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Sentenza 27 aprile 2023
Sentenza 27 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2023, n. 17595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17595 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AM BI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
lette le conclusioni trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore dott. FULVIO BALDI, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17595 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 31/03/2023 23-30599/2022 . RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché il primo motivo non tiene conto della duplice argomentazione che sostiene la decisione di merito e, in punto di aggravanti contestate erroneamente (più persone riunite e recidiva reiterata) non si avvede della esclusione delle stesse e del conseguente bilanciamento favorevole con rideterminazione della sanzione;
il secondo motivo è intrinsecamente incoerente, in quanto invoca la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte (n. 20808/2018, dep. 2019, in motivazione;
seguita sul punto specifico da Sez. 6, n. 50995 del 9/7/2019, Rv. 278058 - 01) che, in tema di effetti della recidiva qualificata ai fini del calcolo dei termini di prescrizione, afferma il principio esattamente opposto rispetto a quello posto a sostegno del motivo di ricorso. 1.1. Quanto alla denunziata violazione della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., in relazione agli art. 581, 591, 129 cod. proc. pen.), per la ritenuta irragionevolezza cronologica della decisione che ha stimato aspecifici i motivi di gravame, atteso che i motivi di appello sono stati redatti e depositati nel 2015, ben prima dell'intervento novellatore dell'art. 581 cod. proc. pen. e ancor prima della decisione assunta sul punto dalle Sezioni unite (Galtelli) di questa Corte, rileva il Collegio che la formulazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., (novellato successivamente alla proposizione dell'appello dichiarato inammissibile) già imponeva, tra gli altri, l'onere per l'impugnante di formulare specifici motivi di censura capaci di attingere la ratio decidendi del provvedimento, confrontarsi con essa, censurarne in fatto ed in diritto i vizi e proporre una alternativa ipotesi decisoria di pari o superiore tenuta logico giuridica (ragioni confluite nei paradigmi stilati in Sez. U. n. 8825, del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822; ma già ben evidenti in Sez. 6, 18/5/2010, n. 29235, Rv. 248205; Sez. 6, 6/2/2004, n. 7742, Rv. 228978; Sez. 5, 6/5/2003, n. 23412, Rv. 224932). Dunque, già prima dell'intervento riformatore indicato dal ricorrente, il legislatore aveva definito un modello legale di motivazione che rende esplicita la parte giustificativa della sentenza, cui deve fare da contraltare un modello legale di impugnazione che renda altrettanto chiari i punti censurati, la qualità dell'errore identificato o dell'argomento non condiviso ed il motivo di tale dissenso, il tutto finalizzato ad una riforma congruente. Se invece, come nella fattispecie oggi all'esame del Collegio, la esplicitazione dei motivi di impugnazione si risolve nella rinnovata rappresentazione dei fatti e delle norme di legge che ad essi si conformano, senza alcuna forma di connessione critica con i motivi del testo che si intende censurare, il risultato non può che essere la inammissibilità (cfr., per una più complessiva analisi della inammissibilità delle impugnazioni di merito, Sez. U., n. 8825/2017, cit., che assevera un orientamento già consolidato nella giurisprudenza della Corte sin dai primi anni 2000). 1.2. In ogni caso, il motivo non tiene conto della autonoma ratio decidendi offerta dalla Corte sul punto della riconosciuta responsabilità per il fatto ascritto in imputazione. La Corte ha infatti valorizzato, oltre il dato toponomastico (presenza dell'imputato nei pressi della cabina telefonica dalla quale partì la telefonata a contenuto estorsivo) anche e soprattutto l'elemento ricognitivo della voce dell'interlocutore, riconosciuto con certezza dalla polizia giudiziaria operante in quella 23-30599/2022 comparata dell'imputato. Il dato è .stato apprezzato in primo grado nell'ambito del giudizio abbreviato, con evidente accettazione dell'imputato del compendio probatorio presente al fascicolo delle indagini preliminari. Difetta pertanto la manifestazione di quell'interesse che necessariamente deve connotare, ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., il motivo di censura rivolto alla giurisdizione superiore, atteso che il ricorrente non tiene conto della "prova di resistenza" (Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218) che scaturisce dagli altri elementi probatori stimati -nel merito, con motivazione logica, che congruamente valorizza dati di fatto non censurabili in questa sede di legittimità- del tutto autosufficienti ai fini dello scrutinio di merito. 1.3. Si è già fatto cenno all'equivoco percettivo che ha indotto il ricorrente ad insistere nella esclusione di aggravanti (recidiva reiterata e più persone riunite) già censurate, pur in assenza di motivi di gravame sui punti specifici, dalla Corte di merito, che ha rimodulato il giudizio di valenza tra circostanze di segno diverso ed ha rideterminato conseguentemente la sanzione, escludendone la ricorrenza in fatto. 1.4. Quanto agli effetti della esclusione della recidiva reiterata (riconosciuta ancorché minusvalente) sul calcolo dei termini di prescrizione, è la stessa giurisprudenza citata dal ricorrente che afferma come ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale, ancorchè sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. perì. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato. Il tentativo di estorsione ritenuto in sentenza si sarebbe prescritto dunque ben oltre l'anno 2030 (per la precisione, il 3 luglio 2040), tenendo conto dei criteri legali di calcolo indicati agli articoli 157, comma secondo e 161 comma secondo, cod. pen. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 2.1. La pronta soluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 marzo 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
lette le conclusioni trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore dott. FULVIO BALDI, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17595 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 31/03/2023 23-30599/2022 . RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché il primo motivo non tiene conto della duplice argomentazione che sostiene la decisione di merito e, in punto di aggravanti contestate erroneamente (più persone riunite e recidiva reiterata) non si avvede della esclusione delle stesse e del conseguente bilanciamento favorevole con rideterminazione della sanzione;
il secondo motivo è intrinsecamente incoerente, in quanto invoca la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte (n. 20808/2018, dep. 2019, in motivazione;
seguita sul punto specifico da Sez. 6, n. 50995 del 9/7/2019, Rv. 278058 - 01) che, in tema di effetti della recidiva qualificata ai fini del calcolo dei termini di prescrizione, afferma il principio esattamente opposto rispetto a quello posto a sostegno del motivo di ricorso. 1.1. Quanto alla denunziata violazione della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., in relazione agli art. 581, 591, 129 cod. proc. pen.), per la ritenuta irragionevolezza cronologica della decisione che ha stimato aspecifici i motivi di gravame, atteso che i motivi di appello sono stati redatti e depositati nel 2015, ben prima dell'intervento novellatore dell'art. 581 cod. proc. pen. e ancor prima della decisione assunta sul punto dalle Sezioni unite (Galtelli) di questa Corte, rileva il Collegio che la formulazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., (novellato successivamente alla proposizione dell'appello dichiarato inammissibile) già imponeva, tra gli altri, l'onere per l'impugnante di formulare specifici motivi di censura capaci di attingere la ratio decidendi del provvedimento, confrontarsi con essa, censurarne in fatto ed in diritto i vizi e proporre una alternativa ipotesi decisoria di pari o superiore tenuta logico giuridica (ragioni confluite nei paradigmi stilati in Sez. U. n. 8825, del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822; ma già ben evidenti in Sez. 6, 18/5/2010, n. 29235, Rv. 248205; Sez. 6, 6/2/2004, n. 7742, Rv. 228978; Sez. 5, 6/5/2003, n. 23412, Rv. 224932). Dunque, già prima dell'intervento riformatore indicato dal ricorrente, il legislatore aveva definito un modello legale di motivazione che rende esplicita la parte giustificativa della sentenza, cui deve fare da contraltare un modello legale di impugnazione che renda altrettanto chiari i punti censurati, la qualità dell'errore identificato o dell'argomento non condiviso ed il motivo di tale dissenso, il tutto finalizzato ad una riforma congruente. Se invece, come nella fattispecie oggi all'esame del Collegio, la esplicitazione dei motivi di impugnazione si risolve nella rinnovata rappresentazione dei fatti e delle norme di legge che ad essi si conformano, senza alcuna forma di connessione critica con i motivi del testo che si intende censurare, il risultato non può che essere la inammissibilità (cfr., per una più complessiva analisi della inammissibilità delle impugnazioni di merito, Sez. U., n. 8825/2017, cit., che assevera un orientamento già consolidato nella giurisprudenza della Corte sin dai primi anni 2000). 1.2. In ogni caso, il motivo non tiene conto della autonoma ratio decidendi offerta dalla Corte sul punto della riconosciuta responsabilità per il fatto ascritto in imputazione. La Corte ha infatti valorizzato, oltre il dato toponomastico (presenza dell'imputato nei pressi della cabina telefonica dalla quale partì la telefonata a contenuto estorsivo) anche e soprattutto l'elemento ricognitivo della voce dell'interlocutore, riconosciuto con certezza dalla polizia giudiziaria operante in quella 23-30599/2022 comparata dell'imputato. Il dato è .stato apprezzato in primo grado nell'ambito del giudizio abbreviato, con evidente accettazione dell'imputato del compendio probatorio presente al fascicolo delle indagini preliminari. Difetta pertanto la manifestazione di quell'interesse che necessariamente deve connotare, ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., il motivo di censura rivolto alla giurisdizione superiore, atteso che il ricorrente non tiene conto della "prova di resistenza" (Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218) che scaturisce dagli altri elementi probatori stimati -nel merito, con motivazione logica, che congruamente valorizza dati di fatto non censurabili in questa sede di legittimità- del tutto autosufficienti ai fini dello scrutinio di merito. 1.3. Si è già fatto cenno all'equivoco percettivo che ha indotto il ricorrente ad insistere nella esclusione di aggravanti (recidiva reiterata e più persone riunite) già censurate, pur in assenza di motivi di gravame sui punti specifici, dalla Corte di merito, che ha rimodulato il giudizio di valenza tra circostanze di segno diverso ed ha rideterminato conseguentemente la sanzione, escludendone la ricorrenza in fatto. 1.4. Quanto agli effetti della esclusione della recidiva reiterata (riconosciuta ancorché minusvalente) sul calcolo dei termini di prescrizione, è la stessa giurisprudenza citata dal ricorrente che afferma come ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale, ancorchè sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. perì. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato. Il tentativo di estorsione ritenuto in sentenza si sarebbe prescritto dunque ben oltre l'anno 2030 (per la precisione, il 3 luglio 2040), tenendo conto dei criteri legali di calcolo indicati agli articoli 157, comma secondo e 161 comma secondo, cod. pen. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 2.1. La pronta soluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 marzo 2023.