Sentenza 18 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/05/2001, n. 6809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6809 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2001 |
Testo completo
AULA "A" 1 6 809 01 IN OME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3900/2000+ SEZIONE LAVORO 6434/2000 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: OGGETTO: Santojanni Dott. Marino Donato Presidente lavoro Dott. Vincenzo Mileo Consigliere Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. on. 15422 Cron Rep. Dott. Natale Capitanio Consigliere Ud. 22 feb- Dott. Aldo De Matteis Consigliere braio 2001 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AP AR, AC OM e AC ARnna, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via dei Gracchi n. 130, studio avv. Filippo Neri, presso l'avv. prof. Michele Salazar, che li rappre- senta e difende giusta delega in atti;
ricorrenti contro società Ferrovie dello Stato S.p.A., elettivamente domiciliata in Ro- ma, Lungotevere Michelangelo n. 9, presso l'avv. prof. Arturo Maresca che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
873 - controricorrente ricorrente incidentale
contro
I.N.A.I.L., Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli In- fortuni sul Lavoro, elettivamente domiciliato in Roma, via IV no- vembre n. 144, presso gli avvocati Antonino Catania e Rita Raspan- procura notarile ti che lo rappresentano e difendono giusta de a in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 128/99, decisa il 13 aprile 1999 e pubbli- cata il 12 giugno 1999, resa dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento n. 378/97 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; uditi gli avvocati Rita Raspanti nell'interesse dell'I.N.A.I.L. e Roberto Romer per delega dell'avv. Arturo Maresca nell'interesse della società Ferrovie dello Stato S.p.A.; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, ha concluso per la declaratoria di inam- missibilità del ricorso principale e in subordine per il rigetto dello stesso, assorbito il ricorso incidentale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 28 settembre 1989 AP AR ved. Mallama- ci, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui figli minori OM e ARnna, conveniva in giudizio dinanzi al Preto- re di Reggio Calabria l'allora Ente per le Ferrovie dello Stato al fine di ottenere il riconoscimento di infortunio in itinere in re- 2 lazione all'evento letale occorso al loro dante causa AC AN il quale, in data 29 aprile 1987, era stato colpito mortal- mente da un proiettile d'arma da fuoco esploso da ignoti mentre si apprestava a salire a bordo della propria auto, al termine del la- voro. Resisteva l'Ente Ferrovie dello Stato assumendo che l'evento mor- tale era da considerasi agguato mafioso teso al AC AN e non ricollegabile in alcun modo al luogo o al rapporto di lavoro. Il contraddittorio veniva esteso all'I.N.A.I.L., discutendosi cir- ca l'individuazione del legittimato passivo, per il caso di rico- noscimento dell'evento letale come infortunio sul lavoro. Il Giudice adito, con sentenza in data 1 marzo 1996, respingeva la domanda. Interponevano appello AP AR, AC OM e Mallama- ci ARnna e in esito il Tribunale di Reggio Calabria, con sen- 128/99, emessa in data 13 aprile 12 giugno 1999, re- tenza n. - spingeva il gravame e così, per quanto rileva in questa sede, mo- tivava la decisione. Osservava che la consumazione del delitto nel piazzale antistante il luogo di lavoro era del tutto casuale mentre il AC dove- va esser considerato l'unico diretto obbiettivo dei sicari i quali, anche a prescindere dal luogo, avevano premeditato di colpirlo comunque anche in diversa circostanza". Riteneva esser superflua ogni indagine in ordine alla legittima- zione passiva dell'Ente Ferrovie O dell'I.N.A.I.L. quanto 3 all'evento in parola, non ravvisandosi in esso un infortunio sul lavoro indennizzabile. Avverso la sentenza, non notificata, propongono ricorso per cassa- zione AP AR, AC OM e AC ARnna, con atto notificato in data 16 febbraio 2000 e deducono un unico moti- vo. La società Ferrovie dello Stato S.p.A. resiste con controricorso notificato in data 17 marzo 2000 e propone ricorso incidentale su- bordinato col quale rinnova la contestazione della propria legit- timazione passiva. L'I.N.A.I.L. resiste con controricorso notificato in data 29 marzo 2000. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi, principale ed incidentale, vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 cpc. Con l'unico motivo del ricorso principale si denuncia, senza rife- rimento ad alcuna fra le ipotesi previste all'art. 360 cpc, una non meglio precisata "erroneità della sentenza appellata" (sic), l'illegittimità dei provvedimenti di rigetto adottati da parte da- toriale, il difetto di motivazione sul punto decisivo della quali- ficazione dell'evento mortale come infortunio sul lavoro. Osserva la Corte che la disciplina del ricorso per cassazione in- dividua analiticamente i vizi che possono essere denunciati e, in particolare, tiene ben distinta le ipotesi di violazione di legge, indicata al n. 3 dell'art. 360 cpc, di nullità della sen- 4 tenza o del procedimento, disciplinata al n. 4 dello stesso arti- insufficiente, о contraddittoria motivazione, colo, di omessa, menzionata al n.
5. Non può quindi essere denunciata una generica "erroneità della sentenza appellata", senza indicare un principio di diritto erro- neamente affermato ovvero applicato ad ipotesi non pertinente o la violazione di una norma processuale che comporti la nullità della sentenza o del procedimento. richiesta ✓ Pudicazione delt sizioni che Sumono olateDeve ève pur sempre risultare uno sviluppo argomentati- vo tale da consentire al Giudice di Legittimità di individuare le norme cui il ricorrente ha inteso far riferimento;
ciò non riesce possibile nel caso in esame poiché il ricorso contiene un mero ri- epilogo delle argomentazioni svolte nel corso del giudizio di me- 4 rito e puntualmente disattese nella sentenza denunciata. et simpliciterNon può d'altro canto esser denunciata sic l'illegittimità di provvedimenti adottati da parte datoriale senza menzionare un qualsiasi errore della sentenza denunciata ove le risultanze degli accertamenti compiuti da detta parte vengono uni- camente richiamati quali dati di fatto, tra l'altro neppure conte- stati se non in modo del tutto generico e con ripetizione di argo- menti già disattesi nel corso del giudizio di merito. E infine la doglianza attinente alla ricostruzione della fattispe- cie concreta è indubbiamente deducibile in sede di legittimità sotto il profilo di una insufficiente, contraddittoria, o omessa 5 motivazione della sentenza impugnata. È peraltro onere della parte ricorrente indicare quali siano le circostanze e gli ele- menti rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, sotto il profilo dell'apprezzamento della "causalità dell'errore" e quin- di della decisività di tali circostanze (v. Cass. 18 settembre 1986, n. 5656) poiché l'identificazione del punto (o dei punti) oggetto della lacuna lamentata non può essere rimessa alla Corte cui venga genericamente espressa la doglianza di motivazione vi- ziata. Il controllo sulla logicità del giudizio, riservato alla Corte Suprema, non può infatti risolversi in un'ulteriore valutazione degli elementi sottoposti all'esame del giudice del merito, con apprezzamento dell'eventuale ingiustizia della sentenza impugnata. Tali principi non sono stati seguiti dai ricorrenti i quali si li- mitano a riproporre la propria ricostruzione dell'evento letale ed a porre l'accento sulla circostanza che la vettura utilizzata per raggiungere il luogo di lavoro si trovava parcheggiata in uno spa- zio riservato alle FF.SS., senza sottoporre a vaglio critico l'argomentazione svolta dal Tribunale nel senso che il fatto va ascritto ad attività dolosa di terzi, tale da interrompere qual- siasi nesso causale o occasionale con la prestazione d'opera. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. Rimane assorbito il ricorso incidentale. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Riunisce i ricorsi. inammissibile il ricorso principale, assorbito Dichiara l'incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Roma, 22 febbraio 2001 Можно заптораний IL PRESIDENTE Albert Her IL CONSIGLIERE ESTENSORE Sill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi 18 MAG 2001 I 3 0 A 1 3 D S . , 5 S IL CANCELLIERS T O A . R T L , L N A ' A O L S B 3 L E 7 I E P - D S D 8 I - I A 1 N S T 1 G S N O E O E S P A G I M D I A G E E , A O L O T D T R E I T A T R S L I I N L G D E E E S D O E R 7