Sentenza 22 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/2003, n. 15782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15782 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
57 8 2 /0 3 1.5 REP IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 15782/03 CORTE LA Composta dagli Ill:misi ri Magistrati: R.G.N.23837/00 Presidente Dott. Angelo GRIECO Dott. Ugo Riccardo Consigliere PANEBIANCO 32155 Cron. Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI 4139 Rep. Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Ud. 08/04/03 Cons. Rel. Dott. Francesco Ant. GENOVESE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Comune di Campobello di Mazara, elettivamente domiciliato in Roma, via Giacomo ん Boni n. 15, presso l'avv. Elena SAMBATARO, rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Giovanni LENTINI del foro di Marsala;
ricorrente
contro
Ing. EN GL, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Gioacchino BELLI n. 27 presso l'avv. Giacomo MEREU, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente agli avv. Gian Michele GENTILE e Paolo MEREU;
controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 88 del 1999 depositata l'11 ottobre 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica انانا udienza del 8/4/2003 dal Relatore Cons. Francesco 22 9 3 1 0 0 2 Antonio GENOVESE;
Udito l'avv. Paolo MEREU;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il Comune di Campobello di Mazara affidava all'ing. EN DI l'incarico della progettazione del porticciolo turistico di Torretta Granitola, con l'espressa previsione secondo la prospettazione dell'ente locale che in caso di mancato finanziamento dell'opera о di rinuncia a realizzarla, il tecnico progettista rinuncia (va) ad ogni sua competenza economica>>. Il progetto redatto dal professionista veniva trasmesso parere N al Ministero dei Lavori pubblici che dava negativo. Il DI, con nota del 29 gennaio 1996, richiedeva il pagamento della parcella ma il Comune rigettava la richiesta perché il progetto non poteva essere oggetto di finanziamento.
2. Con atto notificato il 22 aprile 1996, il professionista introduceva il giudizio arbitrale, avvalendosi dell'art. 20 del disciplinare di incarico, comunicando il nome del proprio arbitro. Il Comune, a sua volta, nominava l'altro arbitro che, unitamente al primo, accettava l'incarico. I due sceglievano, di comune accordo, il terzo arbitro. In data 15 luglio 1997, il collegio arbitrale emetteva il lodo che, in 2 accoglimento della richiesta del professionista, condannava il Comune al pagamento della somma di lire 202.085.687, oltre accessori.
3. Contro di esso proponeva impugnazione il Comune, davanti alla Corte d'appello di Palermo, facendo valere sette motivi di doglianza. La Corte, con la sentenza impugnata, confermava il lodo e condannava l'attore alle ulteriori spese.
4. Propone ricorso per cassazione il soccombente, facendo valere quattro mezzi, cui resiste il professionista con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso (con il quale si duole della violazione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.) il Comune deduce di aver avanzato davanti al Collegio arbitrale una eccezione di inadempimento contrattuale del professionista il quale avrebbe presentato un progetto non conforme alla normativa tecnica e cagionato il parere negativo dell'Ufficio del genio civile opere marittime) non ritualmente esaminata dal collegio che si sarebbe, da un lato, limitato ad affermarne la irrilevanza, per la natura di obbligazione di mezzi dell'impegno assunto dal professionista, e dall'altro ad affermare la responsabilità del Comune, in ordine alla mancata approvazione del progetto - e riproposta davanti alla Corte d'appello per difetto e illogicità della motivazione. La Corte statale avrebbe risposto con motivazione altrettanto insufficiente ed illogica, 3 estendendo la motivazione adottata con riferimento ad altro motivo di impugnazione (il quinto, relativo alla violazione dell'onere probatorio circa il mancato finanziamento regionale dell'opera).
2. Con il secondo motivo di ricorso (con il quale si duole della violazione dell'art. 823 cpc) il Comune deduce la nullità del lodo per la mancata indicazione della sede in cui il lodo fu assunto>. La Corte d'appello avrebbe confuso l'indicazione procedimentale fatta dagli arbitri con la effettiva indicazione della sede dove l'attività arbitrale avrebbe avuto luogo.
3. Con il terzo motivo di ricorso (con il quale si duole della violazione degli artt.1362, 1363 e 1366 cc) il Comune deduce il vizio metodologico (costituente violazione di legge) con cui la Corte avrebbe, sulla dell'interpretazione del base solo art. 11 del disciplinare d'incarico del professionista, ritenuto che mancasse la condizione dell'approvazione del progetto per il pagamento del compenso professionale. Invece occorreva tener conto anche della deliberazione del Comune e del dato della mancanza del finanziamento del progetto come criteri necessari a compiere una corretta interpretazione del contratto.
4. Con il quarto motivo di ricorso (con il quale si duole della violazione dell'art. 1322 cc) il Comune deduce che, mentre il collegio arbitrale aveva affermato l'esistenza del patto di recesso, ma ne aveva arbitrariamente l'efficacia,escluso la Corte, investita della doglianza, avrebbe eluso l'impugnazione 4 in diritto escludendo in fatto l'esistenza del patto di recesso, nell'ambito delle clausole del disciplinare di incarico.
5. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto.
5.1. La complessa ragione di doglianza sul lodo arbitrale, espressa dal Comune di Campobello di Mazara davanti alla Corte d'Appello di Palermo, coinvolgente il presunto inadempimento del professionista per la mancata approvazione del progetto portuale, per l'erronea scelta del sito del porto, in relazione agli accertamenti che avrebbero dovuto permettere una tale conclusione, è stata completamente elusa dalla Corte. Nell'atto d'impugnazione del lodo, infatti, tale doglianza era stata espressa nel sesto motivo, svolto - con tre pagine di argomentazioni, nelle quali si premetteva che il contratto d'opera, concernente la redazione di un progetto similare, suppone che tra gli obblighi del professionista rientri anche la conoscenza delle norme giuridiche relative alla individuazione dei siti portuali , mentre il lodo avrebbe travisato il parere negativo del Genio civile 00.MM.; e si proseguiva affermando che la scelta del sito dell'opera avrebbe imposto al Collegio arbitrale quella verifica delle norme rientranti tra i detti obblighi professionali e che Occorreva individuare (ovvero negare) l'esistenza di quelle conferenze di servizio nelle quali sarebbero emerse necessità istruttorie a carico dell'ente locale piuttosto che del professionista. G 5 Tale complessa questione, oggetto di specifico motivo di impugnazione, non è stata esaminata dalla Corte d'appello, la quale si limitata ad una lapidaria motivazione per relationem, dall'oscuro significato relativa aperché richiamante altra motivazione, diverso motivo di gravame confutato, dal contenuto non assimilabile a quello considerato. Tale esame, completamente pretermesso, comporta l'affermazione del vizio di omessa motivazione (art. 360, primo comma, n. 5) e la conseguente cassazione della sentenza, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo, per un nuovo esame del sesto motivo di impugnazione del lodo, a suo tempo proposto dal Comune di Campobello di Mazara, unitamente delle spese di questa fase dialla regolazione giudizio.
6. I restanti motivi di ricorso non meritano accoglimento. Il secondo, riguardante la sede in cui il lodo fu assunto>, è inammissibile, atteso che se non vi è stata il luogo della effettivacorrispondenza tra deliberazione e quello indicato alle parti, come il luogo in cui l'arbitrato avrebbe avuto sede>> (questa la dicitura usata nel riassumere lo svolgimento delle attività del collegio arbitrale, premesse alla motivazione del lodo), allora esso andava espressamente enunciato e la relativa doglianza doveva essere posta in termini specifici, non generici né meramente ipotetici. Tale essendo la formulazione del motivo di 6 doglianza, esso non ne rende comprensibile la portata e la sua verifica. riguardante l'interpretazione del contrattoIl terzo, professionale,d'opera condotta dalla Corte, e in ordine al quale si lamenta la violazione delle regole codicistiche (di cui agli artt. 1362 e SS cod. civ.), che avrebbero invece, se rettamente applicate, portato interpretazione dell'art. 11 del disciplinarealla d'incarico, alla luce della deliberazione dell'assemblea comunale, infondato perché l'interpretazione fornita dalla Corte d'Appello, così censurata, stata svolta con un ragionamento, che appare immune da vizi logici e giuridici, e che ha oltretutto tenuto in conto anche la deliberazione 3 d'incarico della Giunta Comunale di Campobello di Mazara>> e dei suoi contenuti, fornendone una (diversa da quella del ricorrente) conclusione illustrata anche dall'esame di altri patti propri del disciplinare. Il quarto, attinente all'esistenza del patto di recesso, è al pari del secondo, inammissibile, poiché difetta del requisito dell'autosufficienza che il ricorso per cassazione deve possedere: a fronte della esclusione dell'esistenza di tale patto, compiuta dalla palermitana, se ne afferma l'esistenza senza Corte fornire alcuna indicazione, né espressa, né per relationem>, in ordine al luogo testuale ove tale patto sarebbe stato formalizzato. Sa 7 RG 23837/00
PQM
Accoglie il primo motivo del ricorso, rigettati gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo. Così deciso in Roma 1'8 aprile 2003, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di cassazione, dai magistrati sopraindicati Il Giudice estensore uned. (dr. Francesco A. Genovese) Il Presidente (dr. Angelo Grieco) IL CANCELLIERE domuudes Markalaft CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Chile Depositato in Cancelleria 22 OTT. 2003 il IL CANCEL 8