Sentenza 14 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di concordato preventivo, qualora si renda necessario, in seno al giudizio di omologazione, un'accertamento sull'entità e sulla natura dei crediti ammessi, non può in alcun modo ritenersi preclusa l'instaurazione di un successivo, ordinario giudizio di cognizione funzionale alla verifica dell'importo e del rango (privilegiato o chirografario) dei predetti crediti, avendo l'accertamento "de quo" natura esclusivamente delibativa, onde consentire il necessario calcolo delle maggioranze.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2002, n. 2104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2104 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni OLLA - Presidente -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere -
Dott. IU SALMÈ - Consigliere -
Dott. Aniello NAPPI - Rel. Consigliere -
Dott. Maria Rosaria CULTRERA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FR US, titolare dell'impresa individuale ESCAR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. B. VICO 29, presso l'avvocato PIERO D'AMELIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANTE MARIA CESQUI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MORO S.p.A. in liquidazione, in persona del Liquidatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso l'avvocato LUIGI JANARI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO CASUCCI, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
LL MP;
P.M. PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 637/99 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata l'08/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2001 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Cesqui, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità dei motivi primo e secondo;
l'accoglimento del terzo motivo del ricorso. Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trieste confermò la dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione proposta dal creditore IU FR all'omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni della S.p.A. Moro, rilevando che nel giudizio di omologazione del concordato preventivo non possono essere proposte questioni sul rango dei crediti ammessi, ove non incidano sul calcolo delle maggioranze, e ribadendo che la liquidazione delle spese di causa doveva avvenire con riferimento all'intero passivo concordatario.
Ricorre per cassazione IU FR e propone tre motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso la Moro S.p.A.. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1. Con il primo il ricorrente deduce violazione degli art. 181, 180 comma 2, 176, 174, 177, 160, 163 e 184 legge fall. Sostiene che il giudizio d'omologazione del concordato preventivo è destinato ad accertare anche la natura e l'entità dei crediti da soddisfare, come dimostra il riconoscimento a qualunque interessato della legittimazione a opporsi. Aggiunge che, comunque, nel caso in esame la procedura concorsuale non si era svolta regolarmente, perché il giudice delegato aveva omesso di verificare l'effettiva natura privilegiata del suo credito, sicché la sua opposizione era intesa appunto a rimuovere una tale irregolarità, in piena coerenza con l'oggetto del giudizio di omologazione.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente individuato come esito del giudizio di omologazione del concordato preventivo l'alternativa tra omologa e fallimento, senza considerare la possibilità di un'omologa previa rimozione delle irregolarità eventualmente accertate. Entrambi i motivi sono infondati.
Secondo quanto prevede l'art. 181 legge fall., invero, il giudizio di omologazione del concordato preventivo è destinato ad accertare le condizioni di ammissibilità e di convenienza della proposta formulata da un debitore che ne appaia meritevole in relazione alle cause del dissesto (Cass., sez. I, 27 gennaio 1967, n. 226, m. 325991, Cass., sez. I, 29 ottobre 1984, n. 5528, m. 437194). Il controllo di regolarità della procedura, che pure l'art. 181 comma 1 legge fall. demanda al giudice dell'omologazione, deve essere riferito al fatto che, se la proposta di concordato non raggiunge nei termini stabiliti le maggioranze richieste negli art. 177 e 178 legge fall., il giudice delegato deve promuovere immediatamente la dichiarazione del fallimento(art. 179 legge fall.), mentre il giudizio di omologazione può aprirsi solo se le maggioranze sono raggiunte (art. 180 legge fall.). Sicché il giudice dell'omologazione dovrebbe concludere che il giudizio è stato invalidamente aperto, ove accertasse che le maggioranze prescritte non sono state raggiunte. Ed è solo in questa prospettiva che può risultare necessaria una verifica dell'entità e del rango dei crediti ammessi al voto: al fine di accertare appunto se le maggioranze prescritte sono state raggiunte e se, di conseguenza, il giudizio di omologazione è stato validamente instaurato. Tuttavia, anche quando si renda necessario nel giudizio di omologazione, l'accertamento su entità e natura dei crediti ammessi è destinato solo al calcolo delle maggioranze e, avendo perciò natura meramente delibativa, non preclude l'instaurazione di un successivo ordinario giudizio di cognizione al fine di accertare quale sia l'importo e il rango, privilegiato o chirografario, del credito (Cass., sez. I, 12 marzo 1987, n. 2560, m. 451709, Cass., sez. I, 17 giugno 1995, n. 6859, m. 492909). Infatti l'art. 176 comma 1 legge fall. prevede appunto che il giudice delegato ammetta provvisoriamente i crediti contestati, ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze;
e a questi stessi fini di regolarità della procedura di voto la decisione del giudice delegato può essere rivista dal tribunale nel giudizio di omologazione (Cass., sez. I, 22 maggio 1969, n. 1792, m. 340860). Nel caso in esame, pertanto, il ricorrente non poteva ottenere in sede di giudizio di omologazione l'accertamento di un privilegio che, come egli stesso riconosce, non incideva sul calcolo delle maggioranze.
2. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 90, 91, 14 e 17 c.p.c., lamentando che erroneamente i giudici del merito abbiano determinato il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese, con riferimento all'intero passivo della procedura, anziché al valore del credito vantato dall'opponente. Il motivo è infondato.
Lo stesso ricorrente, invero, sostiene nel suo primo motivo di ricorso di essersi opposto all'omologazione del concordato con la deduzione di un'irregolarità della procedura. Tanto vale a chiarire che oggetto del giudizio fu appunto l'omologazione del concordato;
e di conseguenza il valore della causa, cui va riferita la liquidazione degli onorari, è dato dall'entità del passivo, in analogia con quanto la giurisprudenza di questa Corte afferma per le cause di opposizione alla dichiarazione di fallimento (Cass., sez. I, 2 giugno 1997, n. 4886, m. 504862).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della società resistente, liquidandole in L. 15.000.000 per gli onorari e in L. 917.500 per le spese. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2001, nella camera di consiglio della prima Sezione civile.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 FEBBRAIO 2002