Sentenza 15 novembre 2000
Massime • 1
La conduzione senza licenza di un esercizio pubblico e la detenzione in esso, per la vendita, di liquori e bevande alcoliche, già penalmente sanzionati, rispettivamente, dall'art.665 e dall'art.686 cod. pen. (il primo dei quali soppresso ed il secondo modificato dal D.L.G. 13 luglio 1994 n.480), sono ora sanzionate in via amministrativa, quali violazioni dell'art.86 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, dall'art.17 bis del medesimo T.U., introdotto dall'art.3 del citato D.L.G. n.480/1994. Alla stregua, poi, di quanto disposto dagli artt.13 e 14 dello stesso provvedimento normativo, la sanzione amministrativa trova applicazione, in luogo di quella penale, anche con riguardo ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della depenalizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2000, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITO LA GIOIA Presidente del 15/11/2000
1. Dott. GIANVITTORE FABBRI Consigliere SENTENZA
2. Dott. PAOLO BARDOVAGNI Consigliere N. 1000
3. Dott. GIUSEPPE DE NARDO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. EMILIO GIRONI Consigliere N. 23151/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) SUN GI GING, n.
1.7.1966 in Zhejiang (Repubblica Popolare Cinese);
2) QIU JANGANG, n. 17.4.1963 in Zhejiang (Repubblica Popolare Cinese) avverso la sentenza in data 18.7.1994 del Pretore di Perugia Visti gli atti, la sentenza denunziata e ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Vincenzo GALGANO dal Sig. che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i fatti non sono più previsti come reati. Non comparso il difensore.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe SUN GI GING e Qiu JANGANG, contumaci, venivano condannati ciascuno a lire 1.500.000 di ammenda, siccome responsabili di contravvenzione agli artt. 665 e 686 C.P., in continuazione, per avere, quali gestori e soci in possesso pressoché della totalità delle quote della società proprietaria, condotto un pubblico esercizio senza licenza, detenendovi per la vendita superalcoolici.
Con provvedimento del 21.5.1999 il giudice dell'esecuzione, rilevato, in difformità dalla certificazione di cancelleria, che il provvedimento non era divenuto esecutivo,disponeva la rinnovazione della notifica , non validamente eseguita, degli estratti contumaciali. Il 18.6.1999 gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo la prescrizione dei reati accertati il 4.10.1990 e la violazione degli artt. 9 e 13 D.L.vo 13.7.1994 n.480, che avevano rispettivamente depenalizzato la violazione contestata ex art. 686 C.P. ed abrogato l'art. 665 stesso codice. Va al proposito osservato che i divieti di esercizio, senza licenza di P.S., di locali pubblici in cui vengano in genere somministrate bevande, e di locali - anche privati, se aperti ad una pluralità di soci - in cui si faccia consumo di alcoolici sono sanciti dall'art.86 del T.U. 18.6.1931 n. 773, tuttora in vigore. L'apparato sanzionatorio in caso di infrazione era in origine rispettivamente apprestato dall'art. 665, co. 1, e dall'art. 686, co. 1, C.P. Il sopravvenuto D.L.vo n. 480/1994 ha da un lato soppresso l'art. 665, dall'altro riscritto l'art. 686, espungendone l'ipotesi - qui contestata - della detenzione nell'esercizio di liquori e bevande alcooliche per la vendita;
ha d'altra parte introdotto con l'art. 3 una specifica disciplina sanzionatoria di tipo amministrativo, aggiungendo al T.U.P.S. l'art. 17 bis, applicabile anche alle violazioni del successivo art. 86. Ne segue che entrambe le condotte contestate sono ora soggette a sanzione amministrativa, e ciò anche se poste in essere anteriormente all'entrata in vigore del D.L.vo n.480/1994 (quando il relativo procedimento penale non sia stato ancora definito), per espressa previsione degli artt. 14 e 15 del detto testo legislativo;
con l'ulteriore conseguenza che la sentenza penale di condanna deve essere annullata in questa sede senza rinvio - ex art. 620, lett. 1), C.P.P. - e gli atti vanno trasmessi al Prefetto competente in ordine al procedimento sanzionatorio amministrativo (Cass., Sez. V, 30.10/7.12. 1995, P.M. in proc. Colantuono). Ne rileva l'eventuale prescrizione, non ancora verificatasi al momento della depenalizzazione neppure secondo il computo dei ricorrenti, a proposito del quale va peraltro osservato che le violazioni in esame hanno carattere permanente e non cessano se non con la chiusura dell'esercizio o il conseguimento della licenza.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato;
dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Perugia. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2001