Sentenza 14 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2003, n. 3782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3782 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 0 3 7 82 /0 3 Lavoro Composta dagli Ill.mi S g.ri Magis nati Dott. Bruno D'ANGELO Presidente R.G.N. 18356/00 n..8715 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Cro Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud.12/12/02 Dott. Giovanni GIACALONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA PETRAGLIA GIORGIO, VIA CALABRIA 56, presso 10 studio dell'avvocato ANTONIO D'AMATO, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO RICCARDI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato FURIO TARTAGLIA, che lo rappresenta e 2002 W difende, giusta delega in atti;
5426 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 3200/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 23/09/99 R.G.N. 43481/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato SILVESTRI per delega TARTAGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Napoli dell'8/11/93 ET Giorgio conveniva in giudizio le Ferrovie dello Stato per l'accertamento dell'aggravamento della malattia "lombocervicoartrosi e gonartrosi bilaterale", già riconosciuta come dipendente da causa di servizio con sentenza del 7/1/92, e per la condanna al pagamento dell'ulteriore indennizzo spettantegli, pari a £ 3.275.708.equo Le Ferrovie contestavano la domanda ed il Pretore la rigettava. Il Tribunale di Napoli, investito in sede di appello ad istanza del ET, con sentenza del 9/6 - 23/9/99, confermava la decisione, sul rilievo che non era necessario disporre nuova consulenza tecnica, sia in considerazione della genericità delle censure mosse, sia per la mancata produzione di documentazione sanitaria successiva alla consulenza di primo grado;
questa aveva concluso confermando la diagnosi della malattia già in precedenza riconosciuta, ma ritenendo che non vi fosse il lamentato aggravamento, perché modeste erano le limitazioni funzionali che ne derivavano. L'appello quindi doveva essere respinto. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il ET fondato su un solo motivo. Resiste la Ferrovie dello Stato spa, con controricorso, illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando erroneità e contraddittorietà della sentenza, deduce il ricorrente che ha sbagliato il Tribunale e non rinnovare le operazioni 1 peritali per la genericità delle critiche;
le censure da lui mosse al primo elaborato del consulente sono state, invece, puntuali: l'istante ha lamentato in sede di appello la mancanza di una adeguata anamnesi lavorativa in quanto l'ausiliare si è limitato a dire che il ricorrente ha svolto attività lavorativa prima come aiuto e poi come macchinista dal 1969 e 1990; il CTU, inoltre, non ha adeguatamente valutato la documentazione sanitaria relativa agli esami radiografici eseguiti al rachide vertebrale ed alle ginocchia, di cui riporta i risultati. E' quindi addirittura contraddittoria la decisione sulle puntuali e decisive - contestazioni mosse in appello, con la conseguenza che sarebbe stata opportuna la rinnovazione delle indagini peritali. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, secondo cui “rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità, quando risulti che gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta della parte siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice con valutazione immune da vizi logici e giuridici" (Cass. n. 2164 del 14/2/02). Ed ancora la parte che in sede di legittimità si duole della acritica adesione del giudice alla consulenza tecnica, pur in presenza degli specifici rilievi formulati all'operato del consulente tecnico, non può limitarsi a lamentare genericamente l'inadeguatezza della 2 motivazione della sentenza impugnata, ma per il principio di autosufficienza del ricorso e il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, è tenuta ad indicare le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità e adeguatezza al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione, sicché non può ritenersi sufficiente a tal fine il mero richiamo ad un pregresso atto del giudizio di merito" (Cass. n. 11047 del 26/7/02). Nel caso di specie, il giudice di appello ha spiegato chiaramente i motivi per i quali ritiene non necessario il rinnovo della consulenza (genericità delle censure, mancanza di documentazione sanitaria ulteriore e nel merito inesistenza del lamentato aggravamento, perché modeste sono le limitazioni funzionali); il ricorrente, invece, lamenta l'inadeguatezza sia dell'anamnesi lavorativa che della valutazione della documentazione sanitaria relativa agli esami radiologici al rachide vertebrale ed alle ginocchia;
per entrambe le censure però omette di spiegare, da una parte, perché una più accurata analisi dei precedenti lavorativi avrebbe potuto portare a diverso risultato, e dall'altra quali sono gli errori di valutazione della documentazione sanitaria commessi dal consulente, e dal giudice che ne ha recepito l'elaborato, e quali conclusioni invece trae la scienza medica dai risultati delle analisi richiamate. Il ricorso si risolve in una generica censura di merito, che investe aspetti non decisivi della questione trattata, e quindi deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. CPC. 3
P. Q. M.
LA CORTE rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese. Roma 12 dicembre 2002 Пит IL CONSIUGLIERE EST. IL PRESIDENTE Fr Тошено Шагогака Euque IL CANCELLIERE Depositato in Cancelieria oggi.. IL CANCELLIERE мое V 5 0 1 7 '0 10