Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/07/2016, n. 35263
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Sentenza 14 luglio 2016

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In tema di colpa, nelle attività pericolose consentite, poiché la soglia della punibilità dell'evento dannoso è più alta di quanto non lo sia rispetto allo svolgimento di attività comuni, maggiori devono essere la diligenza e la perizia nel precostituire condizioni idonee a ridurre più possibile il rischio consentito; ne consegue che l'impossibilità di eliminazione del pericolo non può comportare una attenuazione dell'obbligo di garanzia, ma deve tradursi in un suo rafforzamento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità degli organizzatori di una attività di aviolancio per il decesso di una allieva, avendo omesso di adottare adeguate cautele nonostante la presenza di un forte vento e la inesperienza della vittima che doveva effettuare il suo primo lancio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/07/2016, n. 35263
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35263
    Data del deposito : 14 luglio 2016

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