Sentenza 9 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/01/2004, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - rel. Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
DU FA,
- intimato -
avverso la sentenza n. 120/3/97 della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione n. 3, dep. 23 gennaio 1998, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 maggio 2003 dal Relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò, udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Fuzio Riccardo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente AE ND chiedeva il rimborso delle ritenute Irpef, operate sull'indennità di fine rapporto a lui corrisposta.
Avverso il silenzio-rifiuto dell'Ufficio, l' ND adiva la Commissione tributaria di primo grado di Bari, la quale accoglieva il ricorso.
La decisione veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, che respingeva l'appello dell'ufficio, affermando la natura previdenziale e non reddituale dell'indennità di fine rapporto.
Ha proposto ricorso per Cassazione l'Amministrazione finanziaria sulla base di un solo motivo. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva preliminarmente il collegio che il ricorso è stato notificato a mezzo del servizio postale e che sull'avviso di ricevimento del relativo plico raccomandato, ritualmente spedito al domicilio eletto, il destinatario della notifica è stato indicato come UN AE, anziché ND AE, effettiva controparte nel presente giudizio. Trattasi tuttavia di mero errore materiale, che non ha influito sulla individuazione del soggetto a cui la notifica si riferisce - individuazione desumibile dall'esatta indicazione del soggetto intimato ( ND AE ) sia nell'intestazione del ricorso, che nella relata di notifica e dalla specificazione nell'avviso di ricevimento del domicilio effettivamente eletto dall' ND (presso l'avv. Gaetano Colaianni, con studio in Bari, Piazza Moro, 33/A), - e che non ha pertanto determinato la nullità della notifica stessa (in senso analogo, sulla irrilevanza dell'erronea indicazione del destinatario del ricorso, che non abbia influito sulla individuazione del medesimo, v. Cass. 22 aprile 1995, n. 4540). Con l'unico motivo di ricorso il Ministero delle finanze denuncia violazione degli artt. da 1 a 5 della legge 26 settembre 1985, n. 482, censurando la decisione impugnata, in conformità
all'orientamento espresso da questa Corte (Cass. 13 dicembre 1985, n. 12785), per aver riconosciuto al contribuente il diritto al totale rimborso dell'imposta a suo tempo trattenuta, anziché al rimborso della parte eccedente la liquidazione dell'imposta stessa, da effettuarsi ai sensi della citata legge 1985/482, come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale 1996/ 178. Il ricorso è fondato.
In base agli artt. 2 e 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482 - applicabili ratione temporis al caso di specie - l'indennità di fine rapporto, il trattamento di fine rapporto e le altre indennità equipollenti, comunque denominate, sono imponibili secondo i criteri dettati nelle citate disposizioni, come risultanti dalla sentenza della Corte costituzionale 178/1986. Di conseguenza, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente - il quale, ritenendo l'indennità di fine rapporto non soggetta a tassazione, ha chiesto il rimborso integrale delle ritenute operate su detta indennità dal proprio datore di lavoro - il diritto al rimborso dell'Irpef a suo tempo versata sull'indennità di fine rapporto spetta soltanto sulla parte eccedente l'imposta dovuta in base alle norme richiamate e non in misura pari all'entità dell'intero tributo versato (in senso analogo, v. Cass. 13 dicembre 1995, n. 12785). La Commissione tributaria regionale della Puglia, affermando la natura previdenziale e non reddituale dell'indennità di fine rapporto ed escludendone per tale ragione la tassabilità, non ha correttamente applicato le norme in precedenza richiamate. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e gli atti vanno rimessi ad altra sezione della stessa Commissione tributaria regionale, che deciderà sul merito della controversia in base ai principi sopra enunciati e provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004