Sentenza 20 dicembre 2002
Massime • 1
Il principio secondo cui, dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, la legittimazione a proporre le azioni a tutela della massa - tra cui la revocatoria fallimentare - spetta, in via esclusiva, al curatore, se esclude, per un verso, la legittimazione del singolo creditore ad esperire le azioni predette e ad intervenire in via principale nel giudizio all'uopo promosso dal curatore, non impedisce, tuttavia, per altro verso, l'intervento adesivo dipendente del creditore nello stesso giudizio, atteso che con tale tipo di intervento il soggetto non fa valere un autonomo diritto, ma si limita a sostenere le ragioni di una delle parti, fonda la sua legittimazione su un rapporto giuridico dipendente da quello oggetto del processo e potrebbe subire l'efficacia riflessa della sentenza: il che si verifica, appunto, per il creditore del fallito, il cui credito è soddisfatto, nell'ambito del concorso proprio della procedura fallimentare, in misura che dipende anche dall'esito delle azioni di massa proposte dal curatore.
Commentario • 1
- 1. Se il debitore viene dichiarato fallito, l’azione ordinaria intrapresa dal singolo creditore diventa improcedibile, in caso di subentro del curatoreDonato Vozza · https://www.filodiritto.com/ · 24 febbraio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/12/2002, n. 18147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18147 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto, da:
BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA DI MILANO, COMIT, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PASUBIO 2, presso l'avvocato MARCO MERLINI, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA PISANI MASSAMORMILE, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
BASSANI TICINO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ROMEO ROMEI 15, presso l'avvocato ATTILIO PESATURO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUIDO MORANDO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
CURATELA DEL FALLIMENTO ANTONIO LICENZIATO SAS, in persona del Curatore faLImentare pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 87, presso l'avvocato GIANNETTO OBINO, rappresentata e difesa dall'avvocato GUGLIELMO LANDOLFI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO IMI SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 878/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 07/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2002 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il resistente BASSANI TICINO SPA, l'Avvocato PESATURO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
è comparso l'Avvocato LANDOLFI, per FALL. LICENZIATO SAS, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il faLImento della s.a.s. TO CE, dichiarato il 16 febbraio 1984 dal Tribunale di Napoli, proponeva azione revocatoria faLImentare nei confronti della Banca Commerciale italiana, deducendo, per quanto qui interessa, che nel luglio 1983, quando era notorio lo stato di insolvenza della società, l'Istituto Bancario San Paolo di Torino aveva incassato, in virtù di mandato irrevocabile, la somma di lire 315.074.070, dovuta da varie compagnie assicurative alla s.a.s. CE a titolo di indennizzo per i danni derivati dall'incendio che nel maggio 1982 ne aveva distrutto il magazzino;
che l'Istituto San Paolo aveva disposto della somma accreditando alla Banca Commerciale Italiana la somma di lire 111.864.442 mediante bonifico dell'8 luglio 1983, la somma di lire 59.104.814 mediante bonifico del successivo 12 luglio 1983 e la somma di lire 59.104.814 mediante consegna di un assegno. La Banca Commerciale Italiana si costituiva deducendo che si era limitata a porre le somme in questione a disposizione di altri soggetti, su richiesta della s.a.s. CE. In giudizio interveniva la s.p.a. SA IN, creditore della faLIta, aderendo alla domanda del faLImento.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 23 dicembre 1994, accoglieva la domanda nei confronti della Banca Commerciale Italiana limitatamente all'importo di lire 170.969.256, trasferito con i ricordati bonifici.
La Comit proponeva appello, che la Corte di Napoli rigettava con sentenza del 7 aprile 1999, osservando che: 1) la s.a.s. TO CE aveva chiesto ai suoi creditori, con lettere circolari del giugno 1982, di definire transattivamente la propria posizione debitoria, rappresentando che, a fronte di un attivo di lire 600.000.000, il passivo ammontava a lire 1.600.000.000; in particolare, aveva chiesto una moratoria dei pagamenti sino al 1^ gennaio 1984, assicurando che a quella data il saldo sarebbe stato corrisposto dalla s.r.l. F.LI CE, che aveva proseguito l'attività della s.a.s 2) i frateLI PE, Aldo e BR CE, nel momento in cui avevano conferito all'Istituto San Paolo mandato irrevocabile all'incasso, nella qualità di soci accomandatari della s.a.s. CE, avevano anche garantito, in nome e per conto della s.a.s., la posizione debitoria della s.r.l. CE, destinata a proseguire l'attività della s.a.s.; pertanto la somma trasferita dall'Istituto San Paolo alla Comit era servita a pagare debiti della s.r.l. CE, garantiti dalla s.a.s. TO CE, che pertanto aveva soddisfatto un proprio debito;
3) se non si fosse collegato il pagamento alla garanzia l'atto avrebbe avuto carattere gratuito e sarebbe stato inefficace ai sensi dell'art. 64 l. fall.; 4) la conoscenza dello stato di insolvenza poteva trarsi da elementi indiziari e particolarmente dal fatto che ad un soggetto operante nel settore creditizio, aduso ad informarsi delle condizioni patrimoniali dei soggetti con i quali si instaurano rapporti, non poteva sfuggire, nel corso delle trattative che certamente avevano preceduto il mandato all'incasso, conferito il 23 giugno 1983, "e in presenza del comportamento anomalo della s.a.s., che si era impegnata ad estinguere un debito della s.r.l. FrateLI CE", ne' il "fatto che quest'ultima era stata costituita per proseguire l'attività della s.a.s. TO CE", ne' il "fatto che questa versava in una situazione patrimoniale disastrosa" della quale erano stati informati tutti i creditori. Avverso detta sentenza la Banca Commerciale Italiana ha proposto ricorso per cassazione, illustrato anche con memoria, deducendo cinque motivi. La s.p.a. SA IN ed il faLImento resistono con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve preliminarmente dichiarare l'inammissibilità del controricorso del faLImento del la s.a.s. TO CE;
infatti, il ricorso è stato notificato il 17 maggio 2000 ed il controricorso è stato notificato soltanto il 22 giugno 2001 e perciò oltre il termine previsto dall'art. 370, 1^ co., c.p.c.. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 31 e 67 l. fall. e degli artt. 105 e 112 c.p.c. nonché il vizio di motivazione;
in particolare, lamenta che le sentenze di merito siano state pronunziate sulla base dell'attività istruttoria svolta dall'intervenuto creditore della s.a.s. TO CE, non legittimato all'esercizio dell'azione revocatoria ed il cui intervento doveva ritenersi inammissibile;
inoltre, sebbene fosse stata prospettata anche in appello, la censura non era stata presa in considerazione dalla Corte di merito, con conseguente vizio di omessa pronunzia. Il motivo ha tre diversi profili di rilevanza. Il primo, relativo alla pretesa omessa pronunzia sulla questione, è infondato poiché il vizio di omessa pronunzia può prospettarsi soltanto rispetto al mancato esame di domande ed eccezioni di merito e non anche rispetto a questioni meramente processuali (Cass. 18 marzo 2002, n. 3927). L'infondatezza in astratto della questione assorbe il rilievo che nella specie la ricorrente neppure ha indicato, come avrebbe dovuto in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, dove l'eccezione non esaminata sarebbe stata formulata (v. ex pluribus Cass. 10 maggio 2001, n. 6502). Il secondo profilo attiene al merito della decisione, fondata secondo la ricorrente su prove che non potevano essere acquisite al giudizio. Sotto tale profilo la censura è inammissibile per genericità. Infatti, la ricorrente lamenta testualmente soltanto che "il giudice istruttore accolse in parte le dette istanze istruttorie (formulate dalla SA IN n.d.r.), che consistevano, per quanto riguarda Comit, in un ordine di esibizione cui essa ottemperò". La doglianza, come è evidente, non consente ne' di stabilire se l'esibizione è stata ordinata in relazione a documenti rispetto ai quali il giudice istruttore non ha poteri officiosi (come è, invece, previsto dall'art. 2711 c.c.) ne' di stabilire se la decisione sia stata fondata proprio sui documenti così conosciuti e se, quindi, la ricorrente ha interesse a dolersi della disposta esibizione. Il terzo profilo del motivo investe direttamente l'ammissibilità dell'intervento spiegato dalla SA IN, atteso che la questione, indipendentemente dal merito della pronunzia sulla domanda proposta dalla curatela, deve essere esaminata comunque poiché l'odierna ricorrente, condannata al rimborso delle spese processuali in favore della interveniente, ha interesse ad accertare la pretesa inammissibilità dell'intervento.
In proposito si deve rammentare che il divieto di azioni esecutive previsto dall'art. 51 l. fall., secondo il pacifico orientamento di dottrina e giurisprudenza, comporta per i creditori anche il divieto di esercitare le azioni di cognizione che sono, nel diritto comune, nella titolarità dei creditori e che tendono alla ricostituzione del patrimonio del debitore, per esercitarvi la garanzia di cui all'art. 2740 c.c.. Infatti, poiché tali azioni sono strumentali ad una successiva esecuzione, il divieto di azioni esecutive individuali non può non estendersi ad esse: sotto questo aspetto, come ha rilevato la dottrina, "l'art. 51 è uno dei più chiari esempi di volontà legislativa che plus voluit, quam dixit". Pertanto, dopo la dichiarazione di faLImento, i creditori perdono la legittimazione all'esercizio di tali azioni, che possono essere esercitate solo dal curatore in nome della massa. Non vi è dubbio, in particolare, che il divieto concerna anche l'azione revocatoria ordinaria (Cass. 21.7.98, n. 7119; Cass. 10.12.87, n. 9122; Cass. 7.3.81, n. 1292; Cass. 3.5.78, n. 2055); conseguentemente rispetto alle azioni di massa il creditore perde la legittimazione ad agire. Tali conclusioni, tuttavia, non comportano, quale necessario corollario, come vorrebbe la ricorrente, l'inammissibilità di un intervento adesivo del credito re nel giudizio promosso dal curatore e l'esportazione della soluzione alle ipotesi nelle quali il creditore neppure perde legittimazione ad agire perché, come per la revocatoria faLImentare, non l'ha mai avuta. Il problema, quindi, indipendentemente dalla perdita della legittimazione da parte del creditore, questione cui attengono i precedenti richiamati dalla ricorrente, è quello di stabilire se, in relazione alle azioni, definite "di massa", perché dirette alla ricostruzione della massa attiva del faLImento, sia ammissibile un intervento dei singoli creditori. La legittimazione esclusiva del curatore rende chiaramente inammissibile un intervento principale dei singoli creditori, i quali, neppure in astratto, dopo il faLImento del loro debitore, possono vantare un diritto preordinato ad una esecuzione individuale sui beni del faLIto. A diversa conclusione si deve giungere per l'intervento adesivo dipendente, malgrado parte della dottrina sostenga la stessa conclusione di inammissibilità sul rilievo che non sarebbe individuabile un interesse del creditore diverso da quello fatto valere dal faLImento. È, infatti, preferibile l'opposta soluzione, considerato che con l'intervento adesivo dipendente il soggetto non fa valere un autonomo diritto, ma si limita a sostenere le ragioni di una delle parti, fonda la sua legittimazione su un rapporto giuridico dipendente da quello oggetto del processo e potrebbe subire l'efficacia riflessa della sentenza. Orbene, non vi è dubbio che la misura del soddisfacimento del diritto del creditore, nell'ambito del concorso formale e sostanziale proprio della procedura concorsuale, dipende anche dall'esito delle azioni di massa proposte dal curatore;
pertanto, rispetto al relativo giudizio, il singolo creditore ha un interesse giuridico, collegato alla sua partecipazione al concorso, che gli attribuisce la legittimazione ad intervenire per sostenere le ragioni del faLImento.
Secondo ordine logico si può passare all'esame del terzo motivo col quale la ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione degli artt. 64 e 67 l. fall., in relazione alla mancata valutazione della circostanza che le rimesse effettuate dall'Istituto San Paolo non erano state trattenute dalla Comit, ma versate alla F.LI CE s.r.l., e che la s.a.s. TO CE non era debitrice della Comit, con la quale intratteneva un conto corrente che presentava un saldo attivo.
Il motivo è infondato. La Corte di merito, come riferito in narrativa, ha fondato la propria decisione sul fatto che le somme poste a disposizione della Comit erano state utilizzate per saldare i debiti trasferiti dalla s.a.s. TO CE alla s.r.l. F.LI CE e garantiti dalla prima società, con la conseguenza che le somme de quibus erano andate a soddisfare un debito di garanzia della stessa s.a.s.. A fronte di tale motivazione la ricorrente lamenta la mancata considerazione di due circostanze non decisive, quali l'afflusso delle somme sul conto corrente della s.r.l. CE, considerato che tale versamento poteva essere la modalità prescelta dalla s.a.s. per estinguere il proprio debito di garanzia, e l'esistenza di un conto corrente attivo della s.a.s., considerato che tale conto non escludeva l'esistenza del debito di garanzia soddisfatto con il pagamento.
Con il quarto motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 64 e 67 l. fall., in relazione alla prova della conoscenza dello stato di insolvenza desunta da un elemento del tutto neutro, quale l'incendio di un magazzino, evento coperto da assicurazione e, quindi, bilanciato dal pagamento dell'indennizzo e da un elemento, quale la lettera circolare inviata ai creditori della s.a.s. TO CE, che non era stata indirizzata alla Comit e che questa non poteva conoscere per il solo fatto di essere una banca.
Il motivo è infondato. La Corte di merito, come riferito in narrativa, non ha ritenuto provata la conoscenza dello stato di insolvenza sulla base di una presunzione fondata sulle mere circostanze dell'incendio e della trasmissione, da parte del debitore, di una lettera circolare non indirizzata alla Comit, ma sulla peculiarità e complessità della situazione, caratterizzata dal fatto che l'attività della s.a.s., oberata di debiti e dichiaratasi non in grado di far fronte alle proprie obbligazioni, veniva proseguita da una società a responsabilità limitata, garantita dalla s.a.s. per l'evidente affidamento dei creditori sull'indennizzo che le compagnie di assicurazione avrebbero versato alla stessa s.a.s.. Con motivazione congrua, immune da vizi logici e giuridici, la Corte di merito ha ritenuto che il modello di comportamento delle banche, ispirato a massima cautela in relazione a situazioni obiettivamente anomale, consentiva di presumere che la Comit, creditrice della s.r.l. e garantita dalla s.a.s., fosse a conoscenza delle difficoltà, comunicate a tutti i creditori, nelle quali versava la seconda.
Con il quinto motivo la ricorrente lamenta il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 67 l. fall., in relazione alla condanna al pagamento di interessi dal luglio 1983, malgrado la natura costitutiva della sentenza di revoca.
Il motivo è inammissibile poiché la questione, non rilevabile d'ufficio, è stata sollevata per la prima volta nel giudizio di cassazione.
Si può esaminare, a questo punto, il secondo motivo col quale la ricorrente deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 31, 64 e 67 l. fall., in relazione al fatto che la Corte di merito,
pur essendo stata autorizzata e proposta una domanda di revoca dei pagamenti, ai sensi dell'art. 67 l. fall., aveva accolto la domanda anche ai sensi dell'art. 64 l. fall.. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. Infatti, vista l'infondatezza delle censure relative alla motivazione sulla quale la sentenza impugnata ha fondato in via principale la decisione, la ricorrente non ha alcun interesse ad accertare la dedotta violazione di legge in relazione alla motivazione che sorregge la decisione solo in via subordinata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al rimborso delle spese di giudizio liquidate, quanto agli onorari, in Euro 2.600,00, in favore del faLImento della s.a.s. TO CE ed in Euro 3.100,00, in favore della s.p.a. SA IN nonché, quanto agli esborsi, rispettivamente in e 190,00 ed in e 240,00.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2002