Sentenza 28 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2003, n. 4761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4761 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA + IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE | Oggetto 0 4 7 6 1/03 COMUNIONE USO DELLA SEZIONE SECONDA CIVILE !. PASSAGGIO GIA GAN ME -- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DI TUBA ZLON Dott. Mario SPADONE R.G.N. 9575/00 - Consigliere Dott. Umberto Cron.10721 Consigliere - | Dott. Giovanni SETTIMJ Rep. 1310 - --- Consigliere ud. 13/12/02Dott. Giovanna SCHERILLO + Dott. Sergio DEL CORE - Rel. Consigliere- --J ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: - Ï ZU MA PI, ZU LL, TO LU, 1 domiciliati in ROMA PIZZA CAVOUR, elettivamente .. presso la CORTE di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato MANFREDO MANFREDI, giusta delega in atti;
ricorrenti contro | .. LO RT, elettivamente domiciliato in ROMA ZU --- -- VIA A CADLOLO 32, prc660 10 studio dell'avvocato dall'avvocato VITTORIO DONATELLA GAUDIO, difeso L. GALLUCCI, giusta delega in atti;
2002 controricorrente nonchè contro 1649 ZU NI;
intimato avverso la sentenza 11. 504/00 del Tribunale di COSENZA, depositata il 15/03/00: udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/02 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TO RUSSO che ha concluso rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con citazione dell'ottobre 1996, UP ON, UP IA IA, UP LL e RL IG, comproprietari unitamente a UP RL TO di una stradella e del relativo piazzale di accesso alle abitazioni di proprietà esclusiva, siti in Castrolibero, località S.Lucia, esposero che, intendendo allacciarsi alla rete stradale del gas metano, avevano chiesto a UP RL TO di prestare il proprio consenso al passaggio delle relative tubazioni al di sotto dei suddetti immobili ricevendone un netto rifiuto. Convennero pertanto il predetto UP dinanzi al Pretore di Cosenza cui chiesero di riconoscere il loro diritto, a norma dell'art. 1102 c.c., a far passare qualsiasi tubazione sui beni in comune, nel rispetto dei diritti dell'intimato. Quest'ultimo, resistendo alla domanda, oppose che il posizionamento dei tubi avrebbe gravato il proprio fondo di una servitù in favore della Italgas, società erogatrice del servizio. L'adito pretore rigetto la domanda e la decisione, appellata dai soccombenti, venne confermata dal tribunale di Cosenza. Osservò detto giudice che la stipula del contratto con l'Italgas da parte degli attori, sulla base delle condizioni generali riportate nel documento prodotto agli atti, avrebbe costituito una vera e propria servitù a carico del terreno in comunione indivisa con lo UP, il cui consenso era dunque necessario stante la disposizione dell'art. 1059 c.c. Come già rilevato dal pretore. era inapplicabile alla fattispecie l'invocata norma di cui all'art. 1102 c.c., contemplante la diversa ipotesi di esplicazione del diritto di proprietà su bene comune;
invero, detta norma avrebbe potuto applicarsi al caso in esame, solo qualora non fosse prevista la costituzione di alcuna servitù 2 volontaria in favore della società concessionaria della fornitura di gas metano. UP IA IA, UP LL e RL IG ricorrono in cassazione per un motivo. Resiste UP RL TO con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico complesso motivo i ricorrenti, deducendo violazione degli artt. 99 e 112 cp.c. nonché vizi motivatori, lamentano che il tribunale ha erroneamente ritenuto che fosse stata proposta una domanda di costituzione di servitù anziché di mero accertamento dei loro diritti, quali comproprietari, sulla stradella e il piazzale comune, la cui estensione era stata contestata dal convenuto. Il tribunale avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare che costituisce uso consentito della cosa comune da parte del singolo condomino far passare sotto di essa le tubazioni per l'adduzione del gas metano. Cosi come prospettata la doglianza contenuto in ricorso si rivela priva di fondamento. Il giudice di seconde cure ha ben considerato la domanda proposta dagli attori. Ha tuttavia ritenuto inapplicabile la invocata disposizione di cui all'art. 1102 c.c. Ciò in quanto la norma in parola "si riferisce alla diversa ipotesi di esplicazione del diritto di proprietà su bene in comune, ipotesi che avrebbe potuto applicarsi nel caso in esame, solo ove le facoltà attribuite alla società concessionaria della fornitura di gas metano fosse limitata nel senso di non costituire in favore della società medesima così come incontestatamente prescritto dalle condizioni generali di contratto, alcuna 3 servitù volontaria, per la quale occorreva il consenso di tutti i proprietari del fondo scrvente". Nessuna extrapetizione è quindi ravvisabile nella decisione impugnata, che, viceversa, si è data carico di esaminare la domanda fondata dagli attori sull'art. 1102 c.c. D'altra parte, la ratio della decisione resa sul punto dal tribunale - e cioè che l'uso consentito della cosa comune non può spingersi al punto di costituire una servitù a favore di terzi- non è stata specificamente attaccata dai ricorrenti, limitatisi a dedurre genericamente il diritto del comunista di far attraversare la cosa comune con tubazioni di qualsiasi genere quando servano per le normali esigenze di vita. Deduzione questa con la quale si può consentire ma che, ripetesi, non si rivela conducente nella fattispecie concreta, così come insidacabilmente ricostruita dal giudice di merito. I ricorrenti osservano in ricorso che anche a ravvisare nel contratto di fornitura di gas metano la costituzione di una servitù a favore della società erogatrice del servizio, il giudice avrebbe dovuto accogliere la domanda precisando che le tubazioni della società predetta dovevano arrestarsi al limite dei beni comuni da dove, previa apposizione di contatori, si dovevano innestare le tubazioni di esclusiva proprietà degli attuali ricorrenti che sarebbero stati cosi nel pieno diritto di farle passare attraverso gli immobili comuni. Solo ove le tubazioni di proprietà dell'Italgas avessero attraversato la proprietà comune sarebbe stata ipotizzabile infatti una servitù a carico del fondo comune e a favore di detta società. Era questo l'unico reale significato della espressione “con ogni opportuna cautela per il rispetto del diritto del convenuto" aggiunta nelle conclusioni di cui all'atto introduttivo. 4 Questa estesa deduzione dei ricorrenti intesa a negare la costituzione di una servitù o comunque a indicare le modalità atte a impedire la costituzione non risulta presa in considerazione in sentenza (che, come detto, dà per pacifica la subordinazione nelle condizioni generali di contratto dell'erogazione del servizio alla prestazione del consenso di tutti gli aventi diritto alla costituzione di una servitù a favore dell'Italgas). Di essa non v'ẻ cenno nelle conclusioni precisate dall'appellante. Sarebbe stato quindi onere precipuo del ricorrente specificare in ricorso in quale scritto difensivo o atto del processo d'appello l'aveva tempestivamente e chiaramente formulata. Difatti, qualora una determinata questione giuridica che implichi un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr., e multis, Cass.nn. 12025/2000, 7194/2000, 986171998, 12393/1997, 9941/1996). Non avendo il ricorrente minimamente assolto un tale onere, la doglianza va ritenuta siccome dedotta per la prima volta nella presente sede e come tale, per l'appunto, inammissibile. Il ricorso va in definitiva rigettato con la conseguenziale condanna dei ricorrenti in solido alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
5 La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese 72,80 ultre a € 1,050,00 per onorari. liquidate in €.. Cosi deciso in Roma, il 13 dicembre 2002 Il Consigliere estensore Jl Presidente Dott. Sergio Del Core Algis fel love Dott. Mario Spadone Прави IL CANC ERE RI Di блого IA DI EZ CUTATA IN CANC UN 201 1 2003 Osgi IL CANCE Maid of