CASS
Sentenza 14 luglio 2023
Sentenza 14 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/07/2023, n. 20414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20414 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22605/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende;
-ricorrente principale- contro FLLI RICCERI SRL, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BO CINZIA ([...]); controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 500/2017 depositata il 23/02/2017. Udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni La Rocca nella pubblica udienza del 7 febbraio 2023; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alberto Cardino, che ha concluso come da requisitoria Civile Sent. Sez. 5 Num. 20414 Anno 2023 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: LA ROCCA GIOVANNI Data pubblicazione: 14/07/2023 2 di 9 scritta per il rigetto tanto del ricorso principale quanto di quello incidentale;
udita l’avv. Cinzia Zanaboni per la società; FATTI DI CAUSA 1. Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso nel 2014 avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni 2005, 2006 e 2009 nei confronti della F.lli RI srl., sulla base di verifica di cui al pvc notificato il 22.4.2010, e a seguito di indagini bancarie, estese ai soci CI RI e RI LO, sulla base di pvc notificati il 30.9.2010 e 26.1.2011. 2. Impugnati gli atti, la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Grosseto riuniva i ricorsi e accoglieva quelli relativi al 2005 e 2006, per intervenuta decadenza dal potere impositivo, respingendo quello relativo al 2009 salvo che per l’importo di euro 10.100,00. 3. L’Agenzia delle entrate proponeva appello mentre la società proponeva appello incidentale. 4. La Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Toscana rigettava entrambi gli appelli. 5. Quanto all’appello principale, confermava la decadenza con riferimento alle annualità 2005 e 2006, ritenendo insussistenti i presupposti per il raddoppio dei termini, atteso che l’Ufficio aveva accantonato gli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza aventi rilevanza penale e aveva fondato gli avvisi su rilievi analitici e sulle indagini bancarie successivamente svolte, ciò che induceva ad escludere la sussistenza dell’obbligo di denuncia con riguardo ai fatti posti a base degli avvisi impugnati. 6. Quanto all’appello incidentale, respingeva le contestazioni relative all’omesso contraddittorio e alla mancanza di motivazione, osservando che il contraddittorio in materia di accertamenti bancari costituisce una mera facoltà mentre sussisteva adeguata 3 di 9 motivazione, poiché l’Agenzia aveva svolto una valutazione autonoma delle risultanze istruttorie e aveva legittimamente rinviato al pvc. 7. Riteneva, infine, legittima l’estensione delle indagini finanziarie a soggetti terzi alla società, escludendo la violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova. 8. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo. 9. La società ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a tre motivi. 10. Entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di nullità del ricorso principale sollevata dalla controricorrente, rubricata come primo motivo del ricorso incidentale, sul rilievo che il ricorso per cassazione e la relata di notifica, che indicano come redattore l’avv. Gianna Maria De Socio, riportano in calce la firma digitale di altra persona, l’avv. Emanuele Valenzano. 1.1. L'eccezione è infondata alla luce della giurisprudenza di questa Corte, che evidenzia il carattere impersonale dell’attività svolta dall’Avvocatura dello Stato, della fungibilità dei singoli avvocati dello Stato nel compimento della attività difensionale, a condizione della spendita della qualità professionale abilitante la difesa (Cass. n. 13627 del 2018). 2. Con l’unico motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972 nonché dell’art. 37 commi 24, 25 e 26 decreto legge n. 203 del 2006 conv., con modificazioni, nella legge n. 248 del 2006, censurando la sentenza della CTR laddove aveva ritenuto insussistenti i presupposti per il raddoppio dei termini perché non si era dato seguito ai rilievi di tipo indiretto contenuti nel primo pvc del 4 di 9 22.4.2010, che avevano giustificato la comunicazione di reato, ma gli avvisi si erano fondati soltanto sui rilievi di tipo analitico, contenuti in quel primo pvc, e sui successivi accertamenti bancari. 2.1. Il motivo è fondato. 2.2. Va premesso che il raddoppio dei termini, previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificati dall’art. 37 comma 24 d.l. n. 223/2006, è applicabile anche con riferimento alle annualità d'imposta anteriori per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento al momento dell'entrata in vigore (4 luglio 2006) del predetto decreto (Cass. n. 27629 del 2018), come accaduto in questo caso. 2.3. Esso presuppone unicamente, l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 (Cass. n. 17586 del 2019), e, quindi, la ricorrenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale (Cass. n. 33793 del 2019). 2.4. L’emersione in sede di verifica delle condizioni di “denunciabilità” penale è sufficiente per determinare il raddoppio dei termini, che operano automaticamente in presenza del mero riscontro di quella condizione obiettiva (Corte cost. n. 247 del 2011), cosicché non è richiesta l’effettiva presentazione della denuncia e, comunque, restano irrilevanti gli esiti del procedimento penale (Cass. n. 11171 del 2017; Cass. n. 20043 del 2015), così come non rileva che, successivamente al momento in cui è stata commessa la violazione ed effettuato l'accertamento, a seguito dell'annullamento di una parte della pretesa tributaria, sia venuta meno la soglia di punibilità e conseguentemente l'obbligo di denuncia penale, salvo che, in linea con quanto affermato dalla sentenza n. 247 del 2011 della Corte costituzionale, l'Amministrazione finanziaria abbia fatto un uso pretestuoso o strumentale della disposizione, al solo fine di fruire, 5 di 9 ingiustificatamente, di un più ampio termine (Cass. n. 13483 del 2016). 2.5. Infatti, il cd. raddoppio dei termini previsto dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, attiene solo alla commisurazione del termine di accertamento ed i termini prolungati sono anch'essi fissati direttamente dalla legge, non integrando quindi ipotesi di "riapertura" o proroga di termini scaduti ne di reviviscenza di poteri di accertamento ormai esauriti, in quanto i termini "brevi" e quelli raddoppiati si riferiscono a fattispecie ab origine diverse, che non interferiscono tra loro ed alle quali si connettono diversi, unitari e distinti termini di accertamento (Cass. n.23628 del 2017). 2.6. Se la ratio del raddoppio dei termini, di natura essenzialmente procedimentale, è quella di dare all’Ufficio un tempo maggiore per gli accertamenti nei casi più gravi in cui gli elementi emersi presentano rilievo penale, la possibilità che, proprio ad esito di quegli accertamenti e del contraddittorio endoprocedimentale, le iniziali emergenze vengano ridimensionate e l’atto impositivo si fondi su elementi privi di rilievo penale non può certamente implicare, a posteriori, il venir meno dei presupposti del raddoppio dei termini, salvo che non emerga un uso pretestuoso o strumentale della disposizione, al solo fine di fruire, ingiustificatamente, di un più ampio termine. 2.7. Alla luce di quanto sopra deve formularsi il seguente principio di diritto: In tema di accertamento tributario, per il raddoppio dei termini ex artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, è sufficiente l’emersione di elementi da cui derivi l'obbligo di presentazione di denuncia penale e non rilevano i successivi esiti dell’accertamento né il fatto che gli atti impositivi siano fondati su elementi privi di rilevanza penale, salvo che non emerga un uso pretestuoso o strumentale della 6 di 9 disposizione, al solo fine di fruire, ingiustificatamente, di un più ampio termine. 3. Quanto all’impugnazione incidentale della contribuente, con il primo motivo di ricorso incidentale la società deduce violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 32, 37 comma 3 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972, perché gli accertamenti bancari avevano riguardato movimentazioni dei conti correnti personali dei soci RI CI e LO RI. 3.1. Con il secondo motivo deduce omessa motivazione in ordine alla riconducibilità alla società delle movimentazioni bancarie risultanti nei conti correnti intestati ai soci della società, illogicità e contraddittorietà della sentenza con riferimento alle presunzioni ex art. 37 comma 3 d.P.R. n. 600 del 1973, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., il tutto in relazione all’art. 360 comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. 3.2. I due motivi possono essere considerati unitariamente e sono infondati. 3.3. Questa Corte, con orientamento da tempo consolidato, ha chiarito che in tema di accertamenti sui redditi di società di persone a ristretta base familiare, in cui rientra senz'altro la “F.lli RI srl”, l'Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dall'art. 32 del d.P.R. n..600 del 1973, le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, riferendo alla società le operazioni ivi riscontrate, perché la relazione tra costoro è idonea a far presumere la sostanziale sovrapposizione tra interessi personali e societari, identificandosi gli interessi economici in concreto perseguiti dalla società con quelli propri dei soci, salva la facoltà dell'ente di dimostrare l'estraneità delle singole operazioni alla comune attività d'impresa (Cass., 30098 del 2018, Cass. n. 24292 del 2020), principio che si applica anche ai conti o 7 di 9 ai depositi intestati ai loro familiari, che non siano soci (Cass. n. 12624 del 2012). 3.4. Con riferimento, poi, alla ripartizione dell’onere probatorio, l'onere a carico dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (Cass. n. 18081 del 2010; Cas. n. 20981 del 2015; Cass. n. 6405 del 2021; Cass. n. 22302 del 2022). 4. Con il terzo motivo la società deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 51 comma 2 n. 2 d.P.R. n. 633 del 1972 nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 61 comma 2 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., in quanto, da un lato, era mancato il contraddittorio endoprocedimentale imposto anche dalla giurisprudenza unionale e, dall’altro, sottraendosi al contraddittorio, l’Ufficio aveva evitato di motivare sui singoli elementi di reddito ripresi a tassazione. 4.1. Il motivo è inammissibile e comunque è infondato. 4.2. E’ inammissibile perché risulta generico, privo di specificità e autosufficienza, mancando di puntuali riferimenti alla fase procedimentale e agli atti censurati, cosicché non si è in grado di verificare i denunziati vizi. 4.3. Il motivo è, in ogni caso, infondato. Da un lato, sulla scorta delle assai più puntuali considerazioni dell’Ufficio (v. pagg. 2 e 3 del ricorso), risulta che vi era stato un utile contraddittorio: i 8 di 9 pvc erano stati notificati alla parte e, a seguito di presentazione di memorie, gli avvisi di accertamento emessi nel 2014 avevano limitato i recuperi ai rilievi analitici contenuti nel primo pvc e agli accertamenti bancari contenuti in quelli successivi. D’altro canto, secondo l’orientamento di questa Corte, la legittimità della ricostruzione della base imponibile mediante l'utilizzo delle movimentazioni bancarie acquisite non è subordinata al contraddittorio con il contribuente, anticipato alla fase amministrativa, in quanto l'invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari costituisce per l'Ufficio una mera facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità, e non un obbligo, sicché dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti (Cass. n. 25770 del 2014; Cass. n. 34209 del 2019). Per l’IVA, quale tributo “armonizzato”, il contraddittorio endoprocedimentale è imposto dalla giurisprudenza unionale, ma la violazione di tale obbligo comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa (Cass. n. 27420 del 2018; Cass. n. 20036 del 2018; Cass. sez. un. n. 24823 del 2015). 5. Conclusivamente, accolto il ricorso principale dell’Agenzia e rigettato quello incidentale della società, la sentenza impugnata deve essere cassata di conseguenza e la causa deve essere rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate, rigetta quello incidentale della società, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado 9 di 9 della Toscana che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale del contributo unificato previsto per il ricorso incidentale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, il 07/02/2023.
-ricorrente principale- contro FLLI RICCERI SRL, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BO CINZIA ([...]); controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 500/2017 depositata il 23/02/2017. Udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni La Rocca nella pubblica udienza del 7 febbraio 2023; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alberto Cardino, che ha concluso come da requisitoria Civile Sent. Sez. 5 Num. 20414 Anno 2023 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: LA ROCCA GIOVANNI Data pubblicazione: 14/07/2023 2 di 9 scritta per il rigetto tanto del ricorso principale quanto di quello incidentale;
udita l’avv. Cinzia Zanaboni per la società; FATTI DI CAUSA 1. Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso nel 2014 avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni 2005, 2006 e 2009 nei confronti della F.lli RI srl., sulla base di verifica di cui al pvc notificato il 22.4.2010, e a seguito di indagini bancarie, estese ai soci CI RI e RI LO, sulla base di pvc notificati il 30.9.2010 e 26.1.2011. 2. Impugnati gli atti, la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Grosseto riuniva i ricorsi e accoglieva quelli relativi al 2005 e 2006, per intervenuta decadenza dal potere impositivo, respingendo quello relativo al 2009 salvo che per l’importo di euro 10.100,00. 3. L’Agenzia delle entrate proponeva appello mentre la società proponeva appello incidentale. 4. La Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Toscana rigettava entrambi gli appelli. 5. Quanto all’appello principale, confermava la decadenza con riferimento alle annualità 2005 e 2006, ritenendo insussistenti i presupposti per il raddoppio dei termini, atteso che l’Ufficio aveva accantonato gli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza aventi rilevanza penale e aveva fondato gli avvisi su rilievi analitici e sulle indagini bancarie successivamente svolte, ciò che induceva ad escludere la sussistenza dell’obbligo di denuncia con riguardo ai fatti posti a base degli avvisi impugnati. 6. Quanto all’appello incidentale, respingeva le contestazioni relative all’omesso contraddittorio e alla mancanza di motivazione, osservando che il contraddittorio in materia di accertamenti bancari costituisce una mera facoltà mentre sussisteva adeguata 3 di 9 motivazione, poiché l’Agenzia aveva svolto una valutazione autonoma delle risultanze istruttorie e aveva legittimamente rinviato al pvc. 7. Riteneva, infine, legittima l’estensione delle indagini finanziarie a soggetti terzi alla società, escludendo la violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova. 8. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo. 9. La società ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a tre motivi. 10. Entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di nullità del ricorso principale sollevata dalla controricorrente, rubricata come primo motivo del ricorso incidentale, sul rilievo che il ricorso per cassazione e la relata di notifica, che indicano come redattore l’avv. Gianna Maria De Socio, riportano in calce la firma digitale di altra persona, l’avv. Emanuele Valenzano. 1.1. L'eccezione è infondata alla luce della giurisprudenza di questa Corte, che evidenzia il carattere impersonale dell’attività svolta dall’Avvocatura dello Stato, della fungibilità dei singoli avvocati dello Stato nel compimento della attività difensionale, a condizione della spendita della qualità professionale abilitante la difesa (Cass. n. 13627 del 2018). 2. Con l’unico motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972 nonché dell’art. 37 commi 24, 25 e 26 decreto legge n. 203 del 2006 conv., con modificazioni, nella legge n. 248 del 2006, censurando la sentenza della CTR laddove aveva ritenuto insussistenti i presupposti per il raddoppio dei termini perché non si era dato seguito ai rilievi di tipo indiretto contenuti nel primo pvc del 4 di 9 22.4.2010, che avevano giustificato la comunicazione di reato, ma gli avvisi si erano fondati soltanto sui rilievi di tipo analitico, contenuti in quel primo pvc, e sui successivi accertamenti bancari. 2.1. Il motivo è fondato. 2.2. Va premesso che il raddoppio dei termini, previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificati dall’art. 37 comma 24 d.l. n. 223/2006, è applicabile anche con riferimento alle annualità d'imposta anteriori per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento al momento dell'entrata in vigore (4 luglio 2006) del predetto decreto (Cass. n. 27629 del 2018), come accaduto in questo caso. 2.3. Esso presuppone unicamente, l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 (Cass. n. 17586 del 2019), e, quindi, la ricorrenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale (Cass. n. 33793 del 2019). 2.4. L’emersione in sede di verifica delle condizioni di “denunciabilità” penale è sufficiente per determinare il raddoppio dei termini, che operano automaticamente in presenza del mero riscontro di quella condizione obiettiva (Corte cost. n. 247 del 2011), cosicché non è richiesta l’effettiva presentazione della denuncia e, comunque, restano irrilevanti gli esiti del procedimento penale (Cass. n. 11171 del 2017; Cass. n. 20043 del 2015), così come non rileva che, successivamente al momento in cui è stata commessa la violazione ed effettuato l'accertamento, a seguito dell'annullamento di una parte della pretesa tributaria, sia venuta meno la soglia di punibilità e conseguentemente l'obbligo di denuncia penale, salvo che, in linea con quanto affermato dalla sentenza n. 247 del 2011 della Corte costituzionale, l'Amministrazione finanziaria abbia fatto un uso pretestuoso o strumentale della disposizione, al solo fine di fruire, 5 di 9 ingiustificatamente, di un più ampio termine (Cass. n. 13483 del 2016). 2.5. Infatti, il cd. raddoppio dei termini previsto dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, attiene solo alla commisurazione del termine di accertamento ed i termini prolungati sono anch'essi fissati direttamente dalla legge, non integrando quindi ipotesi di "riapertura" o proroga di termini scaduti ne di reviviscenza di poteri di accertamento ormai esauriti, in quanto i termini "brevi" e quelli raddoppiati si riferiscono a fattispecie ab origine diverse, che non interferiscono tra loro ed alle quali si connettono diversi, unitari e distinti termini di accertamento (Cass. n.23628 del 2017). 2.6. Se la ratio del raddoppio dei termini, di natura essenzialmente procedimentale, è quella di dare all’Ufficio un tempo maggiore per gli accertamenti nei casi più gravi in cui gli elementi emersi presentano rilievo penale, la possibilità che, proprio ad esito di quegli accertamenti e del contraddittorio endoprocedimentale, le iniziali emergenze vengano ridimensionate e l’atto impositivo si fondi su elementi privi di rilievo penale non può certamente implicare, a posteriori, il venir meno dei presupposti del raddoppio dei termini, salvo che non emerga un uso pretestuoso o strumentale della disposizione, al solo fine di fruire, ingiustificatamente, di un più ampio termine. 2.7. Alla luce di quanto sopra deve formularsi il seguente principio di diritto: In tema di accertamento tributario, per il raddoppio dei termini ex artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, è sufficiente l’emersione di elementi da cui derivi l'obbligo di presentazione di denuncia penale e non rilevano i successivi esiti dell’accertamento né il fatto che gli atti impositivi siano fondati su elementi privi di rilevanza penale, salvo che non emerga un uso pretestuoso o strumentale della 6 di 9 disposizione, al solo fine di fruire, ingiustificatamente, di un più ampio termine. 3. Quanto all’impugnazione incidentale della contribuente, con il primo motivo di ricorso incidentale la società deduce violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 32, 37 comma 3 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972, perché gli accertamenti bancari avevano riguardato movimentazioni dei conti correnti personali dei soci RI CI e LO RI. 3.1. Con il secondo motivo deduce omessa motivazione in ordine alla riconducibilità alla società delle movimentazioni bancarie risultanti nei conti correnti intestati ai soci della società, illogicità e contraddittorietà della sentenza con riferimento alle presunzioni ex art. 37 comma 3 d.P.R. n. 600 del 1973, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., il tutto in relazione all’art. 360 comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. 3.2. I due motivi possono essere considerati unitariamente e sono infondati. 3.3. Questa Corte, con orientamento da tempo consolidato, ha chiarito che in tema di accertamenti sui redditi di società di persone a ristretta base familiare, in cui rientra senz'altro la “F.lli RI srl”, l'Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dall'art. 32 del d.P.R. n..600 del 1973, le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, riferendo alla società le operazioni ivi riscontrate, perché la relazione tra costoro è idonea a far presumere la sostanziale sovrapposizione tra interessi personali e societari, identificandosi gli interessi economici in concreto perseguiti dalla società con quelli propri dei soci, salva la facoltà dell'ente di dimostrare l'estraneità delle singole operazioni alla comune attività d'impresa (Cass., 30098 del 2018, Cass. n. 24292 del 2020), principio che si applica anche ai conti o 7 di 9 ai depositi intestati ai loro familiari, che non siano soci (Cass. n. 12624 del 2012). 3.4. Con riferimento, poi, alla ripartizione dell’onere probatorio, l'onere a carico dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (Cass. n. 18081 del 2010; Cas. n. 20981 del 2015; Cass. n. 6405 del 2021; Cass. n. 22302 del 2022). 4. Con il terzo motivo la società deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 51 comma 2 n. 2 d.P.R. n. 633 del 1972 nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 61 comma 2 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., in quanto, da un lato, era mancato il contraddittorio endoprocedimentale imposto anche dalla giurisprudenza unionale e, dall’altro, sottraendosi al contraddittorio, l’Ufficio aveva evitato di motivare sui singoli elementi di reddito ripresi a tassazione. 4.1. Il motivo è inammissibile e comunque è infondato. 4.2. E’ inammissibile perché risulta generico, privo di specificità e autosufficienza, mancando di puntuali riferimenti alla fase procedimentale e agli atti censurati, cosicché non si è in grado di verificare i denunziati vizi. 4.3. Il motivo è, in ogni caso, infondato. Da un lato, sulla scorta delle assai più puntuali considerazioni dell’Ufficio (v. pagg. 2 e 3 del ricorso), risulta che vi era stato un utile contraddittorio: i 8 di 9 pvc erano stati notificati alla parte e, a seguito di presentazione di memorie, gli avvisi di accertamento emessi nel 2014 avevano limitato i recuperi ai rilievi analitici contenuti nel primo pvc e agli accertamenti bancari contenuti in quelli successivi. D’altro canto, secondo l’orientamento di questa Corte, la legittimità della ricostruzione della base imponibile mediante l'utilizzo delle movimentazioni bancarie acquisite non è subordinata al contraddittorio con il contribuente, anticipato alla fase amministrativa, in quanto l'invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari costituisce per l'Ufficio una mera facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità, e non un obbligo, sicché dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti (Cass. n. 25770 del 2014; Cass. n. 34209 del 2019). Per l’IVA, quale tributo “armonizzato”, il contraddittorio endoprocedimentale è imposto dalla giurisprudenza unionale, ma la violazione di tale obbligo comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa (Cass. n. 27420 del 2018; Cass. n. 20036 del 2018; Cass. sez. un. n. 24823 del 2015). 5. Conclusivamente, accolto il ricorso principale dell’Agenzia e rigettato quello incidentale della società, la sentenza impugnata deve essere cassata di conseguenza e la causa deve essere rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate, rigetta quello incidentale della società, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado 9 di 9 della Toscana che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale del contributo unificato previsto per il ricorso incidentale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, il 07/02/2023.