Sentenza 27 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2003, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2003 |
Testo completo
E N 6 O I 8 9 Z 1 5 A / . 4 R / N T 6 A - S 2 I I . B R G .R E . A .P L R T L D A A L . REPUBBLICA ITALIANA E B D A E T T 1 A I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria 01 1 8 1 /03 Composta dagli Ill Dott. Alfio esidente .N. 1282/00 Czon. 2575 ConsigliereDott. Stefano MONACI - Dott. Mario CICALA Rel. Consigliere Rep. 08.04/06/02Dott. Antonio MERONE Consigliere Dott. Francesco RUGGIERO 1 Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: SECONDA SRL, in persona dell'amministratore REALMONTE unico е legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell'avvocato PAOLO LUCERI, che lo difende, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 presso rappresenta e difende ope legis;
2002 2413 - controricorrente nonchè
contro
UFF REGISTRO ATTI PUBBLICI ROMA;
- intimato avvers0 la sentenza n. 29/99 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 23/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato LUCERI, che si rimette al ricorso e insiste per l'accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore GAMBARDELLA che ha concluso Generale Dott. Vincenzo per il rigetto del ricorso. r 1282SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società Realmente seconda srl impugna, deducendo tre motivi, la sentenza 29/25/99 depositata il 22 marzo 1999 con cui la Commissione Tributaria Regionale per il Lazio confermando la pronuncia di primo grado, riconosceva legittimo l'avviso di liquidazione emesso dall'Ufficio del Registro Atti pubblici di Roma con cui si richiedevano alla contribuente oltre 97 milioni di imposta complementare di registro dovuta sull'atto di acquisto di un terreno, nonché per addizionale ed interessi. Tale acquisto cra avvenuto invocando i benefici di cui alla legge "Tupini" 408/1949, senza che nel termine di legge venisse presentata la denuncia di adempimento degli obblighi cui l'agevolazione era subordinata. La Amministrazione si costituiva in giudizio senza depositare controricorso né svolgere alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce violazione dell'art. 20 della legge 409/1949 asserendo che le costruzioni sarebbero state eseguite in ritardo a causa di forza maggiore costituita dalle lungaggini della pratica urbanistica. Il motivo deve essere rigettato in quanto il giudice d'appello ha accertato con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede che l'eccezione era "sfornita di prova documentale". Né la ricorrente denuncia un vizio di simile laconica ma esaustiva motivazione. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente deduce violazione dell'art. 6 del D.L.. 1150/1967 convertito in legge 26/1978 sotto il profilo delle diverse proroghe intervenute al termine per la presentazione della denuncia di ultimazione dei lavori, c conseguentemente alla data iniziale di decorrenza del termine triennale di prescrizione della pretesa tributaria. M Sostiene cioè la ricorrente che l'ultimo temine per la presentazione della denuncia di ultimazione dei lavori è stato fissato dalla legge al 31 dicembre 1981, e che quindi il 31 dicembre 1984 si è prescritta la pretesa tributaria. Per conseguire simile risultato la ricorrente afferma che il D.L. 790/1981, convertito in legge 47/1982 avrebbe prorogato al 31 dicembre 1985 il termine di denuncia solo in riferimento a talune limitate arco del territorio nazionale. E' per altro jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass 21 giugno 2001, n. 8459) che la proroga in questione è applicabile a tutto il territorio nazionale e dunque il 31 dicembre 1985 è scaduto il termine per la ultimazione dei lavori, il 31 dicembre 1986 i termine per la denuncia di ultimazione dei lavori, ed il 31 dicembre 1989 si è prescritto, in caso di inerzia, il diritto della Amministrazione alla imposta complementare di registro derivante dalla revoca della agevolazione. Con il terzo motivo di ricorso la contribuente deduce violazione dell'art. 6 dcl D.L. 1150/1967 convertito in legge 26/1968 e dell'art. 2948 n. 4 c.p.c.. Sostiene la ricorrente che gli interessi erano dovuti solo dal momento in cui la Amministrazione ha disposto la decadenza il venir meno della agevolazione, c comunque essi si sarebbero prescritti nel termine quinquennale previsto dal codice civile. Sotto il primo profilo è agevole osservare che il beneficio fiscale è attribuito in relazione al raggiungimento di determinati fini che l'ordinamento intende favorire (nel caso di specie costruzione di case di abitazione). Ove il fine non sia raggiunto 1'imposta deve essere applicala nei suoi normali effetti fin dal momento in cui si è costituito il debito fiscale, se così non fosse sarebbe sufficientc invocare una agevolazione per usufruire comunque di un consistente ritardo ncl pagamento delle somme dovute. In altre parole, gli interessi non costituiscono altro che it A corrispettivo per la mancata immediata crogazione della imposta e compensano il lucro che il debitore ha tratto dal ritardato pagamento. E' dunque logico essi siano dovuti nella ipotesi in esame. Quanto alla prescrizione degli interessi essa evidentemente ha iniziato a decorrere solo nel momento in cui è stato accertato che essi erano dovuti, non spettando il beneficio fiscale;
in precedenza come era sospeso il pagamento della somma era anche sospesa la prescrizione del debito e dei connessi interessi. Non vi è luogo a liquidazione delle spese.
P.Q.M.
Ia Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 4 giugno 2002 11 Man Calleра CANCELLIERE Cʻ Amaldo Casino DEP06000 IN CANCELLERIA Ogpi 27 GEN 2003 CANCELLIERE C1 Amaid Cassp hou