Sentenza 16 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/2003, n. 15510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15510 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2003 |
Testo completo
AULA "A" 672/2002 REPÚB LICA1 55 ITALIANA OROLO ITALIANO IN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO oggetto composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LAVORO Dott. Vincenzo TREZZA Presidente Dott. Alberto SPANO' Consigliere R.G.N. 13763/2001 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Grazia CATALDI Consigliere Cron.31552 Dott. Giovanni GIACALONE Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 15.04.2003 da MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro p.t., per legge rapp.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
- ricorrente -
contro
SP DO OS
- intimato -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lecce n. 01747/2000 depositata il 18 maggio 2000, R.G. n. 00789/1999, non notificata. 2264 1 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 aprile 2003 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo del medesimo ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Lecce, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Ministero dell'Interno avverso la sentenza del Pretore di Lecce del 26 febbraio 1999, rigettava la domanda di ID OS SP, diretta al riconoscimento del suo diritto alla pensione di inabilità con ær. Refeando decorrenza I° febbraio 1998, lo SP in tale data già superato il 65° anno di età, e confermava il riconosciuto diritto all'assegno di invalidità dello stesso SP con decorrenza I° settembre 1990. Osservava il Tribunale, quanto all'unico tema ancora sub iudice dell'assegno di invalidità, che lo stato di incollazione al lavoro non poteva essere provato attraverso la iscrizione, o presentazione della relativa domanda, al collocamento obbligatorio, per avere lo SP all'epoca superato il 55 anni di età, e per aver provato, comunque, attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 02 marzo 2000, di non possedere all'epoca reddito alcuno. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il Ministero dell'Interno affidandosi a due motivi di censura. SP ID OS non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE 2 Con il primo motivo di ricorso il Ministero dell'Interno denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e 1, 5 e 19 della + legge 2 aprile 1968, n. 482, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., e con il secondo motivo violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.. Preliminare all'analisi dei motivi di ricorso è l'esame dell'ammissibilità della presente impugnazione in relazione ai requisiti dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità. Il ricorso in esame prevede che "per una migliore comprensione dei fatti e delle questioni di diritto attinenti alla presente controversia si riproduce integralmente il testo della sentenza impugnata". L'art. 366 c.p.c. prevede che il ricorso per cassazione "deve contenere", fra 3) l'esposizione sommaria dei fattil'altro, e sempre""a pena di inammissibilità, della causa". Ai sensi del citato articolo del codice di rito, "il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti postula che il ricorso per cassazione offra, almeno nello svolgimento dei motivi di impugnazione, elementi tali che consentano una cognizione chiara e completa non solo dei fatti che hanno ingenerato la controversia, ma anche delle varie vicende del processo e delle posizioni eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno partecipato, in modo che si possa avere conoscenza di tutto ciò dal solo ricorso, senza necessità di avvalersi di ulteriori elementi o atti, ivi compresa la sentenza impugnata" (Cass. 21 dicembre 2001, n. 16163, conformi, Cass. nn. 04743 e 08476 del 2001, e 12039 del 1998). 3 Nella specie, manca del tutto la detta esposizione sommaria e la storia processuale della vertenza, sicché il ricorso, nel quale non è stato affatto riprodotta la sentenza impugnata, merita la sanzione della inammissibilità. Non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di cassazione per assenza di qualsiasi attività difensiva dell'intimato non costituito.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso, e non doversi provvedere in la Corte ordine alle spese del giudizio di cassazione. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI Così deciso in Roma il 15 aprile 2003. REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 Il Consigliere est. DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Giovanni Mazzarella Giovanileyprell Il Presidente Vicenzo Cresse Vincenzo Trezza م Bello ✓ancelleria Depdollar 16 OPT. 2003 CANCELLIERE Nasie 4