CASS
Sentenza 7 maggio 2026
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2026, n. 16535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16535 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RH RA nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere ET RI MO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabiola Furnari, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
lette le conclusioni del difensore, avv. Davide Casà, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di RA RH per il delitto di cui all’art. 483 cod. pen. consistito nell’attestare falsamente, in una dichiarazione sostitutiva ex art. 46 d.p.r. n. 445 del 2000 rivolta allo IACP di Agrigento, di aver occupato abusivamente una casa popolare dal mese di marzo 2017, quando invece l’occupazione era iniziata successivamente. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16535 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MO BE AR Data Udienza: 07/04/2026 2 2. Avverso la sentenza ricorre l’imputata, tramite il difensore, proponendo tre motivi. 2.1. Il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza del reato in contestazione. Si sostiene che la dichiarazione è stata resa nel 2020 e quindi, a distanza di tre anni dai fatti, l’imputata è incorsa in un errore nell’indicazione del mese di ingresso. 2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Con l’appello la difesa aveva evidenziato i caratteri che consentivano di connotare il fatto in termini di particolare tenuità. La risposta fornita sul punto dalla Corte di appello è apparente. 2.3. Il terzo motivo contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha trasmesso requisitoria scritta. Il difensore dell’imputata ha inviato breve memoria di replica, con cui insiste per l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. Il primo motivo è inammissibile. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, RA RH (odierna ricorrente) ed EN AR (imputata non appellante) hanno reso due false dichiarazioni sostitutive ex art. 456 d.p.r. n. 445 del 2000 in relazione alla occupazione di una casa popolare. RA RH ha attestato di averla occupata abusivamente dal mese di marzo 2017; EN AR ha attestato di non occuparla più dal mese di marzo 2017. Le due dichiarazioni sono false perché sia la polizia municipale sia i carabinieri hanno accertato, durante un’operazione, che il 9 ottobre 2017 l’appartamento in questione era ancora occupato da EN AR. 3 A fronte di tanto, la ricorrente si limita a ribadire di essere incorsa in un errore nella datazione della propria occupazione, ma si tratta di tesi già dedotta in sede di appello e confutata, senza cadute logiche, dalla sentenza impugnata. 3. Il secondo motivo è fondato. In tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275940 - 01). Il richiesto onere motivazionale non viene soddisfatto dalla sentenza impugnata, che, dopo aver ricordato i caratteri del fatto di particolare tenuità, si limita a sostenere: "Gli elementi offerti dall'odierna vicenda non consentono un positivo giudizio in ordine alla richiesta formulata dalla difesa ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen." (cfr. pag. 3). L'astrattezza dell'affermazione non esplicita le ragioni della decisione, né lascia comprendere quali siano, in concreto, i caratteri ostativi al riconoscimento dalla invocata causa di non punibilità. 4. Il terzo motivo è assorbito. 5. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente all'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla particolare tenuità del fatto, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 07/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ET RI MO CA LL
sentita la relazione svolta dal consigliere ET RI MO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabiola Furnari, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
lette le conclusioni del difensore, avv. Davide Casà, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di RA RH per il delitto di cui all’art. 483 cod. pen. consistito nell’attestare falsamente, in una dichiarazione sostitutiva ex art. 46 d.p.r. n. 445 del 2000 rivolta allo IACP di Agrigento, di aver occupato abusivamente una casa popolare dal mese di marzo 2017, quando invece l’occupazione era iniziata successivamente. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16535 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MO BE AR Data Udienza: 07/04/2026 2 2. Avverso la sentenza ricorre l’imputata, tramite il difensore, proponendo tre motivi. 2.1. Il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza del reato in contestazione. Si sostiene che la dichiarazione è stata resa nel 2020 e quindi, a distanza di tre anni dai fatti, l’imputata è incorsa in un errore nell’indicazione del mese di ingresso. 2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Con l’appello la difesa aveva evidenziato i caratteri che consentivano di connotare il fatto in termini di particolare tenuità. La risposta fornita sul punto dalla Corte di appello è apparente. 2.3. Il terzo motivo contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha trasmesso requisitoria scritta. Il difensore dell’imputata ha inviato breve memoria di replica, con cui insiste per l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. Il primo motivo è inammissibile. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, RA RH (odierna ricorrente) ed EN AR (imputata non appellante) hanno reso due false dichiarazioni sostitutive ex art. 456 d.p.r. n. 445 del 2000 in relazione alla occupazione di una casa popolare. RA RH ha attestato di averla occupata abusivamente dal mese di marzo 2017; EN AR ha attestato di non occuparla più dal mese di marzo 2017. Le due dichiarazioni sono false perché sia la polizia municipale sia i carabinieri hanno accertato, durante un’operazione, che il 9 ottobre 2017 l’appartamento in questione era ancora occupato da EN AR. 3 A fronte di tanto, la ricorrente si limita a ribadire di essere incorsa in un errore nella datazione della propria occupazione, ma si tratta di tesi già dedotta in sede di appello e confutata, senza cadute logiche, dalla sentenza impugnata. 3. Il secondo motivo è fondato. In tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275940 - 01). Il richiesto onere motivazionale non viene soddisfatto dalla sentenza impugnata, che, dopo aver ricordato i caratteri del fatto di particolare tenuità, si limita a sostenere: "Gli elementi offerti dall'odierna vicenda non consentono un positivo giudizio in ordine alla richiesta formulata dalla difesa ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen." (cfr. pag. 3). L'astrattezza dell'affermazione non esplicita le ragioni della decisione, né lascia comprendere quali siano, in concreto, i caratteri ostativi al riconoscimento dalla invocata causa di non punibilità. 4. Il terzo motivo è assorbito. 5. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente all'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla particolare tenuità del fatto, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 07/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ET RI MO CA LL