Sentenza 24 ottobre 2003
Massime • 1
In caso di revoca della liberazione condizionale a seguito di condanna per un altro reato, il giudice di sorveglianza non può sostituire, in contrasto con il giudicato, alla pena dell'ergastolo altra pena detentiva, tenendo conto del periodo di liberazione, rideterminando la pena detentiva ancora da espiare.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2003, n. 48823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48823 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Silvestri Giovanni Presidente
1. Dott. De Nardo Giuseppe Consigliere
2. Dott. Campo Stefano Consigliere
3. Dott. Riggio Gianfranco Consigliere
4. Dott. Siotto Maria Cristina Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De RO GI, n. il 22 ottobre 1947;
avverso ordinanza del 26 novembre 2002, Trib. Sorveglianza di Firenze. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Riggio Gianfranco;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Enrico Delehaye, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
De RO GI ricorre avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale è stata revocata nei suoi confronti la liberazione condizionale ed è stata determinata nell'ergastolo la pena detentiva ancora da scontare.
Deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, che il Tribunale di Sorveglianza ha fatto riferimento meramente formale ai fatti (un procedimento per estorsione e un altro per evasione) posti a fondamento del provvedimento di revoca, omettendo ogni valutazione circa il loro rilievo sintomatico e la fondatezza delle accuse.
Denuncia, inoltre, la illegittimità dell'ordinanza impugnata anche per non avere determinato in concreto quale parte della liberazione condizionale era stata inutilmente espiata.
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo dedotto, si osserva che il Tribunale ha riconosciuto carattere di particolare gravità alla violazione dell'obbligo specifico di non associarsi con persone pregiudicate, poiché il De RO è stato condannato (con sentenza non definitiva) alla pena di sei anni e sei mesi di reclusione per concorso nel reato di cui all'art. 629 cod. pen.: in tale fatto è stato ravvisato un coinvolgimento non occasionale e una scelta volontaria dell'interessato.
Trattasi di apprezzamento di merito, che, siccome sorretto da una argomentazione logicamente corretta, è insindacabile in questa sede.
È destituita di fondamento anche la seconda censura proposta dal ricorrente.
La Corte Costituzionale, infatti, dopo avere, con la sentenza n. 282 del 25 maggio 1989, dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.177 primo comma cod. pen., nella parte in cui, in caso di revoca della liberazionale condizionale, non consentiva al Tribunale di Sorveglianza di determinare la pena definitiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in libertà, nonché delle restrizioni subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo, con la sentenza n. 270 del 4 giugno 1993 ha ritenuto di non potere estendere detto principio anche al caso di revoca della liberazione condizionale concessa al condannato all'ergastolo. Ciò in quanto non rientra nei poteri del giudice costituzionale consentire che il giudice penale, in contrasto con il giudicato, sostituisca alla pena dell'ergastolo altra pena detentiva, tenendo conto del periodo di liberazione condizionale.
Ne consegue che la statuizione del Giudice di merito non presenta alcun profilo di illegittimità.
Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 19 DICEMBRE 2003.