Sentenza 30 aprile 2009
Massime • 1
La sentenza di patteggiamento, pur in assenza di un accordo delle parti sul punto, deve contenere l'ordine di demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle regole antisismiche o, in alternativa, le prescrizioni necessarie per renderle conformi a dette regole, con fissazione del termine per l'esecuzione. (In motivazione la Corte ha escluso che all'omessa statuizioni possa rimediare il giudice di legittimità, in quanto essa deve essere preceduta da un accertamento di merito implicante valutazioni di natura tecnica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2009, n. 28465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28465 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 30/04/2009
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 951
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 25219/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Ancona;
avverso la sentenza emessa il 14 febbraio 2008 dal giudice del tribunale di Macerata;
nei confronti di:
LL ND;
IM LU;
ZI JA;
udita nella pubblica udienza del 30 aprile 2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO Amedeo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il giudice del tribunale di Macerata applicò a LL ND, IM LU, ZI JA la pena concordata tra le parti per il reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 83, 93, 94 e 85.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Ancona propone ricorso per cassazione deducendo violazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 98, comma 3, e mancanza o manifesta illogicità della motivazione perché nella specie avrebbe dovuto essere impartito l'ordine di demolizione o di rendere conforme alle norme tecniche l'opera in questione.
Il difensore di LL ND e di IM LU ha depositato memoria con cui osserva che in atti è presente la nota del comune dalla quale risulta che fin dal dicembre 2006 le opere in questione erano state rese conformi alle norme tecniche. Il difensore di ZI JA ha depositato memoria con cui chiede il rigetto del ricorso per gli stessi motivi esposti dal LL. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del Procuratore generale è fondato.
Ed invero, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 98, comma 3, "Con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme del presente capo o dei decreti interministeriali di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 52 e 83, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine". Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, peraltro, "in tema di disciplina delle costruzioni in zona sismica, il potere - dovere del giudice di ordinare, ai sensi della L. 2 febbraio 1974, n. 64, art. 23, ora sostituito dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 98, la demolizione dell'immobile in caso di condanna per i reati previsti dalla stessa legge sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per la inosservanza delle norme tecniche, e non anche per le violazioni meramente formali, quali l'omesso preavviso e la mancanza di autorizzazione preventiva" (Sez. 3^, 7.11.2006, Rigano, m. 235411; Sez. 3^, 3.7.2007, Borgia, m. 237843). Nel caso di specie si trattava appunto di una violazione sostanziale, perché, oltre alle violazioni formali, era stato contestato che l'intervento era stato realizzato "in zona sismica senza aver rispettato le norme e le prescrizioni tecniche contenute nei decreti ministeriali vigenti (D.M. 16 gennaio 1996). in particolare risulta soprelevato il lato strada di circa 50 cm. e risulta assente il cordolo di piano a livello del solaio sottotetto".
Il giudice avrebbe quindi dovuto d'ufficio disporre la demolizione o impartire le prescrizioni necessarie, anche se ciò non era stato previsto nell'accorso stipulato tra le parti. Ed infatti, la sanzione della demolizione o dell'adeguamento dell'opera alle norme tecniche per i reati in materia di costruzioni di opere in zone sismiche, va irrogata dal giudice anche in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez. 3^, 8.11.1995, Di Bisceglie, m. 203366). Questa Corte non può procedere direttamente ad impartire l'ordine di demolizione perché questo non può essere automatico ma dev'essere preceduto dagli opportuni accertamenti su quali norme siano state violate nell'esecuzione delle opere e con quali conseguenze nonché sulla pericolosità dell'opera abusiva o di parti di essa (Sez. 6^, 17.5.1991, Albanese, m. 187422). Ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 98, comma 3, il giudice deve scegliere se disporre l'ordine di demolizione di tutte le opere o delle parti di esse costruite in difformità dalle norme ivi indicate ovvero impartire le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine. Si tratta di scelte demandate ovviamente al giudice del merito, da compiersi sulla base dei dovuti accertamenti tecnici. Con la memoria difensiva il IM ha eccepito che dalla documentazione prodotta risultava che le opere in questione, già prima della sentenza impugnata, erano stare rese conformi alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica. L'assunto è però infondato. Con la nota dell'8.1.2007, infatti, il dirigente del settore genio civile della provincia di Macerata comunicava che il progetto relativo alla costruzione de qua allegato alla richiesta di sanatoria prevedeva, per rendere la costruzione stessa conforme alle norme tecniche, alcune opere di adeguamento ed, in particolare, la demolizione e ricostruzione del locale garage e del primo piano dell'abitazione nonché la costruzione di un sottotetto non accessibile, concludendo che l'edificio avrebbe potuto ritenersi rispondente alle norme tecniche solo dopo l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto. Nel permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal comune di Penna San Giovanni il 14.5.2007, poi, non risulta in alcun modo che i lavori di cui al progetto fossero stati realizzati. In altri termini, allo stato non vi è alcuna prova che l'edificio sia stato reso conforme alle norme tecniche antisismiche. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio limitatamente alla mancata adozione d'ufficio delle misure di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 98, comma 3, ed alla mancata motivazione in proposito. L'annullamento non incide invero sulla sentenza impugnata nella parte in cui applica la pena a richiesta delle parti, che resta valida ed efficace e che, per tale parte, con la presente decisione, diviene irrevocabile.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Macerata.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2009