Sentenza 8 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2002, n. 3422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3422 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2002 |
Testo completo
c.c. 62000 3422/02 REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ORTEA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Artex-ilor SEZIONE TRIBUTARIA Percht te the credite pallianc Faci- posta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20284/98Presidente. Dott. Alfio FINOCCHIARO Dort. Giulio Consigliere GRAZIADEI Cron.Consigliere - 8215 Dott. Massimo ODDO Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Rep. Dott. Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere Ud.16/10/01 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZ ONE SEN TENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 62000 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
CASSA RISP PROV LOMBARDE CARI PLO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CONCA D'ORO 25, presso lo studio dell'avvocato GRADARA RITA, difesa dagli 2001 avvocati FALSITTA GASPARE, PANSIERI SILVIA, giusta 2017 procura in calce;
I controricorrente avversO la sentenza n. 194/97 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 23/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/01 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE STEFANO, che si riporta e insiste per l'accoglimento; udito per il resistente, 1'Avvocato PANSIERI, che ha chiesto il rigetto e si riporta alle memorie;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo per quanto di ragione;
e l'accoglimento del secondo motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1 Con avviso n. 92/34327, notificato il 28 dicem- bre 1992, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Milano accertò, nei confronti dell'I.B.I. S.p.a., poi incorporata nella CA.RI.P.LO. S.p.a., relativamente all'ir.pe.g. ed all'i.lo.r. dovute per l'esercizio SO- ciale 1986, un maggior reddito d'impresa ai fini i.r.pe.g. di £.38.834.698.000 ed ai fini i.lo.r. di £.39.896.297.000, applicando le imposte dovute ed irro- gando le conseguenti sanzioni pecuniarie. L'accertamento si fondava, tra l'altro, su 2 due riprese a tassazione: la prima, di £.1.282.259.000, dedotta a titolo di perdite su crediti oggetto di pro- cedure concorsuali non chiuse, che l'Ufficio aveva ri- tenuto non deducibili perché non definitive;
la secon- da, relativa all'i.lo.r., di £.1.061.599.000, dedotta a titolo dell'agevolazione prevista dall'art.21 del d. P. R. n. 601 del 1973, che l'Ufficio aveva ritenuto non completamente deducibile.
1.2 Con ricorso del 24 febbraio 1993 alla Commis- sione tributaria di 1° grado di Milano la Cariplo impu- gnò tale avviso, chiedendone l'annullamento e, in su- bordine, chiedendo che fossero ritenute non dovute le sanzioni pecuniarie. - che instò In contraddittorio con l'Ufficio per la reiezione del ricorso la Commissione adita, con decisione n.387/1/94 del 9 dicembre 1995, in par- ziale accoglimento del ricorso, determinò il reddito netto ai fini i.r.pe.g. in £.51.341.895.000, dichiaran- do, in particolare, illegittime le due predette ripre- se.
1.3 A seguito di appello principale dell'Ufficio (anche) relativo alle due riprese, cui resistette la Società, la quale propose anche appello incidentale, la Commissione tributaria regionale di Milano, con senten- za n.194/28/97 del 23 giugno 1998, tra l'altro, confer- 3 mò la decisione impugnata con riferimento alle riprese medesime (il dispositivo è del seguente, testuale teno- re: "La Commissione, in parziale riforma della decisio- ne impugnata, accoglie l'appello dell'Ufficio circa la conferma della ripresa per £.11.008.000 relativa a SO- pravvenienze passive non specificate ed accoglie l'appello del contribuente quanto all'annullamento del- la ripresa per £.423.251.000 concernente perdite su crediti non documentate. Conferma nel resto la decisio- ne impugnata"). In particolare, la Commissione ha così, te- stualmente, motivato: "Perdite su crediti non definiti- ve. L'Ufficio sostiene l'indeducibilità di una perdita su crediti non ancora certa e definitiva non essendo ancora chiusa la procedura concorsuale. Il Collegio ri- scontra che i crediti erano vantati nei confronti di soggetti in procedura concorsuale e per la loro coper- tura era stato utilizzato il Fondo Rischi ex art.66 DPR 597/73 senza gravare sul risultato dell'esercizio così come previsto dall'art. 36 del DPR 42/1988". Avverso tale sentenza il Ministro delle Finan-1.4 ze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria. Resiste, con controricorso illustrato da me- morie, la CA.RI.P.LO. S.p.a. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1 Con il primo motivo (con cui deduce: "Violazione degli artt.57 e 74 del decreto 29/9/1973 n.597 e dell'art.25 del decreto 4/2/1988 n.42. Falsa applicazione dell'art.36 del decreto 4/2/1988 n. 42. Omessa motivazione. Art. 360 nn.3 e 5 c.p.c."), il ri- corrente critica la sentenza impugnata, anche relativa- mente alla sua motivazione, sostenendo la indeducibili- tà delle perdite su crediti fallimentari, quantomeno con riferimento al periodo d'imposta 1986, quale quello di specie. Il motivo è parzialmente fondato. Con la sentenza n. 9600 del 2000, questa Cor- te, in fattispecie assolutamente analoga, ha affermato il principio, secondo cui la perdita di una banca, sul credito verso debitore sottoposto a fallimento o ad al- tra procedura concorsuale ancora pendenti dopo il 31 dicembre 1987, è deducibile dall'imponibile (nella spe- cie allora decisa, relativo all'anno 1987), ai sensi dell'art.25 del d.P.R. n.42 del 1988 - che ha reso re- troattivo l'art. 66 comma 3 del d. P.R. n. 917 del 1986 ma non si sottrae alle previsioni dell'art.71 comma 2 dello stesso d. P. R. n. 917 del 1986 e, pertanto, è dedu- cibile solo per la parte che ecceda gli accantonamenti detassati effettuati nei precedenti esercizi, ma non 5 anche per l'ammontare di tali accantonamenti, salvo che gli stessi vengano contabilizzati nell'attivo dell'anno di riferimento (nella specie allora decisa, 1987). Siffatto orientamento, sorretto da argomen- tazioni che il Collegio condivide integralmente, è sta- to, poi, confermato, proprio con riferimento al periodo d'imposta 1986, quale quello di specie, dalla sentenza n. 15705 del 2000. Dal momento che il ricorrente non adduce ar- gomenti nuovi o diversi, che inducano questa Corte a mutare l'orientamento medesimo;
poiché dalla stringata motivazione della sentenza impugnata, dianzi integral- mente riprodotta (cfr., supra, n.1.3) non si trae ine- quivocabilmente che i Giudici d'appello si siano com- pletamente uniformati al principio qui ribadito, SO- prattutto laddove si afferma l'applicabilità dell'art.71 comma 2 del d.P.R. n. 917 del 1986; e sicco- me, а tal ultimo fine sono indispensabili accertamenti di fatto preclusi in questa fase del giudizio, la sen- tenza stessa deve essere annullata, in parte qua, per- ché si uniformi integralmente al principio medesimo.
2.2 Con il secondo motivo (con cui deduce: "Nullità della sentenza per violazione dell'art.112 c.p.c. Omessa motivazione. Violazione art.21 decreto 29/9/1973 n.601. Art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c."), il ri- 6 corrente critica la sentenza impugnata, perché i Giudi- ci d'appello avrebbero omesso di pronunciare sulla que- stione della esenzione, ai fini dell'i.lo. r., delle quote degli utili, dedotti dalla Società resistente nel periodo d'imposta 1986 ai sensi dell'art.21 del d.P.R. n. 601 del 1973, o, comunque, di motivare del tutto sul- la questione medesima. Dal momento che la sentenza impugnata ha confermato, per quanto riguarda tale questione, la de- cisione di primo grado, favorevole alla Società resi- stente (cfr., supra, n.1.3), appare fondata la seconda prospettazione formulata dal Ministro ricorrente, es- sendo evidente che i Giudici a quibus non hanno assolu- tamente giustificato, a fronte dei motivi d'appello de- dotti sul punto dall'Ufficio, le ragioni della predetta conferma, apoditticamente affermata nel dispositivo. Anche in questa parte, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata.
2.3 Il Giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, si uniformerà al principio di diritto in questa sede ribadito, e provvederà ad eliminare il ri- scontrato vizio di motivazione ed a regolare le spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
7 Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad al- tra sezione della Commissione tributaria regionale del- la Lombardia. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 16 ottobre 2001 Il relatore ed estensore Il Presidente SalvatoreMilita Finocchiaro IL CANCELLIERE C1 приво силь Arnaldo Casano DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi -8 ll чашо IL CARK CLLIERE Am Rsano A 800