Sentenza 23 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/04/2002, n. 5891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5891 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2002 |
Testo completo
el 60500 REPUBBLICA ITALI A05 89 1 /0 2 A I R 6 5 E 8 . A 9 N 1 N T O / IN NOME DEL P P LO I - U 4 Z / B B 6 A I 1 . R L R . CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T L R T S . A I Oggetto Þ . G D B E A A L R SEZIONE TRIBUTARIA I Tributaria T E R D 1 A 14POTE I E 3 D S 1 T N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: . E E A S T N I N M A E S Dott. Pasquale REALE - Presidente - R.G.N. 13290/98 E 17291 Dott. Massimo ODDO Consigliere- Cron. Dott. Stefano MONACI - Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE - Consigliere Ud.17/01/02 Rel. Consigliere C.C.Dott. Giuseppe FALCONE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA sul ricorso proposto da: N. 60500 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lopresso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
CALZIFICIO DE NARDI SPA IN LIQUIDAZIONE;
intimato - avverso la decisione n. 2740/97 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 29/05/97; 2002 udita la relazione della causa svolta nella camera di 150 consiglio il 17/01/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe -1- FALCONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. - -2- Svolgimento del processo L'ufficio IIDD di Conegliano ha impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale la decisione n. 99-101 emessa dalla Commissione tributaria di secondo grado di Treviso, il cui dispositivo è stato notificato il 25.2.1992. Il giudice adito, con decisione del 6 maggio 1997 ha dichiarato il ricorso irricevibile perché proposto il 22.9.1992 e cioè oltre il termine decadenziale previsto dalla legge. Ha proposto ricorso per Cassazione il Ministero delle Finanze deducendo un unico motivo. Il IF De RD non si è costituito in questa fase del giudizio. Il P.G. ha chiesto l'accoglimento del ricorso in camera di consiglio per manifesta fondatezza dello stesso per la sospensione dei termini prevista per il periodo in cui è stato notificato il dispositivo. Motivi della decisione Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 25, comma 1, del d.p.r. n. 636/72, in combinato disposto con l'art. 34, comma 5, 1.n.413/91, per come prorogato dall'art. 3 d.l.n. 16/93, convertito in 1.n.75/93, in relazione all'art. 360, n.3 c.p.c., sul presupposto che il termine per proporre impugnazione, a seguito della l.n.413/91 e delle proroghe successive, è risultato sospeso sino al 20.6.1993. In particolare, ha evidenziato come nella specie il dispositivo è stato comunicato il 25.2.1992 e cioè in costanza della sospensione durata fino al 20.6.1993, per cui non si è verificata alcuna decadenza. Ritiene la Corte che la richiesta di pronunzia in camera di consiglio per manifesta fondatezza del ricorso formulata dal P.G. può essere accolta dal momento che l'art. 3 invocato dal ricorrente ha prorogato l'originaria sospensione dei termini prevista dall'art. 34 1.n.413/91 (cfr. Cass. n. 16078/00). ON Il ricorso va dunque accolto e la decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto anche per le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributary Regionale del Veneto anche per le spese. Così deciso in Roma il 17.1.2002 nella camera di consiglio della Commission Tributaria. Il cons. est. Il Presidente Dr. Giuseppe Falcone Pr. Pasquale Reale IL CANCELLIERE C1 NZ IS DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 23 APR/2002 IL CANCELLIERE C1 CE IS