Sentenza 7 giugno 1999
Massime • 1
È denunciabile con ricorso per cassazione il contrasto rispetto ad un giudicato esterno intervenuto successivamente alla emanazione della sentenza impugnata al pari di quanto avviene per lo "ius superveniens", atteso che il controllo di legittimità non ha per oggetto solamente l'errore del giudice, ma è inteso a verificare anche la conformità della sentenza a diritto, ancorché il vizio sia dovuto ad un mutamento del quadro normativo. Non è invece ravvisabile un motivo di revocazione ex art. 395 n. 5 cod. proc. civ., perché questo si configura solo ove il giudicato sia intervenuto prima della emanazione della sentenza impugnata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/1999, n. 5574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5574 |
| Data del deposito : | 7 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio Lanni Presidente
Dott. Alberto Spanò Cons. Relatore
Dott. Federico Roselli Consigliere
Dott. Camillo Filadoro Consigliere
Dott. Giancarlo D'Agostino Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GE AN, elettivamente domiciliato in Roma, via Augusto Aubry, presso l'avv. Giorgio Boccadamo, rappresentato e difeso giusta delega in atti, dall'avv. Alfredo Adinolfi;
- ricorrente -
contro
Telecom Italia SPA, elettivamente domiciliata in Roma, via Bruxelles n. 61/63, presso l'avv. prof. Roberto Pessi , che la rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente agli avvocati Carlo e Mario Miletto;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di LI n. 1183 del 19 febbraio - 26 aprile 1996, R.G. 42927/95;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 ottobre 1998 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
Udito l'avv. Mario Miletto;
Udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 6 luglio 1994 la SIP S.p.A. proponeva opposizione avverso decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di LI in data 9 giugno 1994 in favore di AN GE, col quale le veniva intimato il pagamento della somma di lire 53.703.879, oltre accessori, a titolo di retribuzioni per il periodo aprile 1993 - maggio 1994. Deduceva al riguardo l'insussistenza d'obbligo retributivo atteso che, pur se un primo licenziamento era stato annullato, il rapporto di lavoro era in ogni caso risolto a seguito di nuovo recesso risalente al 2 agosto 1991.
Il GE rilevava che la SIP non poteva far valere fatti estintivi del rapporto, anteriori alla sentenza dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento senza violare la preclusione nascente dal giudicato.
Il Pretore, con sentenza 20 gennaio 1995, rigettava l'opposizione e, confermava il decreto ingiuntivo.
La sentenza, gravata di appello dalla Telecom Italia S.p.A. quale avente causa dalla SIP, veniva riformata dal Tribunale che revocava il decreto ingiuntivo, osservando che il secondo licenziamento non era stato impugnato e pertanto l'eccezione di giudicato non poteva essere accolta. Escludeva quindi la spettanza di retribuzione di sorta per il periodo successivo al 2 agosto 1991.
Avverso la sentenza interpone ricorso per cassazione il GE ed avanza cinque motivi, gli ultimi due attinenti alle spese del giudizio d'appello e di legittimità.
Resiste la Telecom SPA con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo mezzo il ricorrente deduce la falsa applicazione dagli artt. 2909 e 324 CPC, in relazione all'art. 360 n. 3 CPC, per avere il Tribunale omesso di considerare che il fatto addotto dalla SIP a sostegno del licenziamento intimato in data 2 agosto 1991 non era un nuovo e diverso motivo di licenziamento, ma un fatto deducibile nel giudizio di impugnazione del precedente licenziamento in data 22 settembre 1988, giudizio definito dal Pretore di LI con sentenza n. 11299/91 in data 4 - 28 giugno 1991 (dichiarativa della illegittimità di tale primo recesso), coperta da giudicato a seguito di reiezione dell'appello e declaratoria d'inammissibilità del ricorso per cassazione.
Il motivo non è fondato.
Secondo l'insegnamento di questa Corte si ha violazione di norme di diritto "quando vi sia stata la negazione o il fraintendimento di una disposizione di legge esistente o l'affermazione di una norma inesistente, mentre la falsa applicazione ricorre allorquando una norma rettamente intesa venga applicata ad una fattispecie concreta che non corrisponde a quella astratta prevista dalla norma stessa ovvero in modo da giungere a conseguenze giuridiche contrarie ad essa" (ex plurimis, cass., 25 maggio 1987, n. 4698, 19 maggio 1990, n. 454, 18 marzo 1995 n. 3205). Il Tribunale ha correttamente applicato gli artt. 2909 C.C. e 324 C.P.C. quando ha affermato che per verificare l'esistenza di precedente giudicato occorre che lo stesso rapporto o negozio formi oggetto di due distinti giudizi. Incensurabile in sede di legittimità, sotto il profilo della violazione delle norme sul giudicato, risulta quindi la conclusione che nella specie una siffatta verifica (in merito all'eventuale identità del rapporto o negozio dedotto ad oggetto di due distinti giudizi), non poteva essere compiuta per l'assorbente motivo che il secondo licenziamento, non era mai stato impugnato in sede giudiziale. Ed invero l'affermazione del Tribunale riguardo alla mancata impugnazione del secondo licenziamento non forma oggetto di censura, con il motivo in esame, sotto il profilo di una ipotetica inadeguatezza o contraddittorietà della motivazione, ma solamente, come ci si accinge a chiarire in relazione a diverso motivo di ricorso, di rilievo di contrario giudicato, peraltro formatosi dopo la pronuncia della sentenza impugnata in questa sede. Col secondo motivo si invocano gli effetti del giudicato, qualificato come interno, formatosi a seguito della sentenza di questa Corte Suprema n. 554/97, decisa il 2 ottobre 1996 e pubblicata il 20 gennaio 1997, successivamente quindi alla pronuncia della sentenza impugnata.
Detta pronuncia del Supremo Collegio ha respinto il ricorso proposto dalla Telecom S.p.A., quale avente causa dalla SIP, avverso sentenza del Tribunale di LI n. 3930/94 in data 11.11 - 30.12.94, confermativa di sentenza del Pretore Di LI 15 febbraio-9 marzo 1994, che rigettava l'opposizione della SIP dichiarativa d'illegittimità del licenziamento intimato il 2 agosto 1991, e tanto non sotto il profilo dell'interpretazione del precedente giudicato (all'epoca non ancora intervenuto) ma per insussistenza di fatti di tal gravità da giustificare una sanzione espulsiva. Tale sentenza del Supremo Collegio è allegata al ricorso per cassazione e l'odierna controricorrente nulla rileva al riguardo ed anzi svolge le proprie difese anche con riferimento a tale produzione.
Si aggiunge che non è consentito ravvisare, nel contrasto con giudicato formatosi dopo il deposito della sentenza denunciata in questa sede, un motivo di revocazione, atteso che, com'è pacifico in dottrina, l'art. 395 n. 5 prevede solo la violazione di un giudicato antecedente. Valgono al proposito precedenti giurisprudenziali nel senso che "la contraddizione tra la sentenza impugnata per revocazione ed altra precedente, avente fra le parti autorità di cosa giudicata, riguarda la sentenza pronunciata in un precedente giudizio, rimasta ignota al giudice e che può dar diritto ad opporre l'eccezione di giudicato, non invece il giudicato che si formi nello stesso processo, la cui violazione, se avvenuta in grado d'appello, può essere denunciata soltanto con ricorso per Cassazione" (Cass., 15 ottobre 1954, n. 3750) e, con riferimento al rito del lavoro, nel senso che "il motivo di revocazione, previsto dall'art. 395, n. 5, c.p.c. è configurabile quando, prima dell'emanazione (e non prima del passaggio in giudicato) della sentenza impugnata per revocazione, sia intervenuta un'altra sentenza che abbia deciso in senso contrario, con efficacia di giudicato, tra le stesse parti e sul medesimo punto oggetto della decisione adottata nella pronuncia successiva, sempreché quest'ultima non abbia pronunciato sull'eccezione di giudicato;
ai fini anzidetti, nelle controversie soggette al rito del lavoro, è necessario che il giudicato contrastante si sia formato prima della lettura in udienza del dispositivo della sentenza revocanda" (Cass. civ., 23 maggio 1984, n. 3158). La dottrina pone in evidenza l'incompletezza della disciplina vigente ad offrire un rimedio a tutte le situazioni di conflitto tra giudicati e il limite della disciplina dettata all'art. 395 n. 5 C.P.C. risulta palese dalla stessa lettura del testo normativo.
Non offrono una diversa soluzione le sentenze della Suprema Corte 6 novembre 1990, n. 10650 (massimata nel senso che "il giudicato esterno dà luogo ad un'eccezione in senso proprio, che non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità ne' è invocabile come jus superveniens, mentre resta la possibilità dell'impugnativa per revocazione, a norma dell'art. 395, n. 5, c.p.c, esperibile ove si manifesti un contrasto di giudicati") e 1
marzo 1989, n. 1141, (massimata nel senso che "il giudicato esterno non è deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità, pur se i fatti posti a fondamento della relativa eccezione siano sopravvenuti in pendenza di detto giudizio, salva restando, in tal caso, l'esperibilità del rimedio della revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 5, c.p.c.") atteso che la lettura del testo integrale di dette pronunce consente di appurare che in entrambi i casi è stato massimato un obiter dictum, rinvenendosi in motivazione un mero richiamo all'istituto della revocazione, privo d'influenza sul decisum.
Questa Corte deve quindi valutare se, in relazione al motivo come dedotto, si debba tener conto, ai fini della decisione del presente giudizio di legittimità, del giudicato formatosi, come già precisato, per effetto della sentenza di questa Corte n. 554 del 20 gennaio 1997. Il ricorrente, sostenendo la configurabilità nella specie di un giudicato intero, afferma che detta sentenza non produce "gli effetti di giudicato esterno, in quanto qui non si tratta di giudicare ai fini degli effetti diversi di un rapporto giuridico che ne viene a costituire l'antecedente logico giuridico, ma si tratta dello stesso fatto identico e preciso com'è stato esaminato nel precedente giudizio." L'affermazione non può essere condivisa poiché la differenza tra giudicato esterno e giudicato interno, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte, prescinde dal rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Si definisce, infatti, giudicato "esterno" quello che si sia formato fra le stesse parti o loro danti causa a seguito di un distinto atto d'impulso processuale, interno quello intervenuto nello stesso procedimento (ex pluribus Cass., Terza Sezione Civile n. 4676 del 21 maggio 1996). Secondo l'orientamento tradizionale, il giudicato interno va rilevato ex officio in qualunque stato e grado del procedimento mentre quello esterno può essere rilevato solo su eccezione di parte che non può essere avanzata per la prima volta in sede di legittimità, per il generale divieto di sollevare in tale fase questioni che non siano state prospettate nel giudizio di merito. Si afferma ancora che l'interpretazione del giudicato esterno rappresenta una questione di fatto che non può essere portata dinanzi al giudice di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione.
In questa sede non si deve prender posizione sul recente orientamento espresso da questa Sezione Lavoro con la sentenza n. 11018 del 23 ottobre 1995 (rv4494341), ove in contrasto con una giurisprudenza consolidata si afferma essere rilevabile di ufficio il giudicato esterno ancorché non ritualmente eccepito, poiché l'esistenza di giudicato formatosi dopo il deposito della sentenza denunciata in questa sede è stata rilevata con l'unica difesa possibile, ovvero col ricorso per cassazione.
L'indagine non è quindi volta a verificare la possibilità di tener conto del giudicato non eccepito formalmente ancorché allegato e acquisito senza contestazione di parte, ma piuttosto l'incidenza di una questione non esaminata nel giudizio di merito, nel cui corso peraltro non poteva essere allegata l'esistenza di un giudicato ancora in formazione.
Ad avviso di questa Corte il giudicato esterno, così formato in separato giudizio, comporta la cassazione della sentenza impugnata. Come già si è detto la dottrina ha segnalato l'incompletezza della disciplina vigente in tema di revocazione, mancando la tutela ai contrasti sopravvenuti.
Si rinvengono talune aperture nella giurisprudenza di legittimità, anche non recente, in ordine alla possibilità di rilevare il giudicato in un momento successivo alla sua formazione, pur se in una fase avanzata del giudizio in corso. Così la Corte Suprema, con sentenza 18 novembre 1981, n. 6123, ha statuito nel senso che "la preclusione nascente da precedente giudicato, traducendosi in un ostacolo a che il giudice possa nuovamente pronunciare su un bene della vita già riconosciuto o negato, va riscontrata con riferimento al momento della decisione, e, quindi, sussiste anche nel caso in cui il giudicato stesso si sia formato in un momento successivo a quello dell'instaurazione del nuovo giudizio od a quello dell'invocazione della sua autorità, ma anteriore alla decisione". Ancora con sentenza n. 2668 del 16 novembre 1983 il Supremo Collegio osserva che il potere di sollevare le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio può essere esercitato anche in tempo successivo, "quando il fatto che forma oggetto dell'eccezione sia sopravvenuto nel corso del giudizio, fino all'udienza di discussione", mentre nella sentenza n. 1910 del 22 marzo 1984, afferma che "la preclusione attiene in generale a facoltà in precedenza esercitabili ché diversamente essa mancherebbe di oggetto e poiché, d'altra parte, la norma deve essere interpretata in senso conforme alla tutela del diritto alla difesa come garantito dall'art. 24 cost., la improponibilità di nuove eccezioni nel giudizio di appello disposta dall'art. 437 C.P.C. deve essere intesa limitatamente a quelle in concreto proponibili nel precedente grado. Del pari, nel giudizio di rinvio, mentre sono precluse le eccezioni proponibili nelle precedenti fasi di merito, devono invece ritenersi consentite quelle con cui si facciano valere fatti sopravvenuti e ciò indipendentemente da una diversa impostazione delle questioni conseguite alla sentenza di cassazione. In realtà, come già chiarito da questa stessa Corte con sentenza n. 4363/1980, nel giudizio di rinvio, al di là del giudicato che si fosse in precedenza formato in relazione ad altri capi della sentenza impugnata, la causa rimane sub iudice, con ogni facoltà delle parti ed ogni potere di ufficio in precedenza non esercitabile, il che deve intendersi non solo riguardo allo jus bensì anche al factum superveniens, quale nella specie, costituito dalla sentenza .... relativa alla stessa causa." In linea coi principi sopra richiamati questo Collegio ritiene che l'ordinamento consenta alla parte di denunciare il potenziale contrasto rispetto a giudicato intervenuto dopo la pronuncia di una sentenza in grado d'appello e in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, con immediata applicazione dello jus superveniens in relazione al quale il controllo di legittimità non ha per oggetto solamente l'errore del giudice ma deve verificare la conformità della sentenza al diritto, pur se il vizio sia dovuto ad un mutamento del quadro normativo.
Si osserva in dottrina che, ove un nuovo processo abbia ad oggetto un diritto già accertato, il giudicato si risolve in un impedimento processuale cui segue il difetto per il giudice adito e per qualunque altro giudice del potere di emettere nuova pronuncia. Appare altresì convincente l'opinione dottrinale per cui l'essenza del giudicato è data da un precetto risultante dalla combinazione delle norme e dei negozi, atti o fatti da esse previsti, tale da rendere certa una situazione giuridica concreta.
Questa Corte ritiene di accogliere la conclusione cui la stessa dottrina perviene, nel senso che il giudicato, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, sia da assimilarsi, ai fini del sindacato della Corte di Legittimità, a tali elementi normativi, in modo da evitare una nuova pronuncia su una res iudicata. Si aggiunge che l'interpretazione del giudicato non comporta un nuovo accertamento di fatto ma solo la verifica del contrasto fra la sentenza impugnata e quella divenuta definitiva e rientra quindi nei poteri della Corte di Cassazione, come definiti nel nuovo testo dell'art. 384 C.P.C., a seguito della modifica operata con l'art. 66 legge 26 novembre 1990 n. 353. Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, l'autorità del giudicato concerne non solo l'oggetto della controversia e le ragioni giuridiche fatte valere dalle parti, ma si estende anche agli accertamenti che siano necessariamente ed inscindibilmente collegati alla decisione, di cui costituiscano il presupposto, sicché la cosa giudicatasi forma tanto sulle statuizioni espresse nel dispositivo quanto sulle affermazioni che si presentano come il fondamento logico- giuridico della decisione adottata. Al lume di siffatto principio non è dubbio che nella specie, in virtù della più volte richiamata sentenza 9.3.1994del Pretore di LI, confermata in appello da quel tribunale con sentenza 11.11 -30.121994, ritenuta in sede di legittimità (Cass. 20.1.1997 n. 554) immune da vizi, deve ritenersi formato il giudicato sulla illegittimità del licenziamento del 2.8.1991; ed invero il relativo accertamento (desunto dal rilievo che l'addebito contestato al lavoratore, ossia il ritardo di soli due giorni nella trasmissione del certificato medico giustificativo di una assenza dal lavoro, non fosse tanto grave da giustificare la risoluzione del rapporto) costituisce, nell'economia della suindicata sentenza, presupposto logico, essenziale e necessario della pronuncia che, proprio su quella premessa, ha respinto in definitiva l'opposizione della SIP avverso il decreto ingiuntivo 6.5.1993 notificatole ad istanza del GE per il pagamento delle retribuzioni maturate dopo la sentenza 4-28.6.1991 del Pretore di LI (a sua volta dichiarativa della illegittimità del primo licenziamento intimato il 22.9.1988). Ne discende che non è possibile trarre dalla iniziativa di quel secondo recesso datoriale conseguenze favorevoli alla TELECOM S.p.A., in ordine al mancato pagamento della retribuzione per il periodo aprile 1993 - maggio 1994 (cui su riferisce l'opposto decreto ingiuntivo).
Il secondo motivo di ricorso merita, quindi, accoglimento, con la conseguente cassazione della impugnata sentenza, restando assorbito il terzo motivo col quale si prospettano, in sostanza, le stesse difese accolte nella sentenza passata in giudicato e le argomentazioni svolte da questa Corte nella sentenza n. 554/97. Rimangono altresì assorbiti il quarto ed il quinto motivo, relativi al regime delle spese, sulle quali occorre provvedere in questa sede giacché, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito a norma dell'art. 384 c.p.c., pervenendo in conclusione al rigetto dell'appello proposto a suo tempo dalla TELECOM ITALIANA S.p.A. avverso la sentenza del primo giudice. Avuto riguardo a tutti gli aspetti della vicenda ed, in particolare, alla complessità delle questioni trattate, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese dei giudizi di appello e di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il primo motivo di ricorso;
accoglie il secondo;
dichiara assorbiti gli altri;
decidendo nel merito rigetta l'appello proposto dalla Telecom Italia S.p.A. avverso la sentenza del Pretore di LI 20 gennaio - 17 febbraio 1995. Compensa le spese del giudizio di appello e di cassazione. Roma, 5 ottobre 1998 DEPOSITTA IN CANCELLERIAIL 7 GIUGNO 1999.