'imputazione non doveva essere frazionata, sì da considerare le vignette avulse dal contesto critico recato dallo scritto del 24.2.94, per il quale è stata pronunciata l'assoluzione. Le immagini non devono essere separate dallo scritto al quale si ricollegano, con il chiaro scopo di esplicare la critica dell'uomo politico.
- La forma interrogativa non mira a creare suggestioni e insinuazioni nel lettore, ma si adegua al dubbio interiore dell'articolista. Le censure formulate vanno disattese, siccome infondate. - Inammissibile ex art. 606, 3^ c. cpp è la doglianza esclusivamente propria del AR, che riconosce di non averla dedotta coi motivi d'appello.
Non v'è chi non veda, d'altro canto, che l'art. 57 cp, fa carico del necessario controllo del contenuto della pubblicazione periodica al direttore o al vicedirettore responsabile, non all'editore, mentre a termini dell'art. 57 bis cp, la figura di costui viene in rilievo per la stampa non periodica solo se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile.
- Quanto al c.d. diritto di satira, esso non può costituire una franchigia per condurre virulenti attacchi alla personalità dei soggetti esposti a critica in ragione della loro notorietà. La satira, comunque estrinsecata (in forma scritta, orale, gestuale, figurata) costituisce una critica corrosiva e talvolta impietosa, basata su una rappresentazione che, per muovere al riso, si basa sulla enfatizzazione e sulla deformazione della realtà. Di essa è espressione anche la caricatura, ossia la consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali di una persona, per suscitare ilarità od anche derisione nel pubblico, realizzata con lo scritto, il disegno, la narrazione, la rappresentazione scenica.
Le peculiarità della satira, che si esplica anche attraverso il paradosso e la metafora surreale, la rendono refrattaria ad essere giudicata col parametro della verità e la designano come eterogenea rispetto alla cronaca. La finalità di questa, infatti, consiste nel dare informazione su fatti e persone, soggetta al vaglio del riscontro storico;
quella, invece, assume palesemente i connotati dell'inverosimiglianza e dell'iperbole per muovere al riso o per sferzare i costumi.
Può dunque affermarsi, in via di principio, che la scoperta inverosimiglianza die fatti espressi in forma satirica porta ed escludere la loro capacità di offendere la reputazione, mentre l'apparente ed implicita attendibilità dei fatti riferiti in un contesto enunciativo sono dotati di intrinseca idoneità lesiva. Ma se la satira è incompatibile col metro della verità, sempre che non si faccia essa stessa veicolo di informazione, non si sottrae invece al limite della continenza, poiché essa rappresenta una forma di critica caratterizzata da particolari mezzi espressivi. Il suo scopo, come già detto, non è quello di ricostruire gli avvenimenti o di informare, bensì di offrire icasticamente un'interpretazione della realtà, esasperata proprio per renderla più agevolmente intellegibile e per creare tensioni emotiva nei fruitori.
Come ogni altra critica, la stira non sfugge al limite della correttezza, onde non può essere invocata la scriminante ex art. 51 cp per le attribuzioni di condotte illecite o moralmente disonorevoli, gli accostamenti volgari o ripugnanti, la deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo e dileggio (v. Cass. sez. V, 16.3.92, n. 2885, Carrubba). È stato chiarito in maniera perspicua che, pur dovendosi valutare meno rigorosamente le espressioni della satira sotto il profilo della continenza, in ragione delle strutturali peculiarità, innanzi cennate, tuttavia non è dato prescindere da siffatto criterio come limite coessenziale della relativa scriminante.
Pur non potendosi applicare al riguardo il metro consueto della correttezza dell'espressione dal momento che il linguaggio essenzialmente simbolico e spesso paradossale della satira, in particolare di quella esercitata in forma grafica, è svincolato da forme convenzionali, nondimeno la satira stessa, al pari di qualsiasi altra manifestazione del pensiero, non può infrangere il rispetto dei valori fondamentali, esponendo la persona al disprezzo e al ludibrio della sua immagine pubblica (Cass. sez. V, 22.12.98, n. 13563, Senesi). - Tale è il caso verificato nella specie, come ineccepibilmente argomentato dai giudici di merito, posto che le vignette e le scritte con le quali esse sono presentate mostrano la p.o. come avida, capace di azioni moralmente o penalmente riprovevoli e propensa a strumentalizzare l'elevata funzione pubblica svolta a fini di privata e personale locupletazione.
- Privo di fondamento è il rilievo critico che concerne la pretesa "scissione" dell'imputazione.
Il reato "de quo" è istantaneo, che si consuma nel momento in cui lo scritto offensivo viene posto in circolazione, sicché va escluso che lo scritto o pubblicazione successiva alla prima costituisca modalità esecutiva o integrazione di questa.
Non può revocarsi in dubbio, pertanto, che l'articolo del 24 febbraio '94 e le vignette del 28 seguente siano estrinsecazione di altrettante condotte, costitutive di fatti distinti ed autonomi, valutati come tali dai giudici di merito. Ne' può parlarsi di continuazione nel reato, per il semplice motivo che dal primo episodio delittuoso gli imputati sono stati assolti. La prospettazione difensiva dei ricorrenti al riguardo è, dunque, fallace, sia perché i predetti fatti illeciti non sono avvinti in continuazione e dunque non sono valutabili in un solo coacervo neppure a fini sanzionatori, sia - e soprattutto - perché essa presuppone l'estensione al secondo episodio della valenza scriminante del diritto di critica esercitato in riferimento al primo. Ma tale esito, auspicato di ricorrenti, sembra smentito da considerazioni di non lieve momento.
Ammesso, invero, in via di ipotesi che l'articolo e le vignette potessero essere oggetto di unica valutazione, siccome afferenti ad un medesimo fatto (ciò che sarebbe accaduto se fossero stati pubblicati congiuntamente su "L'Editoriale" di una certa data), non ne discenderebbe con certezza l'operatività della scriminante. Ed infatti il superamento del limite della correttezza formale esclude in ogni caso la sussistenza di tutti gli estremi costitutivi della scriminante.
Ma occorre anche considerare che sovente la satira non è scevra di qualsiasi contenuto informativo, che richiami fatti ed avvenimenti che ne rappresentano il motivo ispiratore. Essa assume allora i tratti di un veicolo di informazione, come accada quando la vignetta ripete ed amplifica il messaggio contenuto in un articolo, con la conseguenza che essa soggiace ai limiti più rigorosi del diritto di cronaca.
Contrariamente a quanto postulato dai ricorrenti, dunque, le vignette incriminate, se fossero corredo di articoli o scritti di contenuto non lesivo, anziché essere a loro volta scriminate in virtù di questi, imprimerebbero il carattere di illiceità al fatto globalmente considerato.
Bene è stato ritenuto dal giudice di merito che la forma interrogativa o dubitativa costituisce strumento subdolo e insidioso suscettibile di vulnerare l'altrui reputazione. Il dubbio soggettivo, non fondato su dati storici incontrovertibili, ingenera suggestione e determina nei più la propensione alla formulazione di in giudizio negativo sulla persona che è oggetto della narrazione o della rappresentazione.
I ricorsi vanno rigettati con le conseguenze di legge. I ricorrenti sono condannati altresì alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile IU ME, liquidate in L. 2.000.000, compreso l'onorario di avvocato.
P.T.M.
Rigetta i ricorsi proposti avverso l'impugnata sentenza. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento, nonché di quelle sostenute dalla parte civile IU ME, che liquida in complessive L. 2.000.000; onorario compreso. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2000