Sentenza 13 ottobre 1999
Massime • 1
Il riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione non si fonda su un rapporto di natura privata con il quale le parti regolano contenuti e tutela, anche in sede giurisdizionale, di diritti e obblighi ma sulla compensazione da parte dello Stato della privazione temporanea del bene primario della libertà ad opera dello Stato stesso, poi rivelatasi ingiusta. Pertanto il riconoscimento del diritto all'indennizzo è compito del giudice che vi provvede accertando le condizioni legislativamente previste, tra cui l'assenza di dolo o colpa grave, indipendentemente dalla eventuale non opposizione dell'amministrazione tenuta al pagamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/10/1999, n. 3152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3152 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI PAOLO Presidente del 13/10/1999
1. Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SAVINO VITO Consigliere N. 3152
3. Dott. FEDERICO GIOVANNI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. MALAGNINO FRANCESCO Consigliere N. 05324/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
1) TR IA NEL PROC. C/ n. il 28/11/1961 2) MINISTERO DEL TESORO
avverso ordinanza del 11/12/1998 CORTE APPELLO di BRESCIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO
lette/sentite le conclusioni del P.G. che ha richiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
IE BA propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza dell'11/12/1998 con la quale la Corte di Appello di Brescia rigettava l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita - gg. 47 - un applicazione di misura cautelare nei suoi confronti emessa perché indagato per violazione artt. 73, 74 e 80 Legge sugli stupefacenti.
Contesta con il ricorso la ritenuta sussistenza nel suo comportamento precedente alla emissione della misura di elementi gravi di colpa e che avevano determinato la misura stessa, evidenziando nel contempo come le parti - tra queste in Ministero del Tesoro - avevano concluso entrambe per l'accoglimento dell'istanza, divergendo ovviamente circa la misura dell'indennizzo, il che, trovando applicazione in materia le norme del procedimento civile, non poteva consentire al giudice penale di disconoscere il diritto alla riparazione non contestato dal menzionato Ministero.
Sicché la domanda del ricorrente non poteva essere assolutamente respinta ma solo, eventualmente, ridotta a nulla rilevando le contrarie conclusioni del P.M. di udienza.
Le argomentazioni del ricorrente non hanno pregio sulla base di rilievi che qui si prospettano.
Innanzitutto, non rileva la circostanza prospettata della non opposizione da parte del Ministero del Tesoro al riconoscimento in favore dell'istante del diritto all'indennizzo non fondandosi questo su un rapporto di ordine privatistico e con il quale le parti regolano contenuti e tutela, anche in sede giurisdizionale, di diritti ed obblighi.
Qui si tratta di diritto che va riconosciuto al cittadino per compensarlo in qualche modo della privazione temporanea di un bene primario quale quello della sua libertà, operata nei suoi confronti dallo Stato per effetto di un provvedimento restrittivo emesso dall'A.G. e che ha dato luogo a detenzione dimostratasi di poi ingiusta.
Di guisa che, trattandosi di rapporto che non ha natura privatistica, è lo Stato che, tramite un suo organo giurisdizionale - la Corte di Appello -, deve riconoscere la sussistenza del diritto all'indennizzo, quale che sia stato il comportamento processuale in concreto dell'Amministrazione dello Stato, tenuta all'eventuale pagamento, e cioè in relazione all'an debeatur.
Non ha, pertanto, rilievo la non opposizione all'istanza da parte del Ministero del Tesoro, anche per la considerazione che, diversamente, il legislatore non avrebbe imposto la esplicita condizione per il riconoscimento che la persona, ingiustamente detenuta alla detenzione "non abbia dato o concorso a dare causa per dolo o colpa grave" (art. 314, 1^ co., c.p.p.) essendo sufficiente l'accordo intervenuto tra le parti.
Tanto precisato sull'argomentazione del ricorrente circa la non opposizione nel procedimento da parte dell'Amministrazione, vale richiamare sul rigetto della domanda di riparazione quanto prospettato nella ordinanza impugnata.
Gli elementi in essa indicati qualificano come gravemente colposa la condotta del IE e questi idonei a far ritenere al giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo ch'egli fosse coinvolto, unitamente agli altri, nel traffico di droga.
Invero, la valutazione fatta circa la sussistenza di gravi indizi si riconduce al comportamento del predetto che nell'occasione è stato di certo gravemente imprudente e tale da indurre in errore l'A.G. avendo significato e valenza indiziaria il fatto che a lui facesse capo notevole flusso di denaro (dell'ordine di mezzo miliardo alla volta) non giustificato per altro da precisata attività di lavoro o produttiva la frequentazione di persone coinvolte nel traffico di droga anche nel tempo in cui queste per detto traffico erano ristrette in carcere, il suo interessato per farle uscire, l'avere egli detto alla coindagata RO (?) nel corso di una conversazione telefonica intercettata di "essere tranquillo in relazione all'arresto del ER (?)" da lui frequentato, in quanto "egli non si esponeva, limitandosi a pagare e lasciare agire agli altri", le iniziative da lui prese unitamente a DE IC legato ad ambiente camorristico al fine di individuare i conti correnti appartenenti a persone insospettabili e attraverso cui far veicolare il denaro dall'Italia in Brasile e viceversa.
L'apprezzamento della Corte territoriale che ai precisati elementi ha fatto riferimento è da ritenere immune da censure e, pertanto, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Sussistendo giusti motivi, vanno dichiarate complessate (?) quelle intercorse tra il IE e il TI (?) Ministero del Tesoro.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, dichiarando compensate le spese tra il ricorrente e il Ministero del Tesoro.
Così deciso in Roma, il 13 Ottobre 1999
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2000