Sentenza 22 giugno 1999
Massime • 1
L'iscrizione nel libro fondiario ex art. 2 del R.D. 28 marzo 1929 n. 499 è elemento costitutivo per la fattispecie acquisitiva dei diritti reali immobiliari solo per la costituzione o il trasferimento degli stessi medianti atti "inter vivos", mentre nei casi di acquisto di tali diritti a titolo di successione ereditaria o di legato, la funzione primaria della trascrizione nei libri fondiari è quella di rendere possibile la successiva iscrizione a carico dell'erede o del legatario. Ne consegue che il certificato di eredità emesso dal pretore ai sensi dell'art. 13 R.D. cit. opera solo ai limitati effetti della trascrizione, per la circolazione dei beni ereditari, valendo a far presumere la qualità di erede (art. 21 nel testo sostituito dall'art. 17 legge 29 ottobre 1974 n. 594), ma non è costitutivo di siffatta qualità, che ai fini sostanziali e processuali va invece identificata e accertata secondo la normativa successoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/06/1999, n. 6322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6322 |
| Data del deposito : | 22 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE Presidente
Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel.
Dott. Rosario DE JULIO Consigliere
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere
Dott. Umberto GOLDONI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso iscritto al n. 4357/97 proposto da
ER OR e ER BI, elettivamente domiciliati in Roma, Via Campo Marzio n. 69, presso lo studio dell'Avv. Dante Conti che unitamente all'Avv. Elvio Frinza li difende come da procura in calce al ricorso.
RICORRENTI
contro
EN RM ved. ER., ER RA, ER IL e ER BR, elettivamente domiciliate in Roma, Via S. Alberto Magno n. 9, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Paoletti che le difende unitamente all'Avv. Francesco Pompeati come da procura a margine del controricorso.
CONTRORICORRENTI
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Trento n. 51/97 del 28.12.1996/31.01.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.3.1999 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito l'Avv. Dante Conti.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Vincenzo Nardi che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 29.4.1985, RO, EL e BI WE convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Trento il ER IO JU ed esponevano che con atto pubblico 12.5.1981 il loro genitore IO EN aveva donato a detto ER una casa di abitazione con adiacente terreno agricolo;
che successivamente era stato ricoverato presso la casa di riposo di Mezzocorana e che aveva promosso un giudizio contro il figlio IO JU chiedendo in via principale la revoca della donazione per ingratitudine e in via subordinata la somministrazione degli alimenti. Aggiungevano gli attori che in tale giudizio il ER IO aveva, fra l'altro, dedotto la cessazione della materia del contendere, poiché il genitore aveva apposto in calce all'atto di citazione notificato la dicitura "rinuncio alla causa", la quale veniva poi dichiarata interrotta per la morte del genitore IO EN. Gli attori, nel riassumere tale causa, dovendosi considerare nulla la suddetta dichiarazione di rinuncia per incapacità di intendere e di volere del genitore all'atto della sottoscrizione, chiedevano la revoca per ingratitudine della donazione 12.5.1981 a favore del ER IO e la condanna di quest'ultimo al pagamento della quota di sua spettanza delle rette insolute della casa di riposo e delle spese funerarie da essi sostenute.
Costituitosi il ER IO WE eccepiva in via preliminare la nullità dell'atto di riassunzione e la decadenza degli attori dall'azione ex art. 602 c.c.; nel merito deduceva che il ricovero del padre presso la casa di cura era avvenuto per esclusivo interesse ed iniziativa degli attori, soli obbligati al mantenimento, in quanto a loro volta donatari. Faceva presente che la donazione fattagli dal padre era renuneratoria e quindi non revocabile.
Il Tribunale di Trento dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di revoca della donazione, respingeva la domanda degli attori volta ad ottenere il rimborso delle rette di ricovero del genitore e condannava il convenuto a rifondere agli attori la sua quota per spese funerarie pari a L.795.000, ponendo le spese di causa a carico degli attori. Con sentenza n. 51/97 del 18.12.1996/31.01.1997, la Corte d'appello di Trento rigettava l'appello principale di RO, EL e BI WE, e, in accoglimento di quello incidentale di IO WE, respingeva tutte le domande proposte nei confronti di quest'ultimo, condannando gli appellanti principali alle spese di lite.
Riteneva la Corte d'appello che la decisione del Tribunale, il quale aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di revoca della donazione per ingratitudine proposta a suo tempo dal defunto IO WE, doveva essere condivisa perché alla espressione "rinuncio alla causa" non si poteva attribuire altro significato che quello di abbandono della pretesa avanzata. Premesso che la sottoscrizione non era stata mai disconosciuta (non essendo al riguardo, sufficiente la generica affermazione degli attori di disconoscere ogni e qualsiasi validità della dichiarazione apposta in calce alla citazione), e che la dichiarazione di rinunciare alla causa resa dal defunto appariva assolutamente inequivoca, osservava la Corte d'appello che, ai sensi dell'art. 801 c.c., doveva essere valutata con rigore la possibilità per gli eredi di continuare l'azione di revocazione della donazione intrapresa dal donante ma da questi successivamente rinunciata, per cui era da escludersi che l'eventuale successiva dichiarazione degli eredi di continuare nella vertenza già intrapresa dal loro dante causa, ma dopo che questi con idonea manifestazione aveva rinunciato alla domanda, poteva valere a far insorgere quel contrasto che impedisce al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Riteneva poi la Corte d'appello infondata l'azione proposta autonomamente dagli appellanti diretta ad ottenere il rimborso delle somme versate a pagamento della retta della casa di riposo, non per le ragioni indicate dal Tribunale di inesistenza di prova di uno stato di bisogno del defunto IO WE ovvero per l'impegno direttamente assunto dagli appellanti verso la casa di riposo, ma per la diversa ragione che, costituendo il pagamento delle rette adempimento di obbligazione alimentare, trovava applicazione la disposizione dell'art. 441 c.c., secondo la quale l'obbligazione tra coobbligati di pari grado non si ripartisce pro quota ma in ragione delle rispettive condizioni economiche. Al riguardo osservava la Corte d'appello che tale regola, di portata generale, è applicabile anche quando coobbligati dello stesso grado siano più donatari, con la conseguenza che i donatari che intendono proporre rivalsa nei confronti di altri coobbligati di pari grado devono provare le proprie condizioni economiche e quelle degli altri soggetti al fine di consentire al giudice di ripartire equamente il, peso oppure dare dimostrazione di aver corrisposto più di quanto ricevuto in donazione. Simile prova non era stata data dagli appellanti, per cui la loro domanda di rivalsa non poteva essere accolta. Quanto all'appello incidentale, osservava la Corte d'appello che IO WE non era tenuto al rimborso delle spese funerarie del padre, perché non aveva accettato l'eredità paterna. Contro questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione EL e BI WE in base a quattro motivi, ai quali MA LE e BA, EM e RI WE, quali eredi di IO WE, hanno resistito con controricorso, illustrato con memoria. RO WE non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità del controricorso, sollevata nel corso della discussione orale dal difensore dei ricorrenti, per non aver i controricorrentì esibito il certificato di eredità rilasciato dal Pretore, ai sensi degli artt. 3 e 5 del r.d. 29.3.1929 n. 499. L'eccezione è destituita di fondamento.
Con riguardo ai beni soggetti al regime tavolare, come risulta dal comb. disp. degli artt. 2 e 5 del r.d. 28.3.1929 n. 499, l'iscrizione nel libro fondiario è elemento concorrente alla formazione della fattispecie acquisitiva dei diritti reali immobiliari solo per la costituzione o il trasferimento degli stessi mediante atti inter vivos;
mentre, nei casi di acquisto di tali diritti a titolo di successione ereditaria o di legato, la funzione primaria della loro trascrizione nei libri fondiari, prevista dall'art. 3 della citata l. n. 499/1929, è quella di rendere possibile la successiva iscrizione nei libri fondiari a carico dell'erede o del legatario, dei diritti trasferiti o costituiti a favore dei terzi, sul bene ricevuto in eredità o legato, come detta l'ari 2 della stessa legge (Cass. 13.1.1995 n. 382; 13.4.1993 n. 4564). Ne consegue che il certificato di eredità emesso dal Pretore (ex art. 13 r.d. cit.) serve solo ai suddetti limitati effetti della trascrizione, ai fini della circolazione dei beni ereditari, valendo a far presumere la qualità di erede come risulta dall'art. 21 (nel testo sostituito dall'art. 17 l. 29.10.1974 n. 594), ma non e costitutivo di siffatta qualità che, ai fini sostanziali e processuali, va invece identificata e attestata secondo la normativa successoria (Cass.
9.7.1996 n. 6240). Pertanto l'assenza di tale certificato di eredità emesso dal Pretore è del tutto irrilevante ai fini della proposizione del controricorso da parte di MA LE e BA, EM e RI WE, quali legittimi eredi di IO WE.
B) A sostegno dell'impugnazione i ricorrenti deducono:
1. Difetto di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.). Assumono i ricorrenti che la Corte d'appello non poteva interpretare l'espressione "rinuncio alla causa", apposta dal defunto genitore IO WE in calce all'atto di citazione, come rinuncia alla domanda, ma semplicemente come rinuncia agli atti del giudizio. Conseguentemente, essendo ancora in contestazione il rapporto dedotto (vale a dire la donazione), non poteva dichiarare cessata la materia del contendere.
1.1. Il motivo è infondato.
L'impugnata sentenza, con motivazione adeguata, ha spiegato perché la dicitura "rinuncio alla causa", apposta dal defunto IO WE in calce all'atto di citazione a suo tempo notificato, andava intesa come una vera e propria rinuncia alla domanda, con conseguente cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di revoca della donazione per ingratitudine.
Ha, infatti, osservato la Corte d'appello che l'espressione "rinuncio alla causa" andava interpretata nel senso che il donante IO WE aveva inteso riconoscere l'inesistenza dei presupposti della domanda di revoca della donazione per aver valutato come non offensivo il comportamento del donatario, in un primo momento considerato addirittura quale manifestazione di intollerabile ingratitudine.
Correttamente poi la Corte d'appello ha ritenuto che, ai fini della dichiarazione della cessazione della materia del contendere, relativamente alla domanda di revocazione della donazione, doveva aversi riguardo soltanto al comportamento del defunto così come obiettivizzato nella dichiarazione in atti, senza considerare al contrario il comportamento degli eredi, non solo perché portatori di un evidente interesse contrastante con la volontà di rappacificazione già manifestata dal defunto, ma perché, oltretutto, non più legittimati a continuare una azione esaurita durante la vita del loro dante causa.
Per il resto è appena il caso di ricordare che l'identificazione dell'oggetto della rinuncia intervenuta nel corso del giudizio costituisce un apprezzamento di fatto, in quanto è il risultato di un'indagine diretta ad individuare una concreta volontà del rinunciante e, come tale, è incensurabile in cassazione, se sorretta, come nella fattispecie, da adeguata e logica motivazione (Cass, 15.7.1994 n. 6691).
2. Violazione o falsa applicazione della norma di cui all'art.214 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.).
Sostengono i ricorrenti che la volontà di disconoscere la scrittura privata non richiede formule sacramentali e che, pertanto, essi avevano inteso disconoscere la scrittura e la dichiarazione del defunto genitore di "rinuncio alla causa", allorché avevano dedotto nell'atto introduttivo del giudizio che agivano "disconoscendo ogni e qualsiasi validità alla dichiarazione apposta in calce alla citazione del loro padre e chiedendo comunque che sia dichiarata l'inesistenza o invalidità di tale atto per incapacità di intendere e di volere del genitore all'atto della sottoscrizione".
2. Il motivo è infondato.
Invero correttamente la Corte d'appello ha ritenuto che non poteva certamente attribuirsi valore di disconoscimento, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., ad una affermazione, quale quella fatta dai ricorrenti nell'atto introduttivo del giudizio, di disconoscere ogni e qualsiasi validità alla dichiarazione "rinuncio alla causa", apposta dal genitore IO WE in calce all'atto di citazione, perché trattavasi di espressione di valutazione giuridica dell'atto, e non già di negazione della riferibilità al defunto della dichiarazione medesima ovvero della sua autenticità o sottoscrizione, in che consiste appunto il disconoscimento ex art.214 c.p.c.. 3. Omessa motivazione circa la richiesta di accertamento dell'incapacità di intendere e di volere (art. 360 n. 5 c.p.c.). Affermano i ricorrenti che essi avevano dedotto che la dichiarazione "rinuncio alla causa" era stata estorta al genitore IO WE, profittando di un momento in cui egli versava in stato di incapacità di intendere e di volere, come avevano chiesto di dimostrare attraverso la prova testimoniale. Tale rilevante circostanza non sarebbe stata esaminata ne' dal Tribunale ne' dalla Corte d'appello.
3.1. Il motivo è inammissibile.
È decisiva la considerazione che la questione viene per la prima volta prospettata nel ricorso per cassazione. Infatti nessuna domanda di accertamento della incapacità di intendere e di volere del genitore IO WE è stata mai formulata dagli attuali ricorrenti, e la relativa eccezione proposta in primo grado non era stata riproposta in appello, sicché la questione è rimasta del tutto estranea al giudizio di secondo grado.
È principio costantemente affermato nella giurisprudenza di questo Supremo Collegio che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano già formato oggetto di gravame, e che siano dunque già comprese nel tema del decidere. del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni o dalle richieste delle parti (Cass.
4.6.1994 n. 5442; 18.5.1994 n. 4857).
4. Violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art.441 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.).
Assumono i ricorrenti che erroneamente la Corte d'appello, ritenendo che il pagamento delle rette di ricovero costituiva obbligazione alimentare, ha fatto riferimento all'art. 441 c.c., senza considerare che tale norma regola i rapporti tra i soggetti indicati nell'art. 433 c.c. (pari grado), e non può essere applicata nel diverso caso in cui i soggetti obbligati siano tutti donatari. Pertanto le condizioni economiche dei donatari erano del tutto irrilevanti ai fini della ripetizione delle rette di ricovero pagate.
4.1. Il motivo è infondato.
L'impugnata sentenza, dopo aver accertato che tutti e quattro i fratelli WE erano donatari del padre e quindi obbligati come tali, in pari grado, alla prestazione degli alimenti al donante, correttamente ha ritenuto che si versava in una ipotesi in cui riprendeva vigore la regola generale, ex art. 441 c.c., che tutti dovevano concorrere alla prestazione, ciascuno in proporzione delle proprie condizioni economiche (e non in relazione al valore del bene donato). Con la conseguenza che, non risultando provate le rispettive condizioni economiche, la domanda di ripetizione del pagamento delle rette proposta dai WE nei confronti del ER IO non poteva trovare accoglimento.
Invero, in tema di alimenti, qualora risulti che tutti i figli siano donatari e quindi tenuti nello stesso grado all'obbligazione alimentare verso il donante genitore, trova applicazione la regola generale, ex art. 441 c.c., di ripartizione fra i coobbligati in proporzione delle proprie condizioni economiche.
Nè merita considerazione la proposta tesi (alternativa) dell'obbligazione contrattuale, atteso che il pagamento delle rette di ricovero, come finiscono col riconoscere gli stessi ricorrenti, rientra nell'adempimento dell'obbligo degli alimenti.
5. In conclusione il ricorso va rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione Civile, il 12 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 22 giugno 1999