Sentenza 2 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2002, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' POPOLO ITAL0 1 367 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G. N. 5437/99 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Cron. 3688 Dott. Ettore R. GIANNNT - Rel. Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 05/10/01 ConsigliereDott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente S EN T EN Z A sul ricorso proposto da: PE NT, DA AT, CO NT, SP NE, LA SE, SC AT, IC LU, RL LD, AT SE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio del CAV. GARDIN LUIGI, rappresentati e difesi dagli avvocati FATIGATO PASQUALE, DI MATTIA GIANFRANCO, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale 2001 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 3764 -1- in ROMA LRE MICHELANGELO 9, rappresentato e difeso dall'avvocato MARESCA ARTURO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 511/98 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 01/06/98 R.G.N. 2208/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/01 dal Consigliere Dott. Ettore Raffaele GIANNNT;
udito l'Avvocato ROMEI per delega MARESCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con separati ricorsi, poi riuniti, i signori IO ON, NA DE, IO LA, ST OS, PE CO, TT LA, UC EL, DO RL e PE TA convenivano in giudizio dinanzi al Pretore di Foggia, quale giudice del lavoro, le Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e servizi per azioni, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore. Esponevano che, nella loro qualità di dipendenti della società convenuta, erano stati collocati in quiescenza per prepensionamento in data 31 maggio 1995 ai sensi della legge n. 141 dell'anno 1990; che nel 1995 avevano beneficiato di un numero di giorni di ferie inferiore a quello contrattualmente previsto. Assumevano che avrebbero avuto diritto a fruire dell'intero periodo feriale annuale in virtù dell'art. 52, comma 9, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1990/1992; che, per le giornate di ferie non materialmente ed effettivamente godute, avrebbero avuto diritto al compenso sostitutivo, così come calcolato in base all'art. 4, comma 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994/1995, che integra il già citato art. 52, in quanto la mancata fruizione delle ferie per l'intero periodo contrattualmente previsto era da attribuirsi in modo esclusivo al datore di lavoro che aveva programmato ed approvato il procedimento di prepensionamento in tempi molto ristretti e, cioè, in venti giorni. Lamentavano che la società convenuta aveva, invece, versato una indennità sostitutiva delle sole ferie maturate e non godute e chiedevano pertanto che il Pretore la condannasse al SS 1 pagamento della somma corrispondente alla monetizzazione dell'intero monte ferie annuale, ancorchè non maturate. Costituitasi in giudizio la società convenuta ed espletata l'istruttoria, con sentenza depositata il 15 luglio 1997 il Pretore accoglieva la domanda e condannava la società al pagamento delle somme richieste da ciascun ricorrente. La decisione del Pretore è stata riformata dal Tribunale di Foggia che, con sentenza depositata in cancelleria il 1° giugno 1998, ha rigettato la domanda proposta dai lavoratori. In particolare il Tribunale ha ritenuto che la possibilità della corresponsione di una indennità sostitutiva non vada riferita all'intero monte ferie annuale che il lavoratore non abbia avuto la possibilità di godere prima della data della risoluzione del rapporto, ma soltanto a quelle effettivamente maturate. Avverso la decisione del Tribunale i lavoratori propongono ricorso costituito da un solo motivo e illustrato con memoria. Le Ferrovie dello Stato resistono con controricorso illustrato anch'esso con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico motivo i ricorrenti denunziano l'errata interpretazione e, quindi, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 52 del contratto collettivo dei ferrovieri 1990/1992, così come modificato ed integrato dall'art.
4.14 del contratto collettivo 1994/1995, nonché il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione. Assumono che, in base al nono comma dell'art. 52 del c.c.n.l. dei 2 ferrovieri, i lavoratori hanno diritto a fruire, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, del periodo completo annuale di ferie, anche se la risoluzione del rapporto avvenga nei primi mesi dell'anno, senza limitazioni o esclusioni di specie, e quindi senza la necessità dell'effettiva possibilità di godimento. Lamentano, inoltre, che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che la società non sia responsabile della mancata fruizione delle ferie: e ciò perché i tempi del prepensionamento sarebbero stati dettati dagli adempimenti strumentali al perfezionamento del procedimento stesso. In tal modo, ad avviso del ricorrente, il Tribunale non avrebbe tenuto presente che il chiaro dettato della norma richiede che sia provata la responsabilità del lavoratore poiché solo questa può caducare la richiesta di monetizzazione delle ferie. Assumono, infine, che il Tribunale non avrebbe considerato che la società aveva comunque provveduto "sua sponte" a pagare ai lavoratori il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, quand'anche in misura proporzionata ai mesi di servizio prestato nell'anno di risoluzione del rapporto di lavoro, e aveva dunque riconosciuto implicitamente la sua responsabilità in ordine alla mancata fruizione. Il motivo è infondato. L'art. 52 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei ferrovieri del 1990/1992 dispone che ai dipendenti spetta un periodo annuale di ferie pari a 32 giorni lavorativi (comma 1); che ai lavoratori, assunti per la prima volta, che non abbiano coperto l'anno solare spetta la retribuzione in modo proporzionale rispetto al periodo lavorativo svolto (comma 3); che il diritto alle ferie è S 3 irrinunciabile, e che i lavoratori non possono sostituirlo con alcun compenso (comma 5); che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro o di sospensione dello stesso per aspettativa per motivi privati, il dipendente ha diritto al periodo completo annuale di ferie, sempre che le stesse possano essere godute prima della data di risoluzione o della sospensione. Il quinto comma dell'articolo è stato integrato dall'articolo 4, comma 14, del contratto collettivo nazionale di lavoro 94/95 che testualmente recita: "il diritto alle ferie è irrinunciabile, ne deve essere assicurato il godimento e non è ammessa la sostituzione delle stesse con compenso alcuno salvo nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro;
in tale evenienza, per la mancata fruizione delle giornate di ferie per motivi non dipendenti dalla volontà del lavoratore, verrà corrisposto un ventiseiesimo delle competenza fisse mensili". Il Tribunale ha affermato che l'integrazione del quinto comma dell'art. 52 del c.c.n.l. 92/93, intervenuto con l'art.
4.14 del c.c.n.l 94/95 era destinato dalle parti stipulanti a sopperire alla esclusione di ogni sostituzione delle ferie non godute con una somma di danaro. Tuttavia ha ritenuto che la possibilità della corresponsione di una indennità sostitutiva non vada riferita all'intero monte ferie annuale, ma soltanto alle ferie effettivamente maturate. Si tratta di una interpretazione che non appare evidentemente irrazionale e non risulta in contrasto con la lettera e lo spirito della norma contrattuale. D'altra parte le disposizioni contenute nei contratti collettivi, pur avendo valore come norme di autonomia privata, non hanno certamente la forza e il valore delle norme di legge. Pertanto la loro interpretazione è demandata al giudice del merito e non può essere impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 n. 3 del codice di procedura civile, ma unicamente per vizi di motivazione della sentenza o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale contenuti negli articoli 1362 e segg. del codice civile (Cass. 4 ottobre 1988 n. 5357 e numerose altre). Nel caso in esame non risulta violato alcuno dei detti criteri interpretativi e gli stessi ricorrenti non hanno neppure dedotto le norme di ermeneutica contrattuale che sarebbero state violate dal Tribunale. Parimenti infondato è il ricorso per la parte in cui ritiene che il Tribunale abbia omesso di accertare la responsabilità del lavoratore per la mancata fruizione delle ferie. In base all'interpretazione del contratto collettivo data dal Tribunale, infatti, il diritto alla monetizzazione riguarda le sole ferie maturate e non anche quelle non realizzabili per circostanze non attribuibili alla volontà del datore di lavoro. In particolare il Tribunale ha accertato che solo in data 22 maggio 1995, con la pubblicazione della graduatoria che dava la definitiva certezza dell'ammissione al prepensionamento dei lavoratori, erano stati individuati i soggetti il cui rapporto di lavoro si sarebbe risolto;
che di conseguenza la società solo in quel momento, e cioè solo a una settimana dalla prima operatività del trattamento anticipato di quiescenza, era stata posta in condizioni di applicare il nono comma dell'art. 52 del c.c.n.l.; e che pertanto nessuna responsabilità poteva esserle addebitata per la mancata fruizione delle ferie da parte del lavoratore. S 105 Si tratta di una valutazione di fatto che, correttamente motivata, non può essere oggetto del sindacato di questa Corte di legittimità. Parimenti l'adempimento spontaneo da parte della società del compenso sostitutivo delle ferie non fruite non deve essere necessariamente considerato, come vorrebbero i ricorrenti, un riconoscimento della responsabilità della società in ordine alla mancata fruizione. Il ricorso deve essere dunque rigettato. Si ritiene equo dichiarare integralmente compensate le spese di causa tra le parti costituite in giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e dichiara integralmente compensate le spese di questo giudizio di legittimità tra le parti costituite. Così deciso in Roma il 5 ottobre 2001 Il Presidente Entre curioМис L'Estensore HozeStore frammatoris оне I , D LLO SSA BO 10 , TA I . D I SPESA T 533 IL CANCELLIERE R STA 'A ELL . PO N N Depositato Ir: Cancelleria G D IM 3 O SI 11-8-7 A A SEN D D O, E oggi, - 2 FEB. 2002 TE I ESEN A ISTR E O G ITT EG EG IL CANCELLIERE L IR R D ELLA O D 6