Sentenza 16 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2001, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2001 |
Testo completo
N 6 6 O I 9 ce 59 Z 2 . / A N 4 / R - 6 T 2 S B UBBLICA ITALIANA I . P . R G . L P E L . R A 00541/01 D TIN NOME DEL POPOLO ITALIANO . L B U A E IB A D D T R I A E I S O T Oggetto N 3 R E 1 N E S TRIBUTI E . T I S N A AGEVOLAZIONI SEZIONE TRIBUTARIA E A Percee's festett M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4382/98 Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI Dott. Mario CICALA Consigliere Cron. 980 Consigliere Dott. Eugenio AMARI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE - Consigliere Ud. 26/04/00 Dott. Simonetta SOTGIU CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. AN TIS TI sul ricorso proposto da: per diritti L..3000 il 18 GEN. 2001. CELLERINO PIER PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE VIA SETTEMBRINI 30, presso lo studio dell'avvocato TORNABUONI GIAN GIACOMO, che lo difende unitamente CANCELLERIA all'avvocato FLORIO SALVATORE, giusta procura a margine;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 2000 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 771 controricorrente CAMPIONE CIVILE 59150 N. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE avversO la decisione n. 88/97 della Commissione Richiesta copia studio NC dal Sig. tributaria regionale di GENOVA, depositata il 20/01/97; 3000 per diritti L. il 2.3.GEN. 2001... udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE udienza del 26/04/00 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato MANGIA, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Richiesta copia studio FI udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore dal Sig.. per diritti L. 3000 Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il 23 GEN. 2001 IL CANCELLIERE rigetto del ricorso. CANCELLERIA CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Al Sig. Avv. Gen. Stato 典 rilasciata 1 copia egale en. per notifica Carta bollata L. 40.000 12.000 Dir. Copia Totale L. 52.000 Roma, 20 FEB 2001 IL CANCELLIERE 2 G 1. FATTO. Motivi del ricorso e del controricorso 1.1. Cellerino IE AO, rappresentato e difeso come in atti, ricorre contro il Min istro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura Genera- le dello Stato, per la cassazione della sentenza spet- cificata in epigrafe, con la quale la Commissione tri- butaria Regionale di Genova ha accolto l'appello dell'ufficio e, per l'effetto, ha respinto l'istanza di rimborso della ritenuta dell'IRPEF operata dall'ente datore di lavoro sul premio di fedeltà corrisposto al 25° anno di servizio.
1.2.A sostegno del ricorso, il contribuente deduce a) violazione falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., e 99,112,115 e 116 c.p.c. e vizio di motivazione sul punto, in quanto la Com- missione Regionale avrebbe affermato apodittica- mente che nella specie mancherebbero i requisiti della sezionalità e della natura liberale della erogazione;
b) violazione e falsa applicazione degli artt. 48, commi 1 e 2, lett. f) DPR 917/86 e 12 disp. Prel. E vizio di motivazione sul punto, in quanto la Commissione avrebbe malamente applicato la norma agevolativa, senza tenere conto, tra l'altro, del- la documentazione prodotta, dalla quale risulte- sindacali, il premio fedeltà viene corrisposto al personale dipendente di tutti gli Istituti di credito e dalla generalità delle imprese e per la sua persistenza nel tempo assume ormai il carattere di erogazione dovuta in forza di usi aziendali consolidati” (p. 3) b) che "il premio in questione viene erogato indi- scriminalmente alla generalità dei dipendenti X al compimento del periodo di servizio, a qua- lunque categoria essi appartengono" (ivi). La motivazione appare congruae trova conforto, in pun- to di fatto, nella ormai cospicua giurisprudenza forma- tasi sulla questione della natura dei premi di fedeltà (anche presso questa Corte) che testimonia, appunto, quanto meno dell'uso consolidato e diffuso di tale for- ma di retribuzione aggiuntiva.
2.4. La dichiarazione dell'ente datore di lavoro (un'azienda di credito) secondo la quale il pre- mio in questione avrebbe carattere di liberalità, sol- tanto perché non trae origine dal contratto di lavoro o da accordi collettivi (stando a quanto risulta dal ri- corso), non esclude che lo stesso sia stato pagato in forza di una obbligazione, quanto meno di tipo natura- listica, che ha la sua fonte negli usi, così come ha argomentato la Commissione Regionale. Inoltre, è evi- 4 i rebbe la natura di mera liberalità del premio.
1.3.11 Ministero resiste con controricorso con il quale contesta le censure di controparte.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1 Il ricorso non appare fondato.
2.2. Giova precisare, preliminarmente, che il prin- cipio di diritto applicato dalla Commissione Regionale è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, appunto, il premio fedeltà, corrisposto dal datore di lavoro al dipendente al compimento di un de- terminato periodo di servizio, deve essere assoggettato ad IRPEF ai sensi del primo comma dell'art. 48 DPR essendo liber. The 917/86, non ricorrenti a favore della generalità dei zomure dipendenti o di categorie di dipendenti, che, ai sensi del comma 2, lett. f), dello stesso art. 48, non con- corrono a formare il reddito di lavoro dipendente (fat- tispecie relative ai premi corrisposti per raggiunta anzianità di servizio) (ex plurimis: Cass. Sez. 1°, 12 gennaio 1999, n. 248, 26 gennaio 1999, n. 681 e 4 feb- braio 1999, n. 966).
2.3. Nella specie, poi, giudici di merito hanno precisato a) che manca il requisito della "eccezionalità" della erogazione "in quanto anche se non previ- sto nei contratti di lavoro e negli accordi dente che la qualificazione giuridica della erogazione, fornita dal datore di lavoro, non può essere vincolante per il giudice. Tanto più che, nella specie, l'ente ha tenuto un comportamente che contrasta con tale afferma- zione, avendo lo stesso ente operato le ritenute IRPEF delle quali il contribuente chiede il rimborso.
2.5. Non sono stati prospettati altri argo- de menti che possono indurre a rivere la giurisprudenza di questa Corte. Conseguentemente, il ricorso va rigetta- a to.
2.6. Stimasi equo compensare le spese, in ragione dell'esisto favorevole del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 26 aprile 2000. Il Presidente Il Consigliere estensore 5 (doff. Vito Giustiniani) 6 . 8 (dott. Antonio Merone) N 9 Vitofienting 1 - / 4 B A / . 6 D L 2 L . A R . . P E A . B I T D A R N T L E E E 1 S D T 3 E I 1 A S . N M E N S I A PR IL CANCELLIERE C1 SV AN DEPOSITATO IN CANCELLERIAEPOSITAT GE N. 2001 Oggi CASSCAZION IL CANCELLIERE 01 SV AN 1 E P U S