Sentenza 13 novembre 2013
Massime • 1
In tema di esame testimoniale del minorenne, il presidente può disporre modalità particolari (nella specie, l'uso di un vetro specchio) ai sensi degli artt. 498, comma quarto bis e 398, comma quinto, cod. proc. pen., non solo nei processi relativi a reati sessuali, ma anche nei casi in cui vi sia richiesta di parte ovvero egli lo ritenga necessario, per evitare che l'esame diretto possa nuocere alla serenità del minore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/11/2013, n. 5132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5132 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 13/11/2013
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1698
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 25397/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.T. , nata a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza in data 15-1-13 della Corte di Appello di Brescia, sezione 1^ penale;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. ROTUNDO Vincenzo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. PRATOLA Gianluigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l'avv. CAPELLI Giovanni, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. P.T. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Brescia, in data 15-1-13, ha confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti dal GUP di Cremona in data 10-6-10, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena (condizionalmente sospesa), previa concessione delle attenuanti generiche, di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 572 c.p., a lei ascritto per avere maltrattato la figlia minore R.N. in XXXXXXX fino al
(OMISSIS) .
La ricorrente deduce:
- Violazione dell'art. 498 c.p.p. e vizio di motivazione sul punto, per essersi in primo grado proceduto all'esame della minore R.N. (all'epoca diciassettenne) con l'utilizzo di un vetro-specchio e con l'ausilio di un assistente sociale, con esclusione di fatto in capo all'imputata della possibilità di adeguatamente difendersi intervenendo direttamente nell'esame e in violazione di legge per essere tale forma di audizione prevista unicamente in tema di reati di tipo sessuale.
- Vizio di motivazione in riferimento alle prove contrarie addotte dalla difesa e in ordine al mancato raggiungimento della prova della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio.
- Contraddittorietà della motivazione con particolare riferimento alla significativa circostanza che la R. avrebbe evidenziato i pregressi maltrattamenti solo dopo che la madre adottiva aveva lasciato l'abitazione familiare.
- Violazione dell'art. 525 c.p.p., comma 1, per la mancata deliberazione della sentenza immediatamente dopo la chiusura della discussione, avendo il Collegio proceduto alla trattazione degli altri processi in ruolo per poi deliberare a distanza di diverse ore dalla trattazione.
2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'art. 498 c.p.p., comma 4, nel prevedere particolari cautele per l'esame testimoniale del minorenne, ne rimette l'adozione al potere discrezionale del giudice del dibattimento Inoltre se una parte lo richiede ovvero se il Presidente lo ritiene necessario possono trovare applicazione le modalità di cui all'art. 398 c.p.p., comma 5 bis, (tra le quali, come nel caso in esame, l'uso di un vetro-
specchio). Il rinvio a tale ultima disposizione è esclusivamente alla particolari modalità di assunzione dell'atto, sicché l'uso di questi accorgimenti non è limitato dalla legge ai soli reati di tipo sessuale, ma può essere adottato dal Giudice nella audizione di un minore ogniqualvolta, nel suo prudente apprezzamento, ritenga che l'esame diretto possa nuocere alla sua serenità.
Nel caso in esame l'audizione protetta della minore è stata adeguatamente motivata e risulta adottata senza alcuna obiezione delle parti, che, per altro, sono state messe in grado di adeguatamente interloquire, essendo stata loro garantita la possibilità di porre domande alla teste.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità, atteso che le censure sono formulate in modo astratto e stereotipato, senza alcuna illustrazione concreta delle doglianze a cui la motivazione della sentenza impugnata avrebbe omesso di rispondere.
Il terzo ordine di censure è, anch'esso, inammissibile, in quanto basato su doglianze non consentite in sede di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente attengono invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla decisione impugnata attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica. Infine il quarto motivo di ricorso è palesemente privo di fondamento. Questa Corte ha, infatti, già chiarito che l'inosservanza del principio sancito dall'art. 525 c.p.p., comma 1, - per il quale la sentenza deve essere deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento - non determina alcuna nullità, posto che essa deve essere espressamente prevista;
in ogni caso, il breve differimento della decisione, in ragione dell'anomala prassi della camera di consiglio "collettiva", peraltro svolta nello stesso contesto temporale dell'udienza in corso, relativa alla trattazione di altro od altri procedimenti, non è tale da inficiare il principio di immediatezza, stante la logica di una decisione adottata, quanto più possibile, nella diretta e contestuale percezione delle risultanze dibattimentali e della discussione (sez. 5^, Sentenza n. 25148 del 31/01/2005, Rv. 232203, Geremicca).
3. Deve, pertanto, dichiararsi la inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse della P. , che va conseguentemente condannata al pagamento della spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento della, spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2014