Sentenza 7 aprile 2010
Massime • 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il comportamento dell'indagato che, come nella specie, si sia reso irreperibile, non può escludere la riparazione quando risulti che esso non abbia in alcun modo condizionato la decisione del giudice in ordine alla privazione della libertà personale; peraltro, ove anche risultasse un'incidenza di tale comportamento sulla predetta decisione, la riparazione potrebbe essere esclusa solo se il comportamento "de quo" fosse caratterizzato, sotto il profilo soggettivo-psicologico, dall'intento di indurre in errore l'autorità mediante la rappresentazione di una situazione nella quale la stessa debba necessariamente ritenere l'esistenza di elementi tali da giustificare la privazione della libertà, e non anche quando, invece, il suddetto comportamento sia stato, come nella specie, determinato dall'intento di sottrarsi ad una ingiusta incriminazione ed alle sue possibili conseguenze.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/04/2010, n. 17647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17647 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 07/04/2010
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 565
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere - N. 22447/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) KU TE N. IL 08/12/1978;
avverso l'ordinanza n. 39/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 26/01/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSAFRA Umberto;
lette le conclusioni del PG Dott. D'ANGELO Giovanni che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. FATTO E DIRITTO
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia e procuratore speciale di KU ER avverso l'ordinanza emessa in data 26.1.2009 dalla Corte di appello di Firenze che ha respinto la richiesta del predetto volta ad ottenere l'equa riparazione per ingiusta detenzione sofferta in regime di custodia carceraria dal 18.6.2004 al 24.9.2004 ed in regime di arresti domiciliari dal 25.9.2004 al 5.1.2005 per i delitti di tentato omicidio e di porto e detenzione di pistola dai quali era stato poi assolto per non aver commesso il fatto con sentenza del Tribunale di Pistoia del 14.6.2007 con trasmissione degli atti a carico della teste VA RJ che inizialmente aveva accusato il UK poi negando che egli, presente in aula, fosse lo sparatore. Denunzia l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p., comma 1; la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità
della motivazione e il travisamento del fatto (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)). Il Procuratore generale in sede, all'esito della requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Va posto in evidenza che l'art. 314 c.p.p., comma 1, prevede il diritto alla riparazione al soggetto assolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato qualora lo stesso abbia subito restrizioni della libertà personale nelle forme della custodia cautelare. Tale diritto non spetta a chi abbia dato luogo o concorso a dare causa per dolo o colpa grave alla custodia cautelare.
La Corte di appello, in caso di assoluzione, può disconoscere il diritto e rigettare l'istanza solo qualora dimostri che il ricorrente ha tenuto una condotta processuale o extraprocessuale dolosa o gravemente colposa che ha avuto incidenza rispetto all'adozione della misura cautelare oppure che ha determinato il mantenimento della custodia cautelare. La Suprema corte ha ritenuto sul punto che "In tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito deve valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di norme o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Il giudice deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta del richiedente, sia prima e sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall'eventuale conoscenza che quest'ultimo abbia avuto dell'attività d'indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stato il presupposto che ha ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurazione come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto" (Cass. pen. Sez. Un. 26.6.2002 n. 34559 Rv. 222263).
Orbene, l'impugnata ordinanza ravvisa la condotta ostativa del richiedente nella circostanza - che, tra l'altro, il provvedimento impugnato accerta per deduzione- che il predetto, dopo che i carabinieri erano venuti a cercarlo, "aveva abbandonato la moglie e la famiglia lasciando l'Italia".
Ma è chiaro come l'ordinanza sia radicalmente viziata,poiché attribuisce rilevanza decisiva ad un comportamento neutro del richiedente e perché nulla rileva sul nesso di causalità tra asserita condotta ostativa e provvedimento restrittivo ingiusto. Infatti, è stato affermato che "In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il comportamento dell'indagato che, come nella specie, si sia reso irreperibile, non può escludere la riparazione quando risulti che esso non abbia in alcun modo condizionato la decisione del giudice in ordine alla privazione della libertà personale;
peraltro, ove anche risultasse un'incidenza di tale comportamento sulla predetta decisione, la riparazione potrebbe essere esclusa solo se il comportamento "de quo" fosse caratterizzato, sotto il profilo soggettivo-psicologico, dall'intento di indurre in errore l'autorità mediante la rappresentazione di una situazione nella quale la stessa debba necessariamente ritenere l'esistenza di elementi tali da giustificare la privazione della libertà, e non anche quando, invece, il suddetto comportamento sia stato, come nella specie, determinato dall'intento di sottrarsi ad una ingiusta incriminazione ed alle sue possibili conseguenze" (Cass. pen. Sez. 4, 5.5.2000, n. 2758 Rv. 217429). D'altra parte, gli indizi a carico del La AT erano rappresentati dalle dichiarazioni accusatorie della teste VA (presuntivamente falsa) e non certo dall'irreperibilità, per cui è logico ritenere che il provvedimento restrittivo sarebbe stato comunque emesso a prescindere dalla irreperibilità del La AT: in definitiva, deve escludersi che la condotta di quest'ultimo si sia posta come fattore condizionante alla produzione dell'evento "detenzione". Consegue l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010