Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2002, n. 2104
CASS
Sentenza 14 febbraio 2002

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In tema di concordato preventivo, qualora si renda necessario, in seno al giudizio di omologazione, un'accertamento sull'entità e sulla natura dei crediti ammessi, non può in alcun modo ritenersi preclusa l'instaurazione di un successivo, ordinario giudizio di cognizione funzionale alla verifica dell'importo e del rango (privilegiato o chirografario) dei predetti crediti, avendo l'accertamento "de quo" natura esclusivamente delibativa, onde consentire il necessario calcolo delle maggioranze.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2002, n. 2104
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2104
Data del deposito : 14 febbraio 2002

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