Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2000, n. 683
CASS
Sentenza 15 novembre 2000

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La conduzione senza licenza di un esercizio pubblico e la detenzione in esso, per la vendita, di liquori e bevande alcoliche, già penalmente sanzionati, rispettivamente, dall'art.665 e dall'art.686 cod. pen. (il primo dei quali soppresso ed il secondo modificato dal D.L.G. 13 luglio 1994 n.480), sono ora sanzionate in via amministrativa, quali violazioni dell'art.86 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, dall'art.17 bis del medesimo T.U., introdotto dall'art.3 del citato D.L.G. n.480/1994. Alla stregua, poi, di quanto disposto dagli artt.13 e 14 dello stesso provvedimento normativo, la sanzione amministrativa trova applicazione, in luogo di quella penale, anche con riguardo ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della depenalizzazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2000, n. 683
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 683
    Data del deposito : 15 novembre 2000

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