CASS
Sentenza 12 aprile 2023
Sentenza 12 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2023, n. 15393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15393 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FA MO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO GI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso MIZM23) 41tive t Ji- Il Il PG conclude chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. udito il difensore -; E presente l'avvocato CAPONE MARIO del foro di Roma, quale sostituto processuale, per delega orale, dell'avvocato CANNATELLI AURELIO del foro di LATINA in difesa di: FA MO che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 15393 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 07/12/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 29 ottobre 2013 il GUP del Tribunale di Latina - in rito abbreviato - ha affermato la penale responsabilità di AV RE per i reati di : a) porto di arma clandestina (e di arma comune da sparo) ;b) ricettazione dell'arma in questione. Il fatto risulta avvenuto il 2 giugno del 2013. Vi è stata assoluzione per la detenzione illegale dell'arma, ritenuta assorbita la condotta di detenzione nel porto. 1.1 Riuniti i reati dal vincolo della continuazione (reato più grave la ricettazione) e ritenuta sussistente la recidiva reiterata infraquinquennale, la pena è stata determinata nel modo che segue : - anni due di reclusione ed euro 600 di multa quale pena base (minimo edittale del reato di cui all'art.648 cod.pen. quanto alla pena detentiva) ; - aumento per recidiva ad anni tre ed euro 900 ; - aumento per continuazione ad anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1200; - riduzione per il rito ad anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa. In motivazione si afferma, in particolare, che concorrono i reati di porto di arma comune e porto di arma clandestina . Viene tuttavia indicato un unico aumento per la riconosciuta continuazione. Ciò porta la Corte di secondo grado ad affermare - in rapporto al contenuto dei motivi aggiunti, peraltro dichiarati inammissibili per tardività - che sarebbe stata implicitamente ritenuta violata la sola disposizione di cui all'art.23 legge n.110 del 1975 (porto di arma clandestina). 2. La Corte di Appello di Roma, nel confermare la prima decisione, con sentenza emessa in data 12 maggio 2022, afferma inoltre che: a) non vi è alcun effetto estintivo per prescrizione, data la avvenuta applicazione della recidiva reiterata;
b) la pena va ritenuta congrua . 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - FAV RE. Con l'atto di ricorso si introducono tre motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla prescrizione del reato di porto dell'arma comune da sparo. 2 Secondo la difesa del ricorrente non sarebbe stato applicato alcun aumento per la recidiva. Da ciò la considerazione per cui la prescrizione sarebbe maturata prima della sentenza di secondo grado. 3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento al ritenuto concorso formale tra i delitti di porto di arma comune e porto di arma clandestina. Secondo la difesa del ricorrente l'aumento per continuazione ha considerato, come da contestazione, sia il porto dell'arma comune che il porto dell'arma clandestina, il che contrasta con quanto affermato da Sez. U n. 2017 La Marca. 3.3 Al terzo motivo si contesta la pronunzia di inammissibilità dei motivi aggiunti e si deduce assenza di motivazione in punto di applicazione della recidiva. 4. Il secondo motivo di ricorso è fondato. 4.1 Ed invero l'esistenza di un unico aumento per continuazione (pari a mesi sei di reclusione ed euro trecento di multa), non accompagnato da statuizione assolutoria per la contestazione di porto dell'arma comune da sparo, va ritenuto comprensivo di entrambe le condotte contestate. Ciò effettivamente comporta - come dedotto dal ricorrente la violazione del principio di specialità, posto che i reati di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di un'arma clandestina - in virtù dell'operatività del principio di specialità - non possono concorrere, rispettivamente, con i reati di detenzione e porto illegale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, della medesima arma comune da sparo (Sez. U n. 41588 del 22.6.2017, rv 270902). Va pertanto scisso l'aumento per continuazione nelle sue due componenti, escludendo la quota (tre mesi e 150 euro) riferibile al reato di porto dell'arma comune da sparo, con operazione algebrica di rideterminazione della pena che può essere direttamente realizzata da questa Corte di legittimità ai sensi dell'art. 620 comma 1 lettera L) cod.proc.pen. . La pena finale è pertanto quella di anni due, mesi due di reclusione ed euro 700,00 di multa, come da dispositivo. 5. I motivi residui sono infondati. 5.1 Ed invero, pacifica è l'avvenuta applicazione della recidiva (specifica, reiterata e infraquinquennale) nella decisione di primo grado e ciò, come 17ilevato dalla Corte 3 di Appello, comporta l'innalzamento dei tempi di prescrizione (v. Sez. H n. 57755 del 12.10.2018, rv 274721) ed il rigetto del primo motivo. 5.2 Quanto al terzo motivo, al di là del punto della tempestività, è pacifica la inammissibilità dei motivi aggiunti, in ragione del loro oggetto 'estraneo' ai punti della decisione oggetto dei motivi di appello principali (v. tra le molte Sez. VI n. 5447 del 6.10.2020, dep.2021, rv 280783). Anche il terzo motivo va, pertanto, respinto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni due, mesi due di reclusione ed euro 700,00 di multa. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO GI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso MIZM23) 41tive t Ji- Il Il PG conclude chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. udito il difensore -; E presente l'avvocato CAPONE MARIO del foro di Roma, quale sostituto processuale, per delega orale, dell'avvocato CANNATELLI AURELIO del foro di LATINA in difesa di: FA MO che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 15393 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 07/12/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 29 ottobre 2013 il GUP del Tribunale di Latina - in rito abbreviato - ha affermato la penale responsabilità di AV RE per i reati di : a) porto di arma clandestina (e di arma comune da sparo) ;b) ricettazione dell'arma in questione. Il fatto risulta avvenuto il 2 giugno del 2013. Vi è stata assoluzione per la detenzione illegale dell'arma, ritenuta assorbita la condotta di detenzione nel porto. 1.1 Riuniti i reati dal vincolo della continuazione (reato più grave la ricettazione) e ritenuta sussistente la recidiva reiterata infraquinquennale, la pena è stata determinata nel modo che segue : - anni due di reclusione ed euro 600 di multa quale pena base (minimo edittale del reato di cui all'art.648 cod.pen. quanto alla pena detentiva) ; - aumento per recidiva ad anni tre ed euro 900 ; - aumento per continuazione ad anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1200; - riduzione per il rito ad anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa. In motivazione si afferma, in particolare, che concorrono i reati di porto di arma comune e porto di arma clandestina . Viene tuttavia indicato un unico aumento per la riconosciuta continuazione. Ciò porta la Corte di secondo grado ad affermare - in rapporto al contenuto dei motivi aggiunti, peraltro dichiarati inammissibili per tardività - che sarebbe stata implicitamente ritenuta violata la sola disposizione di cui all'art.23 legge n.110 del 1975 (porto di arma clandestina). 2. La Corte di Appello di Roma, nel confermare la prima decisione, con sentenza emessa in data 12 maggio 2022, afferma inoltre che: a) non vi è alcun effetto estintivo per prescrizione, data la avvenuta applicazione della recidiva reiterata;
b) la pena va ritenuta congrua . 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - FAV RE. Con l'atto di ricorso si introducono tre motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla prescrizione del reato di porto dell'arma comune da sparo. 2 Secondo la difesa del ricorrente non sarebbe stato applicato alcun aumento per la recidiva. Da ciò la considerazione per cui la prescrizione sarebbe maturata prima della sentenza di secondo grado. 3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento al ritenuto concorso formale tra i delitti di porto di arma comune e porto di arma clandestina. Secondo la difesa del ricorrente l'aumento per continuazione ha considerato, come da contestazione, sia il porto dell'arma comune che il porto dell'arma clandestina, il che contrasta con quanto affermato da Sez. U n. 2017 La Marca. 3.3 Al terzo motivo si contesta la pronunzia di inammissibilità dei motivi aggiunti e si deduce assenza di motivazione in punto di applicazione della recidiva. 4. Il secondo motivo di ricorso è fondato. 4.1 Ed invero l'esistenza di un unico aumento per continuazione (pari a mesi sei di reclusione ed euro trecento di multa), non accompagnato da statuizione assolutoria per la contestazione di porto dell'arma comune da sparo, va ritenuto comprensivo di entrambe le condotte contestate. Ciò effettivamente comporta - come dedotto dal ricorrente la violazione del principio di specialità, posto che i reati di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di un'arma clandestina - in virtù dell'operatività del principio di specialità - non possono concorrere, rispettivamente, con i reati di detenzione e porto illegale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, della medesima arma comune da sparo (Sez. U n. 41588 del 22.6.2017, rv 270902). Va pertanto scisso l'aumento per continuazione nelle sue due componenti, escludendo la quota (tre mesi e 150 euro) riferibile al reato di porto dell'arma comune da sparo, con operazione algebrica di rideterminazione della pena che può essere direttamente realizzata da questa Corte di legittimità ai sensi dell'art. 620 comma 1 lettera L) cod.proc.pen. . La pena finale è pertanto quella di anni due, mesi due di reclusione ed euro 700,00 di multa, come da dispositivo. 5. I motivi residui sono infondati. 5.1 Ed invero, pacifica è l'avvenuta applicazione della recidiva (specifica, reiterata e infraquinquennale) nella decisione di primo grado e ciò, come 17ilevato dalla Corte 3 di Appello, comporta l'innalzamento dei tempi di prescrizione (v. Sez. H n. 57755 del 12.10.2018, rv 274721) ed il rigetto del primo motivo. 5.2 Quanto al terzo motivo, al di là del punto della tempestività, è pacifica la inammissibilità dei motivi aggiunti, in ragione del loro oggetto 'estraneo' ai punti della decisione oggetto dei motivi di appello principali (v. tra le molte Sez. VI n. 5447 del 6.10.2020, dep.2021, rv 280783). Anche il terzo motivo va, pertanto, respinto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni due, mesi due di reclusione ed euro 700,00 di multa. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore