CASS
Sentenza 15 novembre 2023
Sentenza 15 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/11/2023, n. 46108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46108 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CR SC nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 18/04/2023 del TRIBUNALE DI CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentiti gli Avvocati ANTONIO CARMELO GALATI, quale sostituto processuale dell'Avvocato SERGIO ROTUNDO, nonché l'Avvocata GIORGIA GRECO, che hanno illustrato i motivi di ricorso e hanno insistito per il suo accoglimento. RITENUTO IN FATTO CO FR, per il tramite dei propri difensori, impugna l'ordinanza in data 18/04/2023 del Tribunale di Catanzaro che, in sede di appello cautelare, ha confermato l'ordinanza in data 20/10/2022 del Tribunale di Vibo Valentia, che aveva rigettato l'istanza intesa a ottenere la declaratoria d'inefficacia ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.. Deduce: Con l'Avvocata Giorgia Greco 1. "Violazione di cui all'art. 606 lett. b) e lett. e) c.p.p. in rleazione all'art. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 46108 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 21/09/2023 297 co„a 3 c.p.p.". Il ricorrente premette che il tribunale ha rigettato l'istanza di retrodatazione in ragione della cosiddetta contestazione a catena sul presupposto della natura permanente del reato associativo a contestazione aperta e per la mancanza dei requisiti dell'anteriorità dei fatti e della sua desumibilità sulla base degli atti a disposizione del giudicante. Quindi, dopo avere richiamato i principi di diritto fissati in materia, denuncia l'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, là dove il tribunale, in maniera apodittica, si ostina a considerare dirimenti le dichiarazioni rese da NA EO in data 06/11/2019, valorizzando solo una parte del verbale a fronte della totale ostensione dei suoi contenuti da parte della difesa. Sostiene che, al contrario, le dichiarazioni rese dal Colonnello LM nel corso del dibattimento erano inequivoche nell'indicare che le indagini a carico di CO erano terminate il 24/08/2017. Con l'Avvocato Sergio Rotundo. 2. Violazione dell'art. 297 comma 3 cod. proc. pen. in relazione all'art. 416- bis cod. pen. e all'art. 606 comma 1 lett. e), cod. proc. pen.. Motivazione apparente, illogica e contraddittoria in relazione alla c.d. contestazione aperta e in relazione alla desumibilità, con travisamento della prova. In esordio il ricorrente sostiene che il tribunale ha male inteso e male applicato i principi di diritto fissati dalla sentenza della Corte di cassazione n. 16595 del 2020 (Sez. 2 - , Sentenza n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222 - 01), che vengono illustrati. In particolare, si assume che il tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto nella parte in cui ha ritenuto che la difesa non avesse indicato elementi da cui ricavare la cessazione della condotta associativa, così dimostrando di non avere considerato le dichiarazioni del Colonnello LM, che aveva riferito che CO era stato tratto in arresto il 24/08/2017 e da quella data non erano più emerse condotte rilevanti ai fini associativi. Vengono dunque riportati i contenuti delle dichiarazioni rese dal Colonnello LM e da NA EO al fine di far risaltare l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione. Analoghe considerazioni vengono svolte anche con riguardo al requisito della "desumibilità", rimarcando -tra l'altro- l'errore in cui è incorso il tribunale in relazione alle dichiarazioni rese da ST FR con riguardo all'attentato pianificato in Torino in danno della famiglia Bonavota, oltre che i contenuti e la tempistica delle dichiarazioni rese da NT RE, dell'intercettazione ambientale del 23/12/2016. Viene sottolineata la sovrapponibilità dei contenuti delle ordinanze emesse a 2 carico di CO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. Il tribunale ha osservato come fosse già stato investito della medesima questione, che aveva già rigettato con ordinanza in data 15/02/2022, che aveva superato il vaglio della Corte di cassazione. In effetti, tutti i temi proposti con l'originaria istanza, con l'appello e oggi con il ricorso per cassazione sono i medesimi già affrontati da questa Corte con la sentenza n. 37166 del 08/07/2022, così evidenziandosi l'esistenza di una preclusione in ragione dell'esistenza del c.d. giudicato cautelare sui temi oggi nuovamente prospettati dalle difese e peraltro già precedentemente reietti da altra sentenza di questa Corte (Sez. 6, sentenza n. 18321 del 20/04/2021), chiamata a pronunciarsi su questione sostanzialmente sovrapponibili. 1.2. A fronte di tale doppia decisione sui medesimi temi oggi nuovamente prospettati, si deve tenere conto dei due interventi delle Sezioni unite di questa Corte, con le sentenze UF e GN, con le quali è stato chiarito che il principio della preclusione cautelare ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione, intendendosi queste ultime come le questioni che, quantunque non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte (Sez. U, Sentenza n. 11 del 08/07/1994, UF, Rv. 198213). E' stato dunque precisato che «la preclusione processuale in materia cautelare opera solo allo stato degli atti ed ai limitati effetti dell'impossibilità di esaminare questioni già dedotte, sia implicitamente che esplicitamente, essendo preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento;
essa, invece, ben può essere superata qualora intervengano elementi di fatto nuovi che alterino il quadro precedentemente definito" (Sez. 5, Sentenza n. 1241 del 02/10/2014, dep. 13/01/2015, Femia, Rv. 261724; Sez. 2, n. 49188 del 9/9/2015, Masone, Rv. 265555; Sez. 1, n. 47482 del 6/10/2015, Orabona, Rv. 265858; Sez. 3, n. 10976 del 19/1/2016, Grasso, Rv. 266712)»; che «il c.d. giudicato cautelare, che si risolve in una preclusione endoprocessuale (Sez. 6, n. 54045 del 27/9/2017, Cao, Rv. 271734) dunque, è costituito dal limite della riproposizione delle stesse questioni all'interno di un procedimento 'concluso', perché si sono esauriti i mezzi di impugnazione o sono spirati i termini per impugnare, sulla base dei medesimi elementi già vagliati dal giudice della cautela, cui non è possibile chiedere un nuovo vaglio, mentre un nuovo giudizio non è precluso laddove si fondi su elementi non sottoposti. 3 1.2. Devesi dunque rilevare come nell'istanza e nell'appello non sono state prospettate circostanze che non fossero già state oggetto di valutazione, tali non potendosi considerare le dichiarazioni del Colonnello LM, atteso che la data di chiusura delle indagini preliminari e lo stato di detenzione di CO erano già note al momento delle precedenti decisioni e comunque inidonee a far ritenere immutato il quadro cautelare a carico del ricorrente. Da qui l'inammissibilità dei ricorsi, in quanto operante l'enunciata preclusione processuale. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen.. Così deciso il 21/09/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentiti gli Avvocati ANTONIO CARMELO GALATI, quale sostituto processuale dell'Avvocato SERGIO ROTUNDO, nonché l'Avvocata GIORGIA GRECO, che hanno illustrato i motivi di ricorso e hanno insistito per il suo accoglimento. RITENUTO IN FATTO CO FR, per il tramite dei propri difensori, impugna l'ordinanza in data 18/04/2023 del Tribunale di Catanzaro che, in sede di appello cautelare, ha confermato l'ordinanza in data 20/10/2022 del Tribunale di Vibo Valentia, che aveva rigettato l'istanza intesa a ottenere la declaratoria d'inefficacia ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.. Deduce: Con l'Avvocata Giorgia Greco 1. "Violazione di cui all'art. 606 lett. b) e lett. e) c.p.p. in rleazione all'art. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 46108 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 21/09/2023 297 co„a 3 c.p.p.". Il ricorrente premette che il tribunale ha rigettato l'istanza di retrodatazione in ragione della cosiddetta contestazione a catena sul presupposto della natura permanente del reato associativo a contestazione aperta e per la mancanza dei requisiti dell'anteriorità dei fatti e della sua desumibilità sulla base degli atti a disposizione del giudicante. Quindi, dopo avere richiamato i principi di diritto fissati in materia, denuncia l'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, là dove il tribunale, in maniera apodittica, si ostina a considerare dirimenti le dichiarazioni rese da NA EO in data 06/11/2019, valorizzando solo una parte del verbale a fronte della totale ostensione dei suoi contenuti da parte della difesa. Sostiene che, al contrario, le dichiarazioni rese dal Colonnello LM nel corso del dibattimento erano inequivoche nell'indicare che le indagini a carico di CO erano terminate il 24/08/2017. Con l'Avvocato Sergio Rotundo. 2. Violazione dell'art. 297 comma 3 cod. proc. pen. in relazione all'art. 416- bis cod. pen. e all'art. 606 comma 1 lett. e), cod. proc. pen.. Motivazione apparente, illogica e contraddittoria in relazione alla c.d. contestazione aperta e in relazione alla desumibilità, con travisamento della prova. In esordio il ricorrente sostiene che il tribunale ha male inteso e male applicato i principi di diritto fissati dalla sentenza della Corte di cassazione n. 16595 del 2020 (Sez. 2 - , Sentenza n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222 - 01), che vengono illustrati. In particolare, si assume che il tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto nella parte in cui ha ritenuto che la difesa non avesse indicato elementi da cui ricavare la cessazione della condotta associativa, così dimostrando di non avere considerato le dichiarazioni del Colonnello LM, che aveva riferito che CO era stato tratto in arresto il 24/08/2017 e da quella data non erano più emerse condotte rilevanti ai fini associativi. Vengono dunque riportati i contenuti delle dichiarazioni rese dal Colonnello LM e da NA EO al fine di far risaltare l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione. Analoghe considerazioni vengono svolte anche con riguardo al requisito della "desumibilità", rimarcando -tra l'altro- l'errore in cui è incorso il tribunale in relazione alle dichiarazioni rese da ST FR con riguardo all'attentato pianificato in Torino in danno della famiglia Bonavota, oltre che i contenuti e la tempistica delle dichiarazioni rese da NT RE, dell'intercettazione ambientale del 23/12/2016. Viene sottolineata la sovrapponibilità dei contenuti delle ordinanze emesse a 2 carico di CO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. Il tribunale ha osservato come fosse già stato investito della medesima questione, che aveva già rigettato con ordinanza in data 15/02/2022, che aveva superato il vaglio della Corte di cassazione. In effetti, tutti i temi proposti con l'originaria istanza, con l'appello e oggi con il ricorso per cassazione sono i medesimi già affrontati da questa Corte con la sentenza n. 37166 del 08/07/2022, così evidenziandosi l'esistenza di una preclusione in ragione dell'esistenza del c.d. giudicato cautelare sui temi oggi nuovamente prospettati dalle difese e peraltro già precedentemente reietti da altra sentenza di questa Corte (Sez. 6, sentenza n. 18321 del 20/04/2021), chiamata a pronunciarsi su questione sostanzialmente sovrapponibili. 1.2. A fronte di tale doppia decisione sui medesimi temi oggi nuovamente prospettati, si deve tenere conto dei due interventi delle Sezioni unite di questa Corte, con le sentenze UF e GN, con le quali è stato chiarito che il principio della preclusione cautelare ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione, intendendosi queste ultime come le questioni che, quantunque non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte (Sez. U, Sentenza n. 11 del 08/07/1994, UF, Rv. 198213). E' stato dunque precisato che «la preclusione processuale in materia cautelare opera solo allo stato degli atti ed ai limitati effetti dell'impossibilità di esaminare questioni già dedotte, sia implicitamente che esplicitamente, essendo preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento;
essa, invece, ben può essere superata qualora intervengano elementi di fatto nuovi che alterino il quadro precedentemente definito" (Sez. 5, Sentenza n. 1241 del 02/10/2014, dep. 13/01/2015, Femia, Rv. 261724; Sez. 2, n. 49188 del 9/9/2015, Masone, Rv. 265555; Sez. 1, n. 47482 del 6/10/2015, Orabona, Rv. 265858; Sez. 3, n. 10976 del 19/1/2016, Grasso, Rv. 266712)»; che «il c.d. giudicato cautelare, che si risolve in una preclusione endoprocessuale (Sez. 6, n. 54045 del 27/9/2017, Cao, Rv. 271734) dunque, è costituito dal limite della riproposizione delle stesse questioni all'interno di un procedimento 'concluso', perché si sono esauriti i mezzi di impugnazione o sono spirati i termini per impugnare, sulla base dei medesimi elementi già vagliati dal giudice della cautela, cui non è possibile chiedere un nuovo vaglio, mentre un nuovo giudizio non è precluso laddove si fondi su elementi non sottoposti. 3 1.2. Devesi dunque rilevare come nell'istanza e nell'appello non sono state prospettate circostanze che non fossero già state oggetto di valutazione, tali non potendosi considerare le dichiarazioni del Colonnello LM, atteso che la data di chiusura delle indagini preliminari e lo stato di detenzione di CO erano già note al momento delle precedenti decisioni e comunque inidonee a far ritenere immutato il quadro cautelare a carico del ricorrente. Da qui l'inammissibilità dei ricorsi, in quanto operante l'enunciata preclusione processuale. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen.. Così deciso il 21/09/2023