Sentenza 14 dicembre 2012
Massime • 1
Deve essere considerata clandestina l'arma il cui numero di matricola, abraso nella usuale sede, sia rilevabile in altro punto, accessibile solo dopo lo smontaggio dell'arma medesima. (Fattispecie nella quale il numero di matricola era impresso solo nella piastra che protegge il meccanismo di sparo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2012, n. 21664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21664 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 14/12/2012
Dott. CAIAZZO Luigi P. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1066
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 23029/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AC IN AN N. IL 16/09/1964;
avverso la sentenza n. 2634/2002 CORTE APPELLO di BARI, del 13/12/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Riello Luigi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 20.6.1996 del Tribunale di Foggia AC IN AN è stato condannato per il delitto di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 23 alla pena di anni 2, mesi 9 di reclusione e
L. 500.000 di multa in relazione alla detenzione di un revolver cal. 38 marca Taurus Brasil, reato accertato in data 19.1.1996. Con sentenza in data 3.7.2002 il Tribunale di Foggia, sezione distaccata di San Severo, ha condannato il predetto CI in ordine al delitto di ricettazione, in relazione alla ricezione dello stesso revolver sopra indicato, aumentando a titolo di continuazione la pena come sopra inflitta di mesi sei di reclusione ed Euro 600,00 di multa.
La Corte d'appello di Bari, con sentenza in data 13.12.2010, ha confermato la suddetta sentenza in data 3.7.2002, ritenendo non fondati i motivi d'appello con i quali era stata contestata la responsabilità penale dell'imputato, ne' quelli con i quali era stata richiesta declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art.649 c.p.p. o, in subordine, una riduzione della pena inflitta.
Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.
1) Doveva essere preliminarmente pronunciata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Anche applicando il testo previgente dell'art. 157 c.p. che, per il reato di ricettazione, prevedeva come termine massimo di prescrizione, tenuto conto degli atti interruttivi, quindici anni. Essendo stato commesso il reato il 19.1.1996, tale termine era spirato in data 19.1.2011. 2) L'CI era già stato giudicato per lo stesso fatto dal Tribunale di Foggia con sentenza in data 20.6.1996. la preclusione dell'art. 649 c.p.p. doveva ritenersi sussistente anche se nel presente processo l'imputato era stato giudicato sotto un titolo diverso di reato.
3) L'estraneità dell'imputato risultava dalla dichiarazioni rese da MO FI NS, il quale aveva visto che a sbarazzarsi del revolver, gettandolo fuori dall'auto all'arrivo dei Carabinieri, era stato FI DE e non l'CI. La Corte d'appello aveva omesso di prendere in considerazione le dichiarazioni del MO dalle quali doveva essere dedotta, invece, l'estraneità dell'imputato al fatto contestatogli.
4) Insussistenza del delitto di ricettazione, poiché il revolver in questione non poteva essere considerato arma clandestina, in quanto il numero di matricola, benché fosse stato asportato dalla usuale sede di fabbrica, era rilevabile smontando l'arma, essendo stato ripetuto in una sede riservata e non nota al pubblico, all'interno della piastra che protegge il meccanismo di sparo.
5) Era stata respinta, senza una motivazione adeguata, la richiesta di riduzione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
La ricezione di un'arma proveniente da reato e l'omessa denuncia all'autorità di un arma sono fatti diversi, e pertanto non sussiste alcuna violazione del principio del ne bis in idem per il fatto che l'imputato, già condannato per la detenzione illegale dell'arma, sia stato ora condannato per la ricettazione della stessa arma. La Giurisprudenza di questa Corte ha sempre ribadito che si ha concorso di reati tra il delitto di detenzione di arma clandestina e quello di ricettazione, pur quando il delitto presupposto della ricettazione sia quello di alterazione dell'arma medesima (V. Sez. 5 sentenza n. 40906 del 19.10.2010, Rv. 248605). Nella sentenza impugnata sono indicate le ragioni per le quali, sulla base della testimonianza degli operanti, doveva ritenersi che l'imputato fosse il possessore dell'arma in questione, e non possono essere dedotti davanti a questa Corte motivi di mero fatto, riportanti le dichiarazioni di persone che non sono state credute dai giudici di merito.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'arma deve essere considerata clandestina, se è stato abraso il numero di matricola riportato nella usuale sede, anche se il predetto numero risultava riportato in una sede nascosta, raggiungibile attraverso lo smontaggio della stessa arma, in quanto l'identificazione dell'arma deve poter avvenire in maniera pronta e diretta e non attraverso lo smontaggio dell'arma (V. Sez. 4 sentenza n. 477 del 18.11.1997, Rv. 209401).
La Corte territoriale ha adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di una riduzione di pena, facendo riferimento alle modalità e circostanze del fatto nonché alla capacità a delinquere del prevenuto espressa dal certificato penale.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e non deve calcolarsi, ai fini della prescrizione, il periodo successivo alla data della sentenza di secondo grado (alla data di questa sentenza non era trascorso il termine massimo di prescrizione di anni 15, previsto per il reato di ricettazione), in quanto l'inammissibilità dei motivi di ricorso non consente l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2013