Sentenza 27 gennaio 2009
Massime • 1
In tema di misure precautelari, è ammesso l'arresto facoltativo in flagranza o quasi flagranza di reato per il reato di "fuga" previsto dall'art. 189, comma sesto, cod. strada.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/01/2009, n. 9984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9984 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 27/01/2009
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 211
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 028771/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di PATTI;
UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 27/01/2009;
nei confronti di:
1) RU LO RM, n. il 03/07/1987;
avverso ORDINANZA del 19/06/2007 GIP TRIBUNALE di PATTI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GALBIATI RUGGERO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MURA Antonio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. FATTO E DIRITTO
1. Il GIP del Tribunale di Patti non convalidava l'arresto ad opera della polizia giudiziaria dell'indagato PR CI LO, accusato di non essersi fermato e di non avere prestato assistenza a seguito di un incidente stradale con danno alle persone (art. 189 C.d.S., commi 6 e 7); l'episodio era avvenuto il 9-6-2007. Rilevava che l'art. 189 C.d.S., comma 6, faceva riferimento all'art. 381 c.p.p., che disciplinava l'arresto in flagranza, mentre nel caso di specie l'indagato era stato arrestato dopo quasi due giorni dal fatto.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti avanzava ricorso per Cassazione.
Osservava che la norma andava interpretata anche con riferimento all'art. 189 C.d.S., comma 8 bis, che stabilisce che non è applicabile la misura dell'arresto nei confronti del conducente il quale si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria entro le ventiquattrore successive al fatto. Dal che poteva evincersi che l'arresto, in caso di mancata costituzione entro le ventiquattrore, era consentito anche al di fuori della flagranza. D'altro canto, l'intento punitivo relativo al reato di fuga era quello di favorire l'identificazione del soggetto coinvolto nell'incidente e di ricostruire la dinamica di questo. Chiedeva l'annullamento senza rinvio della ordinanza.
3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione instava per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio del provvedimento.
4. Il ricorso deve essere respinto perché infondato. Si osserva che, come è noto, l'art. 189 C.d.S., comma 6, è stato modificato con L. 9 aprile 2003, n. 72. L'attuale testo contiene il riferimento preciso, nel consentire l'arresto di chi non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone ("reato di fuga"), all'art. 381 c.p.p. che disciplina l'arresto facoltativo in flagranza, consentendone la deroga solo in relazione ai limiti di pena ivi stabiliti. Ne discende che anche nell'ipotesi di perpetrazione del "reato di fuga" l'arresto facoltativo è ammesso nel caso di stato di flagranza o quasi flagranza (v. in tema, Cass. Sez. 4, 20.6.2006, n. 919). D'altro canto, detto stato si connota per lo stretto collegamento tra la condotta commissiva del reato, o quella ad essa immediatamente successiva, e la percezione della medesima da parte della polizia giudiziaria, sicché tale collegamento deve ritenersi sussistente anche quando sia trascorso un certo lasso di tempo, non necessariamente breve, durante il quale l'azione della polizia giudiziaria si sia svolta senza soluzione di continuità. Peraltro, nel caso di specie, l'imputato LO PR CI risulta essere stato arrestato dopo quasi due giorni dal fatto, al di fuori di ogni situazione di flagranza dei reati. Quindi, correttamente il GIP non ha convalidato l'arresto eseguito.
5. La reiezione del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, essendo l'istante parte pubblica.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2009