Sentenza 4 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2002, n. 4810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4810 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2002 |
Testo completo
02 REPUBBLICA ITALIAN IN NOME D0 4 8 1OPOL ITA ANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto AVVOCAT SEZIONE SECONDA CIVILE CONTRATTO D'OPERA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 7928/00 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere 10051/00 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Cron. •19881 Rep. 108 SCHERILLO Rel. Consigliere Dott. Giovanna Consigliere Ud. 09/01/02Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: ES RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAGNAGRECIA 13, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO DI LASCIO, che lo difende, giusta delega in CORTE SUPREMA DECATIONS UFFICIO COME atti;
Richiesta copia studio - ricorrente dal SigSOLE 24 ORE.. per diritti .SS
contro
JL 4 OPR 2002 ARAGONA PASQUALE;
- intimato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE e sul 2° ricorso n° 10051/00 proposto da: Richiesta copía legale uss prosecnsione, ARAGONA PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA dal Sig. CORTEUPSI •Morche sempli per diritti fra p ... 2 presso lo studio dell'avvocato 2002 VIA LA MARMORA 8, 072 7002 it IL CANCELLIERE 22 EMILIO PO, che lo difende, giusta delega in -1- atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
ES RO;
- intimato avverso il decreto R.G.2401/98 del Tribunale di ROMA, depositato il 17/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/02 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
خبرا udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale l'inammissibilità del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art.28 legge 945/49 l'avvocato Pasquale Aragona chiese al Tribunale di Roma la liquidazione degli onorari a lui dovuti dal cliente OR TO per attività professionale svolta in alcuni giudizi davanti al Pretore e ai Tribunale di Roma. II OR, costituitosi, eccepì la prescrizione ex art.2956 n.2 c.c. e, subordinatamente, l'estinzione del debito per avvenuto pagamento, Il Tribunale di Roma, con decreto 17/7/99, disattesa l'eccezione di prescrizione sul rilievo che vi erano stati costanti e continui rapporti tra le parti e disattesa altresì l'eccezione di avvenuto pagamento sul rilievo che non vi era alcuna prova del versamento di quanto dovuto dal OR, riteneva equo il compenso di lire 16.000.000 in relazione all'attività svolta dal professionista, quale risultava dalla documentazione offerta dallo stesso cliente, posto che l'avv.Aragona, su cui ne incombeva l'onere, non aveva fornito più adeguati elementi di prova. Contro la decisione del Tribunale il OR ha proposto ricorso per cassazione per due motivi. L'avv.Aragona ha resistito con controricorso proponendo ricorso incidentale condizionato per un solo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE I I due ricorsi, proposti avverso il medesimo provvedimento vanno , riuniti.. Col primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione con riferimento agli artt.2956 n.2 e 2957 c.c. per avere il Tribunale rigettato l'eccezione di prescrizione proposta dal ricorrente, limitandosi ad affermare che il rapporto era ancora in corso, mentre risultava che il mandato professionale era stato revocato dal cliente con raccomandata del 5/4/1994 e che da tale data non vi era stato alcun rapporto fino alla lettera di richiesta dell'avvocato in data 29/5/1997. Col secondo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione dell'art.111 Cost. per avere il Tribunale, anziché respingere il ricorso dell'avv.Aragona perché non provato, accolto il detto ricorso in base alla documentazione offerta dallo stesso ricorrente. Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato si censura I'impugnato provvedimento deducendo che il Tribunale, una volta rilevato che il credito del professionista era stato contestato dal cliente il quale assumeva l'avvenuto pagamento, avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare l'eccezione di prescrizione inammissibile, e non esaminaria nel merito, essendo l'eccezione di prescrizione incompatibile con l'eccezione di avvenuto pagamento. II - Il primo motivo del ricorso principale va esaminato congiuntamente al motivo di ricorso incidentale, attenendo entrambi alia questione di prescrizione. Al riguardo va osservato che la prescrizione opposta dal OR non era la prescrizione ordinaria, ma la prescrizione presuntiva prevista dall'art.2956 n.2 c.c. la quale, una volta opposta, comporta la presunzione di avvenuto pagamento e, dunque, non è incompatibile con l'eccezione di avvenuto pagamento, operando nella stessa direzione di questa e cioè di paralizzare la domanda del creditore opponendo l'estinzione del credito per avvenuto pagamento da parte del debitore. Grazie alla presunzione, infatti, il pagamento non abbisogna di prova, presumendosi avvenuto sino a prova contraria, che va fornita dal creditore. Pertanto, il giudice al quale sia opposta da parte del debitore la prescrizione presuntiva ai sensi del art.2956 n.2 c.c., unitamente all'eccezione di avvenuto pagamento, lungi dal dichiarare la prima eccezione inammissibile, è tenuto ad applicare la presunzione senza verificare se è avvenuto il pagamento, essendo questo presunto, ma deve limitarsi ad accertare se vi siano stati atti incompatibili con la prescrizione, i quali sono costituiti non già dall'affermazione dei debitore di avere pagato, ma dal riconoscimento di non avere pagato (art.2944 c.c.) ovvero dall'esistenza di validi atti interruttivi (art.2943 c.c.). Nel caso di specie, essendo incontestato che il mandato professionale era stato revocato dal cliente sin dal 1994, occorreva verificare se nel tempo trascorso fino alla richiesta di liquidazione al Tribunale (avanzata dall'avv.Aragona con ricorso del 1998) il termine di prescrizione triennale stabilito dall'art.2956 c.c. era stato validamente interrotto. Tale acccertamento non risulta effettuato, essendosi il Tribunale limitato ad affermare apoditticamente che il rapporto tra il OR era ancora in corso, senza specificare se e quali atti incompatibili con la prescrizione (e diversi dall'eccezione di pagamento) to inducevano a tale affermazione. E, perciò, infondato il ricorso incidentale che va rigettato. E', invece, fondato il motivo del ricorso principale, per cui l'opposto provvedimento va cassato con runvio per nuovo esame ad altra sezione del Tribunale di Roma. Il secondo motivo del ricorso principale resta assorbito dalla cassazione. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivodel ricorso principale, dichiarando assorbito il secondo motivo. Rigetta il ricorso incidentale condizionato. Cassa, in relazione al motivo accolto, il provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Roma, anche per le spese. Roma, 9 gennaio 2002 Il presidente L'estensore Правни سانات کاУрок и IL CANCELLIERE 01 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATE CELLERIA 4 APR. 2002 Roma CANCELLIERECT 109T 129.11 456T 20,66 |TOT. 149,77