Sentenza 14 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/05/2002, n. 6944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6944 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA T06944/02 IN NOME DEL POP CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ) E Oggetto 4 7 C 3 . Possagione A O P N L , I L SEZIONE TERZA CIVILE Centerza gradice 1 D O 9 B 9 E 1 E - C 1 E di pall I 1 N - D O 1 U I Somposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: I 2 Z . A G L R 9 E T S 3 I N . E G T E 6 Dott. Paolo VITTORIA S R R.G.N. 7686/00 4 I ( A . D O T E R T A N E - Presidente e Relatore 19632 S Cron. E - Consigliere- Rep.Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Ud.18/03/02 Dott. Antonio SEGRETO Dott. Alfonso Consigliere C.C. AMATUCCI Dott. Gianfranco Consigliere MANZO - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RR AN, elettivamente domiciliata in ROMA CSO TRIESTE 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO RECCHIA, difesa dagli avvocati FRANCESCA MARIA RITA LA CARRUBBA, ANTONIO CARLO MIMOLA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DE LU OL;
intimato avverso la sentenza n. 3/00 del Giudice di pace di 2002 PAOLA, emessa 1'11/02/00 e depositata il 17/02/00 712 (R.G. 133/99); -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/03/02 dal Presidente e Relatore Dott.
4. Paolo VITTORIA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha chiesto si rigetti il ricorso, con le conseguenze di legge. -2- La Corte Premesso in fatto.
1. Il giudice di pace di Paola, con sentenza del 17.2.2000, ha OT aveva proposto contro rigettato la domanda che NA NO De LU. L'attrice, proprietaria di un negozio, aveva sostenuto d'avere perduto occasioni di darlo in affitto: e questo a causa della presenza di un'insegna, che il proprietario del negozio vicino aveva apposto sul muro condominiale. Ne aveva perciò chiesto la rimozione. NA OT ha chiesto la cassazione della sentenza. 2. - 3. NO De LU non ha resistito. Il pubblico ministero ha chiesto che il ricorso sia 4. - rigettato, perché i motivi non sono ammissibili. Ritenuto in diritto. 1. - Il giudice di pace ha accertato che l'insegna, per come era collocata, non impediva all'attrice di fare un analogo uso del muro condominiale e del resto, purché restasse ben visibile, il convenuto s'era dichiarato disposto a spostarla. Se poi ad allontanare eventuali conduttori era il fatto che l'insegna si riferisse ad un'agenzia di pompe funebri, a questo riconoscere protezione. interesse della parte non era possibile La ricorrente sostiene che la sentenza presenta un vizio 2. - di motivazione su punto decisivo. 3 Era appunto la collocazione dell'insegna a costituire ostacolo a che sul muro dell'edificio potesse esserne apposta una anche da un eventuale conduttore per pubblicizzare la propria attività. Si tratta di un motivo inammissibile. Il giudice di pace non ha mancato di considerare il punto e le considerazioni che ha svolto al riguardo, sia sul punto della valutazione delle prove sia su quello della soluzione della controversia, non presentano vizi intrinseci sul piano logico. D'altra parte su nessuno dei due piani la decisione espressa dal giudice di pace ed assunta in base ad equità è suscettibile di sindacato per vizi di legittimità (Sez. Un. 15 ottobre 1999 n. 716. - Il ricorso è rigettato.
3. Non deve essere resa pronuncia sulle spese di questo 4. grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso il giorno 18 marzo 2002, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione. Il presidente relatore ed estensore محمم IL CANCE Dose IE Aisto Depositata in Cancelleria 14.05.02 Oggi, IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa AR IE 4