Sentenza 30 luglio 2001
Massime • 1
In una situazione di compossesso il godimento del bene da parte dei singoli compossessori assurge ad oggetto di tutela possessoria quando uno di essi abbia alterato e violato senza il consenso e in pregiudizio degli altri partecipanti lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto del comune possesso, in modo da impedire o restringere il godimento spettante a ciascun compossessore sulla cosa medesima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2001, n. 10406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10406 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC LV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN GODENZO 59, presso lo studio dell'avvocato AIELLO GIUSEPPE che lo difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BI AN, BI EL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PREMUDA 6, presso lo studio dell'avvocato GRAZIANI ALESSANDRO, che li difende unitamente all'avvocato GIOVANNELLI GIOVANNI giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 412/98 del Tribunale di GELA, depositata il 05/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto del 6/10/1990 AE, OR (nato il [...]), FI e OR (nato il [...]) OL convenivano in giudizio NT e ME BA deducendo che essi attori (oltre a OL VA) ed i convenuti, quali comproprietari di alcuni loculi esistenti nel cimitero di Gela, con scrittura privata del 5/12/1989 avevano formalizzato un accordo in ordine sia alla ripartizione dei loculi, sia alla necessità di ristrutturare la cappella e di inserire sul prospetto una lapide con la dicitura "Eredi OL AE, IN e figli, e FI e figli". Nel maggio 1990 gli eredi di OL IN ossia i convenuti avevano aggiunto sul prospetto della cappella un'ulteriore lapide con la dicitura "F.lli BA e figli", in violazione della detta scrittura del 5/12/1989 e con modalità tali da costituire molestia al possesso di essi istanti. Questi ultimi, quindi, chiedevano la rimozione della lapide abusivamente apposta e la riduzione in pristino.
I convenuti si costituivano e resistevano alla domanda. L'adito pretore di Gela rigettava la domanda con sentenza avverso la quale proponevano appello OL OR e OL TO, quest'ultimo quale erede di OL AE.
Gli appellati resistevano al gravame che il tribunale di Gela, con sentenza 5/11/1998, rigettava osservando: che non costituiva molestia al compossesso degli appellanti l'apposizione della targa apposta dagli appellati sul frontespizio della cappella cimiteriale comune;
che andava richiamato il disposto dell'articolo 1102 c.c. disciplinante l'uso della cosa comune e volto ad assicurare al singolo partecipante la maggior possibilità di godimento di detta cosa comune nel rispetto della destinazione del bene e della possibilità per gli altri partecipanti di fame pari uso;
che l'apposizione di un'ulteriore lapide non poteva di certo ritenersi fatto idoneo ad alterare la normale destinazione della cappella al seppellimento dei defunti appartenenti alle famiglie dei comproprietari e compossessori;
che il diritto di ciascuna di queste ad apporre una lapide indicante i nomi dei propri congiunti non era impedito dalla presenza di un'ulteriore lapide con i nomi dei discendenti di una di tali famiglie;
che, come si ricavava dalla narrativa dell'atto di citazione, a tale atto avrebbe dovuto seguire, come logica correlazione, una domanda di risoluzione della scrittura 5/12/1989, per inadempimento, con conseguente risarcimento;
che tali domande non erano state formulate ne' in appello ne' in primo grado;
che la richiesta di accertamento dell'inesistenza del "diritto di affissione" (in virtù di detta scrittura), come contenuta nella prima parte delle conclusioni di primo e di secondo grado, altro non costituiva che il presupposto per la pronuncia su un'eventuale turbativa del possesso.
La cassazione della sentenza del tribunale di Gela è stata chiesta da OL OR con ricorso affidato ad un solo motivo illustrato da memoria. NT e ME BA hanno resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso OL OR, denunciando violazione dell'articolo 1102 c.c., sostiene che è abnorme l'interpretazione data dal tribunale alla norma dettata da detto articolo che è applicabile solo ove l'uso del bene comune non sia stato diversamente regolato con l'indicazione di ciò che è consentito e di ciò che non lo è. Nella specie le parti, con la scrittura 5/12/1989, avevano stabilito che sulla facciata principale della cappella venisse apposta una precisa lapide. I BA, aggiungendo un'altra lapide a quella convenzionalmente prevista, hanno fatto uso illegittimo della cosa comune perché in contrasto con le limitazioni che tutti i comproprietari comunisti (essi compresi) avevano imposto con la citata scrittura violando il compossesso degli altri partecipanti alla comunione. Il motivo è fondato nei sensi e nei limiti di seguito precisati. Occorre premettere che, in tema di azione di manutenzione del possesso, le turbative possono assumere la forma di molestie di fatto quando attentino all'integrità del possesso attraverso qualsiasi apprezzabile modificazione o limitazione del modo del precedente esercizio operate contro la volontà del possessore. In particolare un'immutazione dello stato dei luoghi che non arrechi immediato ed attuale danno al possesso altrui può ugualmente configurare una molestia se sia idonea a porre in dubbio o in pericolo siffatto possesso, ma a tal fine è necessario che la detta immutazione sia per se stessa evolutiva nella direzione di uno specifico attentato pregiudizievole.
Nel godimento della cosa comune è poi configurabile una posizione possessoria tutelabile con le azioni di reintegrazione e di manutenzione contro l'attività del compossessore comproprietario che sopprima il godimento medesimo ovvero ne turbi o ne renda più gravose le modalità di esercizio. Più precisamente, in una situazione di compossesso, il godimento del bene da parte dei singoli possessori assurge ad oggetto di tutela possessoria quando uno di essi abbia alterato o violato, in pregiudizio degli altri partecipanti, lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto del comune possesso, in modo da impedire o restringere il godimento spettante a ciascun compossessore sulla cosa medesima (sentenza di questa Corte 2/12/1994 n. 10363)). Le concrete modalità di godimento della cosa comune desumibili dagli articoli 1102, 1120, 1139 e 1121 c.c. assurgono a possibile contenuto di una posizione possessoria tutelabile contro tutte le attività con le quali uno dei compossessori comproprietari introduca unilateralmente una modificazione che sopprima o turbi il compossesso degli altri.
Del pari la violazione dei limiti alle modalità di esercizio del compossesso può concretare una molestia possessoria tutelabile con l'azione di manutenzione contro l'attività del compossessore che turbi o modifichi le dette modalità di esercizio.
Il tribunale di Gela non si è attenuto agli enunciati principi giuridici per cui, in punto di diritto, l'impugnata sentenza non è ineccepibile.
Il giudice di appello come sopra riportato nella parte narrativa che precede ha escluso che l'apposizione di una lapide sulla facciata esterna della cappella funeraria in questione possa costituire turbativa o molestia del compossesso del bene in comune in danno dei comproprietari del bene.
La detta constatazione del giudice di secondo grado non può essere ritenuta corretta non risultando conforme a logica ed ai principi giuridici in tema di compossesso l'affermazione secondo cui l'apposizione sul prospetto della cappella funeraria di una targa aggiuntiva a quella già preesistente è inidonea a compromettere l'integrità o ad alterare la naturale destinazione del bene comune nè può comportare turbativa del possesso e del godimento di tale bene con riferimento al suo possibile uso ed alla sua funzione, ossia il seppellimento dei defunti appartenenti alle famiglie dei comproprietari e compossessori.
Il Collegio ritiene che in considerazione della particolarità del bene immobile in questione (cappella cimiteriale) nonché del valore simbolico della lapide e della relativa targa sul frontespizio di detto bene l'apposizione da parte di uno dei comproprietari e compossessori di un'ulteriore lapide con l'aggiunta di una targa suppletiva ben può integrare attività travalicante i limiti delle facoltà attribuite ai comproprietari e compossessori ed astrattamente idonea a creare turbativa o molestia del compossesso in danno degli altri partecipanti alla comunione. La detta attività, infatti, può essere considerata come una forma limitativa di godimento del possesso come esercitato in passato dagli altri compossessori e comproprietari tutelabile in via di manutenzione. L'alterazione e la violazione dello stato dei luoghi (senza il consenso e in pregiudizio degli altri compossessori) sono ravvisabili non tanto nel senso materiale, bensì con riferimento alla modifica apportata alla funzione eventualmente svolta dalla lapide (con la relativa iscrizione) quale strumento identificativo e caratterizzante del bene in questione.
Le altre deduzioni delle parti, che implicano accertamenti di fatto, rimangono assorbite poiché riservate al giudice del merito. In definitiva, in accoglimento del ricorso nei sensi e nei limiti sopra precisati, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altro giudice designato non nel tribunale di Gela, bensì nella corte di appello di Caltanissetta. Al riguardo deve osservarsi che, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 19/2/1998 n. 51, se (come nella specie) viene cassata con rinvio una sentenza del tribunale emessa in grado di appello avverso una decisione del pretore, il giudice di pari grado a cui va rinviato il giudizio è la corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza, perché: a) al tribunale sono state trasferite le competenze del pretore il cui ufficio è stato soppresso;
b) il tribunale è rimasto giudice di appello soltanto per le sentenze del giudice di pace e definisce come giudice di appello solo i giudizi dinanzi al medesimo pendenti alla "data di efficacia" del suddetto decreto, ossia alla data del 2/6/1999; c) la corte di appello è giudice dell'appello anche per le cause pendenti dinanzi al pretore alla data del 2/6/1999 ovvero da questi definite con sentenza e non ancora appellate alla detta data (nei sensi suddetti, sentenze 19/11/1999 n. 12836; 24/1/2000 n. 750; 5/6/2000 n. 7453). Il giudice di rinvio, come sopra designato, provvederà ad un nuovo esame tenendo conto dei rilievi sopra esposti e dei principi di diritto sopra enunciati e si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Caltanissetta.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2001