Sentenza 17 giugno 2008
Massime • 1
In tema di riabilitazione, in presenza di un'istanza avanzata da soggetto che, pur formalmente residente in territorio nazionale, sia stato espulso, ai fin della valutazione del requisito della buona condotta, spetta al giudice acquisire, attraverso i canali istituzionali, ogni informazione utile sulla condotta tenuta dal medesimo dopo la condanna, durante il periodo di permanenza in Italia, gravando invece sull'istante, per il periodo di permanenza all'estero, l'onere di fornire, nel termine fissato dal giudice, documentazione idonea a consentire la decisione sul merito. (In motivazione la Corte ha precisato che l'attribuzione di un onere probatorio all'interessato è compatibile con la natura di volontaria giurisdizione della procedura, nella quale non sono previsti strumenti istituzionali per accedere alle relative notizie).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2008, n. 25743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25743 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 17/06/2008
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1799
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 001357/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) XH UF N. IL 29/10/1981;
avverso ORDINANZA del 27/11/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Baglione T. che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27 novembre 2007 il Tribunale di Sorveglianza di Bari respingeva la domanda di riabilitazione presentata da EL IS, osservando che dalle informazioni in atti risulta che l'istante, per i suoi precedenti penali e la cattiva condotta morale e civile, è stato espulso dall'Italia, pur risultando anagraficamente residente in [...], dove, peraltro, non dimora più.
Il difensore del condannato ha proposto ricorso per Cassazione denunciando violazione dell'art. 179 c.p. e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sull'assunto che il Tribunale di sorveglianza non ha correttamente valutato le condizioni per la concessione della riabilitazione. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. In presenza di una domanda di riabilitazione avanzata da un soggetto straniero che, pur essendo formalmente residente in territorio nazionale, sia stato espulso, ai fini della valutazione del requisito della buona condotta spetta al giudice acquisire, attraverso i canali istituzionali, ogni informazione utile sulla condotta tenuta dal cittadino extracomunitario dopo la condanna durante il periodo di tempo di permanenza in Italia;
con riguardo al periodo di dimora all'estero, spetta, invece, allo stesso istante fornire, nel termine fissato dal giudice, la documentazione idonea a consentire la decisione sul merito. L'attribuzione di un onere latamente probatorio all'interessato è compatibile con la natura del procedimento in esame, essenzialmente di volontaria giurisdizione, nel quale non sono previsti strumenti istituzionali per accedere alle dette notizie (Cass., Sez. 4^, 19 settembre 2000, Sandonà, rv. 217695; Cass., Sez. 1, 15 ottobre 2004, n. 47711, rv. 230233).
2. Inoltre, ai fini del rigetto della domanda di riabilitazione, le informazioni delle autorità di polizia, per essere validamente poste a base della decisione, non possono essere generiche o limitarsi ad affermazioni apodittiche, ma debbono riferire fatti specifici e concreti relativi alla condotta del condannato, non potendosi fondare il diniego di riabilitazione sul soggettivo convincimento di coloro che forniscono le informazioni (Cass., Sez. 1, 13 gennaio 1994, rv. 196394).
3. Il provvedimento impugnato non appare conforme ai principi in precedenza illustrati, in quanto ha omesso di acquisire qualsiasi informazione in merito al periodo di dimora all'estero e, inoltre, si è limitato, con mera formula di stile, a richiamare in maniera generica negative informazioni di polizia senza menzionare circostanze specifiche, tali da consentire l'instaurazione di un contraddittorio effettivo con la difesa.
Per tutte queste ragioni s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bari per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2008. Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2008